INDICE
Condizioni di Assicurazione
della Polizza Infortuni per chi si muove
Nuova SASA in viaggio Mod. SA1994/C - Ed. 12/2010 - Rist. 01/2012
INDICE
Definizioni Pag. 3
Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 5 Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2) Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 3) Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio Art. 4) Modifiche dell’assicurazione
Art. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6) Recesso in caso di sinistro
Art. 7) Proroga dell’assicurazione Art. 8) Oneri fiscali
Art. 9) Foro competente
Art. 10) Rinvio alle norme di legge Art. 11) Valuta di pagamento
Norme che regolano l’assicurazione Pag. 7
Sezione A – Infortuni della circolazione per la famiglia Pag. 7 Art. 12) Oggetto dell’assicurazione
Art. 13) Somme assicurate Art. 14) Esclusioni
Art. 15) Caso di indennità giornaliera da ricovero
Art. 16) Caso di rimborso spese mediche a seguito di infortunio
Sezione B – Infortuni e malattia viaggi Pag. 9 Art. 17) Oggetto dell’assicurazione
Art. 18) Esclusioni
Art. 19) Clausola di secondo rischio
Condizione Particolare Pag. 10
Estensione della garanzia ad U.S.A. e Canada
Norme comuni alle Sezioni A e B Pag. 11
Art. 20) Criteri di indennizzabilità Art. 21) Caso di morte
Art. 22) Caso di invalidità permanente da infortunio
Art. 23) Danni estetici Art. 24) Rischio guerra Art. 25) Morte presunta
Art. 26) Commorienza coniugi
Art. 27) Persone non assicurabili - Cessazione dell’assicurazione Art. 28) Limiti di età
Art. 29) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Art. 30) Controversie – arbitrato irrituale
Art. 31) Rinuncia al diritto di rivalsa Art. 32) Anticipo dell'indennizzo Art. 33) Estensione territoriale
Sezione C - Assistenza Pag. 16
Definizioni
Art. 34) Oggetto dell’assicurazione
Art. 35) Modalità per l’erogazione dell’Assistenza Art. 36) Obblighi dell’Assicurato
Art. 37) Territorialità
Art. 38) Garanzie di Assistenza prestate - Consulenza medica Art. 39) Esclusioni
Art. 40) Delimitazioni delle garanzie
Sezione D – Tutela Giudiziaria Pag. 24
Definizioni
Art. 41) Oggetto dell’assicurazione Art. 42) Esclusioni
Art. 43) Estensione territoriale Art. 44) Franchigie
Art. 45) Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile Art. 46) Decorrenza della garanzia
Art. 47) Denuncia del sinistro Art. 48) Gestione del sinistro
Tabella INAIL Pag. 28
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 31
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:
Assicurato La persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Beneficiario Il soggetto cui è destinata la somma garantita per il caso di Morte dell’Assicurato.
Contraente Il soggetto che stipula la polizza.
Familiari Le persone componenti il nucleo familare dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio.
Foro competente La sede giudiziaria – competente per territorio – presso la quale deve essere intentata la causa.
Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in giorni o in percentuale.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ingessatura Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri presidi con- fezionati con gesso o materiale similare, stecche e tutori ortopedi- ci immobilizzanti, rimovibili esclusivamente da personale medico o paramedico.
Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale pro- duce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una ina- bilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite in polizza.
Invalidità permanente La definitiva incapacità fisica, parziale o totale, ad attendere alle proprie occupazioni.
Istituto di cura Xxxxxxxx, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convale- scenza e di soggiorno.
Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscen- za e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvi- sa, di un precedente morboso noto all’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.
Parti Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e la Società.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta alla Società.
Ricovero La degenza con pernottamento in istituto di cura.
Sinistro L’evento dannoso per il quale viene prestata l’assicurazione.
Sistemi Sanitari La struttura del Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.c.r.l., che in nome e per conto della Società, gestisce i sinistri relativi all’assicurazione “Malattia”, richiamati nel contratto.
Società Milano Assicurazioni S.p.A. – Divisione SASA.
Viaggio S’intende in caso di utilizzo di aereo, treno, pullman, veicolo di pro- prietà di società di autonoleggio o nave, il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, stazione autoferrotranviaria, agenzia di auto- noleggio, porto) a quella di arrivo. In caso di altro mezzo diverso dall’aereo, dal treno, dal pullman o dalla nave, s’intende il tragitto effettuato ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato. Si intende inoltre il soggiorno in qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
AVVERTENZA:
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della polizza, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910 c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 3 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen- titi dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto mediate docu- menti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti del rischio, non noti o non accettati dalla Società, possono comporta- re la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno deca- denza dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior pre-
mio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data d’efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s’intende prorogata per un’ulteriore annualità.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, que- sto s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipula- ta per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 – FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 11 – VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i pagamenti vengono corrisposti in Italia in Euro.
Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenen- ti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Sezione A – Infortuni della circolazione per la famiglia
ART. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato e tutti i suoi familiari con lui conviventi subiscano in conseguenza della circolazione quando:
a) conducono velocipedi, ciclomotori, motocicli, quadricicli, autovetture (compresi i “fuoristrada” anche se immatricolati come autocarro), campers, imbarcazioni da dipor- to e natanti in genere per uso privato;
b) in qualità di passeggeri, sono trasportati da motoveicoli, autovetture (compresi i “fuoristra- da” anche se immatricolati come autocarro), campers, autobus, mezzi di trasporto pubbli- ci (terrestri, marittimi, lacuali e fluviali), imbarcazioni da diporto e natanti in genere;
c) in qualità di passeggeri, utilizzano aerei di linea da chiunque eserciti, con esclusione di:
1. aeromobili di società di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
2. aeromobili di aeroclub;
3. apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
d) sono investiti, in qualità di pedoni, da qualsiasi veicolo;
e) in caso di fermata accidentale del mezzo di trasporto di cui ai punti a) e b) e da loro utilizzati, effettuano operazioni per metterlo in condizioni di riprendere la marcia, per toglierlo o reinserirlo nel flusso del traffico;
f) salgono o scendono dal mezzo di trasporto di cui ai punti a), b) e c) da loro utilizzato. Fermo che l’infortunio, per essere indennizzabile, deve avvenire nelle circostanze sopra indicate, sono compresi nell’assicurazione:
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o stato di incoscienza;
h) gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i) gli infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) gli infortuni subiti a seguito di aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandali- smo o attentati, semprechè l’Assicurato non vi prenda parte attivamente;
k) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
l) l’annegamento conseguente ad incidente occorso con il veicolo;
m)gli infortuni derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti all’a- zione del fulmine;
n) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi nonché da valanghe.
ART. 13 - SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate, indicate nella scheda di polizza, sono prestate per l’insieme delle persone assicurate. In caso di sinistro, pertanto, che coinvolga più assicurati, la disponi- bilità per ciascun infortunato verrà determinata dividendo in parti uguali le predette somme assicurate per il numero delle persone infortunate nel medesimo evento.
ART. 14 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) subiti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’a- bilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente sca- duta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) causati dall’inosservanza delle disposizioni di legge per quanto attiene l’uso delle cin- ture di sicurezza e/o del casco protettivo;
c) quando l’assicurato svolge la propria attività professionale;
d) subiti in occasione di partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
e) subiti in stato di ebbrezza e quelli derivanti dall’uso di allucinogeni, dall’uso non tera- peutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
f) subiti in occasione di xxxxxxx dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) subiti in occasione di atti di guerra e/o insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vul- vaniche ed inondazioni;
h) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioatti- vi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
i) causati da ernie di qualsiasi tipo;
j) gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini.
ART. 15 – CASO DI INDENNITA GIORNALIERA DA RICOVERO
In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio rientran- te nella garanzia prestata con la presente polizza, anche se non determinante la morte o un’in- validità permanente, la Società corrisponde all’Assicurato un importo, per ciascun giorno di degenza con pernottamento, pari all’1‰ (uno pro mille) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente da infortunio, con il massimo di € 75 (settantacinque) giornaliere e per una durata non superiore a 300 giorni per anno assicurativo. In caso di ricovero in regime di “day – hospital” l’indennità riconosciuta sarà pari al 70% di quella sopra indicata e sarà ricono- sciuta dalla Società per un periodo massimo di 30 giorni, anche non consecutivi, per evento.
ART. 16 – CASO DI RIMBORSO SPESE MEDICHE
La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata alla presente sezione di polizza, rimborsa all’Assicurato, fino ad un massimo di € 2.500 (duemilacinquecento) per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per:
– xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
– diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
– rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto dal medico curante;
– spese di trasporto all’ospedale o clinica su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso;
– spese fisioterapeutiche in genere;
– accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche;
– cure odontoiatriche e protesi dentarie.
La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali, deve essere presentata alla Società entro un mese dal termine della cura medica.
Sezione B – Infortuni e malattia viaggi
ART. 17 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata per gli infortuni di natura extra-professionale che l’Assicurato indicato in polizza subisca nel corso del viaggio indicato in polizza.
La Società si obbliga altresì a rimborsare le spese mediche sostenute dall’Assicurato indi- cato in polizza, per le cure urgenti e non procrastinabili e/o ricovero ospedaliero d’urgen- za, a seguito di infortunio di natura extra – professionale o malattia improvvisa indenniz- zabile a termini di polizza, nel corso del viaggio indicato in polizza per:
• assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
• onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
• diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
• rette di degenza.
Ai fini della presente garanzia, sono considerati infortunio anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione accidentale o da assorbimento accidentale di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
g) quelli subiti in stato di malore o incoscienza;
h) quelli derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i) quelli conseguenti a rischio volo salvo quanto disposto al successivo art. 18;
j) quelli sofferti in stato di ubriachezza, purchè l’Assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione.
ART. 18 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abili- tazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scadu- ta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dalla pratica di sports aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristi- che e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
c) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, rafting, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, tuffi controllati da corde elastiche (bungee jumping), sci acrobatico e/o estremo, alpinismo in solitaria con scalata di rocce o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), freeclimbing, discesa con xxxxxxxx xxx o slit- tino da gara, rugby, football americano, hockey, immersioni con autorespiratore, speleo- logia;
d) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupa- zione;
e) dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infor- tuni;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) da guerra e/o insurrezioni;
h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
i) le ernie di qualsiasi tipo;
j) durante la guida di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero ultraleggeri, deltaplani, parapen- dio e simili;
k) durante l’uso di mezzi di locomozione aerea diversi da velivoli ed elicotteri;
l) durante l’uso di velivoli ed elicotteri non in qualità di semplice passeggero traspor- tato;
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
m) le malattie nervose e mentali nonché le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la trentesima settimana di gestazione e dal puerperio;
n) le malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’assi- curazione.
ART. 19 – CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO
Qualora esistano altri contratti che assicurano uno o più assicurati per i medesimi rischi a quelli della presente sezione di polizza, l’assicurazione opera per gli eventi non garan- titi e/o in eccedenza alle somme assicurate dai suddetti contratti.
CONDIZIONE PARTICOLARE
(valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’art. 33, la garanzia di cui all’art. 17 si intende estesa ai sinistri avve- xxxx in U.S.A. e Canada.
Norme comuni alle Sezioni A e B
ART. 20 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortu- nio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minora- to, le percentuali di cui all’art. 22 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 21 – CASO DI MORTE
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successi- vamente al termine della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanen- te da infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanen- te da infortunio, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di que- sto, l’Assicurato muore:
• gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso;
• i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se supe- riore – e quello già pagato per l’invalidità permanente da infortunio.
La Società, inoltre, si impegna a liquidare, in caso di morte dell’Assicurato, ulteriori somme secondo quanto stabilito al successivo art. 26.
ART. 22 – CASO DI INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO
L’indennizzo per invalidità permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si veri- fica – anche successivamente al termine della polizza – entro due anni dal giorno del- l’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente da infortunio parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente da infortunio totale, in proporzione al grado di inva- lidità che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’ese- cuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una menomazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a rag- giungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’appli- cazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcola- te per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati sopra, il grado di invalidità è stabilito in rife-
rimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La liquidazione dell’indennità verrà effettuata convertendo la percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella citata al secondo paragrafo del presente arti- colo, in quella prevista dalla seguente tabella:
% Invalidità permanente stabilita | % Invalidità permanente liquidata | % Invalidità permanente stabilita | % Invalidità permanente liquidata |
1 | 0,3 | 28 | 32 |
2 | 0,6 | 29 | 33 |
3 | 1 | 30 | 35 |
4 | 2 | 31 | 37 |
5 | 2,5 | 32 | 39 |
6 | 4 | 33 | 41 |
7 | 5,5 | 34 | 43 |
8 | 7 | 35 | 45 |
9 | 8 | 36 | 47 |
10 | 10 | 37 | 49 |
11 | 11 | 38 | 51 |
12 | 12 | 39 | 53 |
13 | 13 | 40 | 55 |
14 | 14 | 41 | 57 |
15 | 15 | 42 | 59 |
16 | 19 | 43 | 61 |
17 | 20 | 44 | 63 |
18 | 21 | 45 | 65 |
19 | 22 | 46 | 67 |
20 | 23 | 47 | 69 |
21 | 24 | 48 | 71 |
22 | 25 | 49 | 73 |
23 | 26 | 50 | 75 |
24 | 27 | Dal 51 al 65 | 100 |
25 | 29 | Dal 66 al 75 | 120 |
26 | 30 | Dal 76 al 85 | 150 |
27 | 31 | Dal 86 al 100 | 200 |
Sulla base di quanto indicato dalla tabella di cui sopra, resta convenuto che l’indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri:
a) sulla somma assicurata fino ad € 150.000 (centocinquantamila) non si applicherà alcu- na franchigia;
b) sull’eccedenza di € 150.000 (centocinquantamila) e fino ad € 250.000 (duecentocin-
quantamila) non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente liquidata sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.
A parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto a), per gli infortuni occorsi alla guida di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette non si farà luogo ad indennizzo quan-
do l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte ecce- dente tale percentuale.
ART. 23 – DANNI ESTETICI
Per l’Assicurato che non abbia superato il cinquantesimo anno di età, in caso di infortu- nio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, in quanto non determinanti un’in- validità permanente o una inabilità temporanea, la Società rimborsa – fino ad un importo massimo di € 5.000 (cinquemila) – le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro due anni dalla data del sinistro, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di elimina- re o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
ART. 24 – RISCHIO GUERRA
A parziale deroga dell’art. 14 lett. g) ed art. 18 lett. g), la garanzia si estende agli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, per il periodo massimo di quattor- dici giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scop- pio degli eventi bellici mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli infortuni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
ART. 25 – MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficia- ri indicati nel contratto il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’i- stanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c.. Qualora, dopo il pagamento dell’indennità, l’Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i pro- pri diritti per l’invalidità permanente da infortunio eventualmente subita.
ART. 26 – COMMORIENZA CONIUGI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente l’Assicurato ed il proprio coniu- ge in conseguenza di un unico evento, la Società riconoscerà complessivamente ai figli legittimi, qualora beneficiari della presente assicurazione, il triplo dell’indennità prevista per il caso di morte con il massimo di € 500.000 (cinquecentomila) per evento.
ART. 27 – PERSONE NON ASSICURABILI - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, il manifestarsi in corso di contratto di tali malattie comporterà la cessazione dell’assicura- zione dalla scadenza annuale successiva alla data di diagnosi.
ART. 28 – LIMITI DI ETA
Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, non sono assicurabili le persone che al momento della decorrenza dell'assicura- zione abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, se nella Scheda di polizza la relativa età non è indicata correttamente.
Il raggiungimento del suddetto limite di età durante la validità della polizza non compor- ta invece la cessazione della stessa.
ART. 29 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro che interessi le garanzie tutte della Sezione A e B di polizza (con esclusio- ne della garanzia Rimborso Spese mediche di cui alla Sezione B), l’Assicurato od i suoi aventi diritto dovrà inviare entro quindici giorni dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità una denuncia scritta indirizzata all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
La denuncia del sinistro deve contenere:
• il numero di polizza;
• l’indicazione del luogo, giorno, ora del sinistro;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• il certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Nel caso di sinistro che richieda il pagamento di spese mediche, l’Assicurato deve, ad integrazione delle informazioni e documentazione di cui sopra, inviare alla Società entro trenta giorni dal suo verificarsi la seguente documentazione in originale:
• un certificato medico attestante l’esistenza della patologia (Malattia od Infortunio), la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero o intervento;
• la copia conforme all’originale della cartella clinica, i referti medici ed ogni altra documentazione sanitaria giustificativa;
• le fatture relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, nonché i tagliandi delle confezioni o lo scontrino fiscale per le spese farmaceutiche.
Nel caso siano intervenuti enti di assistenza sanitaria e/o altra polizza di assicurazione privata, le notule di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova della quota di concorso erogata dall’ente stesso e/o al documento provante le spese rimbor- sate in forza di altra polizza.
Gli originali delle notule di spesa consegnati a documentazione del sinistro saranno restituiti all’Assicurato, previa apposizione dell’attestazione dell’avvenuto rimborso.
In caso di sinistro che interessi la garanzia Xxxxxxxx Spese Mediche di cui alla Sezione B di polizza l’Assicurato od i suoi aventi diritto, fermo quanto richiesto sopra, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a:
Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.c.r.l.
Sistemi Sanitari Xxx Xxxxxxxxxx, 00/0 000X0 XXXXXX
L’inadempimento di uno o più obblighi di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 30 – CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, nonché sull’applica- zione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 20 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamen- to definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da rediger- si in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
ART. 31 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga- zione di cui all’art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
ART. 32 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato ha diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente da congua- gliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che:
• non esistano dubbi sull’indennizzabilità dell’infortunio;
• sia prevedibile, a giudizio della Società, un grado di invalidità permanente superiore al 20%. Quanto sopra senza che l’acconto costituisca impegno definitivo della Società sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.
L’obbligo della Società sorgerà, comunque, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio.
ART. 33 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie di cui alle sezioni A e B di polizza valgono per i sinistri che avvengono in tutto il mondo fatto salvo la garanzia di cui all’art. 17 per la quale sono esclusi i sinistri avvenuti negli U.S.A. e in Canada.
Sezione C – Assistenza
DEFINIZIONI
(specifiche della garanzia Assistenza)
Ad integrazione delle Definizioni di pag. 3, ai seguenti termini le Parti attribuiscono con- venzionalmente il significato qui di seguito precisato:
Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Codice personale Il numero 106/887 che la Struttura Organizzativa può
di riconoscimento richiedere all’Assicurato per erogare l’Assistenza quando
l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire con pre- cisione le altre indicazioni richieste.
Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da idonea docu-
mentazione.
Équipe medica Gruppo di medici qualificati reperibili presso la Struttura
Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Furto Il reato previsto dall’articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
Luogo dell’assistenza Località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è
chiamata ad erogare le coperture previste.
Rapina Il reato previsto dall’articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
Società Compagnia di assicurazione e riassicurazione specializzata nel ramo assistenza.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi,
attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Struttura Sanitaria L’istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzatu-
re per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assisten- za ospedaliera.
ART. 34 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del veri- ficarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa.
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 0000X XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX xxxxxx xx xxxxx opera il contact center dell’assistenza.
ART. 35 - MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, l’Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Struttura Organizzativa, utilizzando una delle seguenti modalità:
NUMERO VERDE: 800 256 976
(con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall’estero)
NUMERO URBANO: x00 000 0000000
(con costo della telefonata a carico del chiamante)
NUMERO DI FAX: x00 000 000000
INDIRIZZO E-MAIL: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx
ART. 36 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
a) codice personale di riconoscimento;
b) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) tipologia dell’evento e luogo di accadimento;
d) eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in cura dopo l’evento;
e) tipo di intervento richiesto.
La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendo- no operante la garanzia; l’Assicurato é tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.
La Struttura Organizzativa può inoltre controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condi- zioni di salute dell’Assicurato; a tal fine, l’Assicurato ha l’onere di consentire agli incarica- ti di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
ART. 37 - TERRITORIALITA’
Salvo le limitazioni indicate nelle singole garanzie, la Struttura Organizzativa presta l’assi- stenza alla PERSONA quando l’Assicurato si trova:
– in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, ad oltre 50 km dal comune di residenza;
– all’ESTERO,nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
ART. 38 - GARANZIE DI ASSISTENZA PRESTATE - CONSULENZA MEDICA
In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa, che mette a disposizione l’Équipe medica per fornire consigli utili ed informazioni su:
• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
INDICAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI
In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che mette a disposizione l’Équipe medica, per fornire indicazioni relative a medici specia- listi, in Italia o all’Estero, di comprovata competenza e capacità, particolarmente idonei all’intervento richiesto.
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi della visita specialistica. E’ fatta salva la libertà dell’Assicurato di avvalersi o meno di tali indicazioni.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di infortunio o malattia, l’Équipe medica della Struttura Organizzativa, dopo aver identificato i bisogni dell’Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul luogo dell’assistenza. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare una visita medica pres- so la struttura sanitaria più vicina al luogo dell’assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia è prestata in Italia, in Europa e nei Paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo.
SPEDIZIONE MEDICINALI SUL LUOGO DELL’ASSISTENZA
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato ed a seguito di specifica prescrizione medi- ca, la Struttura Organizzativa procura le specialità medicinali non reperibili in loco ed indi- spensabili alla cura, purché inserite e autorizzate dalla farmacopea ufficiale italiana, anti- cipandone i relativi costi, e le invia, conformemente alle leggi locali ed internazionali, direttamente al recapito presso il quale l’Assicurato si trova.
La Società si fa carico delle spese di ricerca e spedizione dei medicinali.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi delle specialità medicinali.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia è prestata all’estero, nel mondo intero esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
RECAPITO MESSAGGI URGENTI
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, la Società mette a disposizione la Struttura Organizzativa, per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia ed indicate dall’Assicurato, nel più breve tempo possibile. In caso di assenza i destinatari saranno richiamati con continuità, fino al recapito del messaggio o fino alla cessata emergenza. La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
LINEA DIRETTA CON L’OSPEDALE
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che ne comportino il ricovero in una strut- tura sanitaria, la Struttura Organizzativa mette a disposizione l’Équipe medica per favori- re lo scambio di informazioni tra i familiari ed i medici della struttura sanitaria.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
TRASFERIMENTO SANITARIO
In caso di infortunio o malattia, l’Équipe medica della Struttura Organizzativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l’Assicurato alla struttura sanita- ria più vicina al luogo dell’assistenza, idonea a garantirgli le cure specifiche del caso.
L’Équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenu- to il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Équipe medica.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
ACCOMPAGNATORE IN CASO DI TRASFERIMENTO/RIENTRO SANITARIO
In caso di trasferimento/rientro sanitario, la Struttura Organizzativa, sentito il parere del- l’Équipe medica, organizza e dispone il rientro dell’Assicurato con una persona indicata dall’Assicurato stesso, purché questa si trovi sul luogo.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che ne comportino il ricovero in una strut-
tura sanitaria per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a giorni 7, la Struttura Organizzativa organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un familiare che desideri recarsi ad assisterlo e si fa carico delle relative spese.
La Struttura Organizzativa organizza e dispone inoltre il pernottamento del familiare sul luogo dell’assistenza, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazio- ne fino ad un importo massimo, per ciascun evento, di € 200 (duecento) e fino a 3 notti. Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la stessa ritiene più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e con l’esclusione del veicolo a noleggio.
INVIO DI UN INTERPRETE ALL’ESTERO
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato e qualora ci siano problemi linguistici con i medici curanti, la Struttura Organizzativa invia un interprete sul luogo dell’assistenza. La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo, per ciascun even- to, di € 300 (trecento).
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia è prestata all’estero, nel mondo intero esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
RIENTRO SANITARIO
In caso di infortunio o malattia, l’Équipe medica valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e necessario, trasferire l’Assicurato:
– ad una struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione; e/o
– presso la sua Abitazione.
L’Équipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell’Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompa- gnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato. La Società si fa carico delle relative spese.
L’utilizzo dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sot- toscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Équipe medica.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede ad espletare tutte le formalità burocratiche e legali sul luogo dell’assistenza ed a disporre al trasferimen- to della salma alla località della sepoltura in Italia, in conformità con le norme interna- zionali.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo, per ciascun evento, di € 5.000 (cinquemila).
Se l’Assicurato ha espresso la volontà di essere inumato sul posto, la Società provvede a proprie spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico degli eredi le spese relative al feretro e alla ceri- monia funebre.
La garanzia è prestata all’estero, nel mondo intero esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
ANTICIPO DI DENARO
In caso di infortunio o malattia occorsi all’Assicurato, la Struttura Organizzativa anticipa un importo in denaro per consentire all’Assicurato di far fronte a spese mediche impre- vedibili fino ad un importo massimo, per ciascun evento, di € 1.000 (mille).
La Struttura Organizzativa mette a disposizione l’anticipo sul luogo dell’assistenza solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.
Se l’Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste, la garanzia non è operativa.
La garanzia è prestata all’estero, nel mondo intero esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
ASSISTENZA AGLI ALTRI ASSICURATI
In caso di decesso, di ricovero ospedaliero, di trasferimento o rientro sanitario dell’Assicurato, qualora gli altri Assicurati lo ritengano necessario, la Struttura Organizzativa, per gli altri Assicurati:
– organizza e dispone il pernottamento sul luogo dell’assistenza;
– organizza e dispone il rientro all’abitazione o la prosecuzione del viaggio fino alla desti- nazione;
– incarica una persona di fiducia di avere cura degli Assicurati minori di quattordici anni che rimangono soli durante il soggiorno o il rientro all’abitazione o la prosecuzione del viaggio.
La Società si fa carico:
• delle spese di trasferimento all’hotel;
• delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo, per cia- scun evento, di € 300 (trecento) e fino a 2 notti;
• delle eventuali spese di trasferimento dall’hotel alla struttura sanitaria e viceversa, fino ad un importo massimo, per ciascun evento, di € 150 (centocinquanta);
• delle spese di rientro all’abitazione o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione;
• delle spese relative alla persona che deve accudire gli Assicurati minori di quattordici anni durante il viaggio o il soggiorno, fino ad un importo massimo, per ciascun even- to, di € 250 (duecentocinquanta).
L’hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle, salvo che gli Assicurati, per opportunità o comodità, non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell’assistenza.
Il pernottamento sarà a carico della Società se non già previsto dal programma di viaggio originario.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovran- no essere consegnati alla Società.
VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO
In caso di decesso o di pericolo di vita di un familiare dell’Assicurato che non si trovi in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa organizza e dispone il rientro anticipato dell’Assicurato all’Abitazione e si fa carico delle relative spese fino ad un importo massi- mo, per ciascun evento, di € 300 (trecento).
Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la stessa ritiene più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e con l’esclusione del veicolo a noleggio.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
PROTEZIONE CARTE DI CREDITO
In caso di furto, rapina, smarrimento delle carte di credito e/o dei libretti di assegni e/o traveller’s chèques dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa, su specifica richiesta dell’Assicurato, fornisce le indicazioni necessarie per:
– bloccare l’utilizzo dei documenti rubati;
– avvisare gli istituti emittenti;
– ottenere la sostituzione o il rilascio di un duplicato. La Società si fa carico delle relative spese.
La Struttura Organizzativa non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di erro- ri, omissioni, utilizzi illeciti delle carte dovuti a comunicazioni parziali o inesatte ricevute dall’Assicurato né di eventuali pregiudizi e/o danni derivanti all’Assicurato stesso dall’av- venuto blocco dei titoli di credito.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigen- te legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
VALIGIA D’EMERGENZA
In caso di furto, rapina, smarrimento degli effetti personali dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato una somma che gli consenta di acqui- stare gli effetti personali più urgenti al fine di predisporre una valigia d’emergenza.
La Società si fa carico delle relative fino ad un importo massimo, per ciascun evento, di €
200 (duecento).
L’Assicurato dovrà fornire copia della denuncia per furto, rapina, smarrimento presentata alla competente Autorità.
ART. 39 - ESCLUSIONI
L’Assistenza non è operante in caso di:
– dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Xxxxx;
– infortuni e malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’acce- lerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
– infortuni e malattie determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
– malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
– infortuni e malattie derivanti da pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
– azioni delittuose compiute dall’Assicurato;
– in caso di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infor- tunio (check-up).
ART. 40 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Le garanzie operano a partire dalle ore 00,00 del giorno fissato per l’inizio del viaggio/sog- giorno e scadono alle ore 24,00 del giorno fissato per il termine del viaggio/soggiorno, relativamente ai nominativi comunicati preventivamente dalla Contraente alla Struttura Organizzativa.
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizza- te da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste pre- ventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rim- borso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devo- no pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o manca- to intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professio- nista intervenuto.
Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottie- ne un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la rice- vuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
Sezione D – Tutela Giudiziaria
DEFINIZIONI
(specifiche della garanzia Tutela Giudiziaria)
Ad integrazione delle Definizioni di pag. 3, ai seguenti termini le Parti attribuiscono con- venzionalmente il significato qui di seguito precisato:
Europa Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.
Premessa
La gestione dei Sinistri viene, dalla Società, affidata a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 -
C.A.P. 201G1 Uffici di Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 201G1 - Tel. 02/G4021 - Fax 02/G4028454 Uff. Xxxxxxxx. Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 – MI - C.A.P. 201G1 - Tel. 02/G4021 - Fax 02/G4022085.
ART. 41 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per periodo assicurativo l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale – sostenute dall’Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nel corso del viaggio.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale;
b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o dall’Assicurato e approvato dalla Società;
c) le spese di giustizia;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata uni- camente a favore dell’Assicurato/Contraente.
La garanzia viene prestata a favore degli Assicurati indicati nella scheda di polizza che, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo svolgimento del viaggio indicato in polizza, si tro- vino implicati in procedimenti di responsabilità civile e/o penale.
L’assicurazione si riferisce :
f) alle controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato/i per fatto illecito di altri soggetti;
g) alle controversie relative all’uso di qualsiasi mezzo di locomozione preso a noleggio durante il viaggio;
h) alla difesa penale dell’Assicurato/i per delitto colposo o contravvenzione;
i) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore di lite supera € 500 (cinquecento).
ART. 42 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministra- tiva, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste;
f) le spese per controversie in materia di diritto societario;
g) le spese per controversie in materia di diritto di brevetti, esclusiva e concorrenza sleale;
h) vertenze determinate da colpa grave dell’Assicurato;
i) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell’Assicurato;
j) controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto dall’art. 41 lett. i);
k) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
l) controversie individuali di lavoro dipendente, vertenze sindacali;
m) salvo quanto previsto dall’art. 41 lettera g) controversie relative alla proprietà o all'u- so di qualsiasi mezzo di locomozione compresi i veicoli a noleggio;
n) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell’Assicurato;
o) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari;
p) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
q) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la garanzia prestata con la presente polizza opera con i limiti di cui all’art. 44.
ART. 43 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
ART. 44 - FRANCHIGIE
La garanzia opera con uno scoperto del 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 500 (cin- quecento) per ciascun sinistro.
ART. 45 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla pre- sente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicura- tore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, 3° comma, x.x.
XXX. 00 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessa-
zione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:
• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si inten- dono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART. 47 - DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad Europa.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Unitamente alla denuncia l’Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa la Sinistro.
ART. 48 - GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giu- dicare la controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì con- segnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possi- bilità di un esito favorevole.
Ai sensi dell’art. 41 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o tran- sazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del- l’art. 9. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifu- sione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto.
L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.
Allegato 1
Tabella INAIL
TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Descrizione | Percentuali | ||
destro | sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda la relativa tabella) | |||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | |||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
a) per disarticolazione scapolo – omerale | 85% | 75% | |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita del braccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita dei tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% | 9% |
Descrizione | Percentuali | ||
destro | sinistro | ||
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | |||
a) in semipronazione | 30% | 25% | |
b) in pronazione | 35% | 30% | |
c) in supinazione | 45% | 40% | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi | |||
a) in semipronazione | 40% | 35% | |
b) in pronazione | 45% | 40% | |
c) in supinazione | 55% | 50% | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio – corpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
a) in semipronazione | 22% | 18% | |
b) in pronazione | 25% | 22% | |
c) in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo – femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo – femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso – metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità; ma, ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio – tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
N.B.: in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) % | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) % |
1/10 | 9/10 | 1 | 2 |
2/10 | 8/10 | 3 | 6 |
3/10 | 7/10 | 6 | 12 |
4/10 | 6/10 | 10 | 19 |
5/10 | 5/10 | 14 | 26 |
6/10 | 4/10 | 18 | 34 |
7/10 | 3/10 | 23 | 42 |
8/10 | 2/10 | 27 | 50 |
9/10 | 1/10 | 31 | 58 |
10/10 | 0 | 35 | 65 |
Note:
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sem- pre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazio- ne.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10… 15%
con visus corretto di 7/10… 18%
con visus corretto di 6/10… 21%
con visus corretto di 5/10… 24%
con visus corretto di 4/10… 28%
con visus corretto di 3/10… 32%
con visus corretto di 2/10… 35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertan- to tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15%, per la correzione e per la mancanza del potere accomodativo.
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L’ASSICURATO
ART. 60 – ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Oltre che nel caso indicato nell’art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1. quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbia- no più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;
2. quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questi internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trat- tato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3. quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
ART. 62 – CONDIZIONI E FORME DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Le dichiarazioni di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compila- zione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presun- ta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.
ART. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciu- te o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con- dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabi- lità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restri- zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del con- tratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’as- sicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condi- zioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del con- tratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece- dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle perso- ne o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 – DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contrat- to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesat- tezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’as- sicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla sca- denza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicurato- re non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamen- to del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento del contratto stesso.
ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL’AS- SICURATO O DEI DIPENDENTI
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’as- sicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assi- curatore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agi- sce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può richiedere a ciascun assi- curatore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessi- vamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.
ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimen- ti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a conclu- dere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzio- ne al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammonta- re di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi- liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convi- venti o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro- gazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortu- ni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’as- sicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel con- tratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta ed e obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a cari- co dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso in cui dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
ART. 1981 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non posso- no essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente, anche se in posses- so della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipen- denza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 2952 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di assicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia pre- scritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassi- curatore per il pagamento dell’indennità.
Mod. SA 1994/c - Ed. 12/2010 - Rist. 01/2012