Cumulo di indennizzi Clausole campione

Cumulo di indennizzi. L’ Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Cumulo di indennizzi. L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria.
Cumulo di indennizzi. Gli indennizzi per le prestazioni di Morte o Lesioni non sono cumulabili tra loro. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennità pagata e quella prevista per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Cumulo di indennizzi. L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
Cumulo di indennizzi. Gli indennizzi per le prestazioni di Morte, Xxxxxxx e/o Invalidità Permanente non sono cumulabili tra loro.
Cumulo di indennizzi. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Cumulo di indennizzi. L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario. Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente se l’Assicurato, per causa indipendente dall’infortunio che ha determinato un’invalidità permanente a suo carico, decede: ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; • dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria. In caso di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato irrituale.
Cumulo di indennizzi. L’indennizzo previsto per le garanzieInabilità Temporanea”, “Diaria da gessatura”, “Rimborso spese sanitarie” (di cui alla Sezione Infortuni), “Diaria da Ricovero” e “Indennità giornaliera da convalescenza” e “Indennità forfettaria per interventi chirurgici” (di cui alla Sezione Malattia) è cumulabile con quello previsto per le garanzie “Morte” o “
Cumulo di indennizzi. Gli indennizzi previsti dal presente “capitolato”, nei limiti stabiliti nella “scheda tecnica”, sono cumulabili tra loro, tranne l’indennizzo per il caso di morte che non è cumulabile con quello per la I.P. Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un indennizzo per I.P. e, in conseguenza del si- nistro ed entro due anni dal suo verificarsi, l’assicurato muoia, l’Assicuratore corrisponde ai bene- ficiari designati o, in difetto, agli aventi causa, la eventuale differenza tra l’indennizzo già corri- sposto per la i.p. e quello dovuto per il caso di morte mentre non chiede il rimborso se l’indennizzo già corrisposto per la I.P. risulti superiore a quello dovuto per il caso di morte. In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate con la presente polizza, l’ammontare com- plessivo degli indennizzi dovuti dall’Assicuratore, non potrà superare la somma indicata nella “scheda tecnica”.
Cumulo di indennizzi. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai bene- ficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmis- sibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testa- mentaria o legittima, fatta eccezione per l’indennità prevista dall’art. 6.5.