CARTELLI DI CANTIERE Clausole campione

CARTELLI DI CANTIERE. L’Appaltatore nonché gli eventuali Subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL, approvvigionati a propria cura e spese.
CARTELLI DI CANTIERE. 49.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da Enel. L’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono inoltre installare, ben in vista e per tutta la durata dei lavori, la segnaletica di sicurezza e di pericolo prescritta dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di circolazione stradale. I cartelli, nelle quantità necessarie, sono approvvigionati dall’Appaltatore a propria cura e spese.
CARTELLI DI CANTIERE. L’Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n. 2 tabelloni posti, a suo carico e spese, sul luogo dell’appalto, in maniera evidente con l’indicazione che l’appalto stesso viene eseguito dalla Direzione regionale e le particolarità dell’opera. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell’Impresa appaltatrice, di tutte le Imprese subappaltatrici, la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti a quelli da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Devono inoltre essere apposti i dati richiesti dal D.L. n. 81/08. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi. Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 2,00 di altezza. In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare, devono essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento degli stessi.
CARTELLI DI CANTIERE. 44.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL.
CARTELLI DI CANTIERE. Ai sensi dell'art. 105 comma 15 D. Lgs 50/2016 i cartelli di cantiere dovranno indicare anche gli eventuali nominativi delle imprese subappaltatrici. L’Impresa dovrà installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, comunque di dimensioni non minori di 2,00 (larghezza) x 1,50 (altezza) secondo quanto stabilito dall’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell’01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici. L’impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
CARTELLI DI CANTIERE. 1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi edilizi, deve essere obbligato- riamente apposto in prossimità dell’accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello (di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m per interventi che interessano tutto un edificio o più edifici; di dimensioni mi- nime 0,40 x 0,55 m per interventi che riguardino parti del singolo edificio) o installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata, realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e con materiali indelebili per il testo.
CARTELLI DI CANTIERE. 1. I cantieri edili devono essere muniti di cartello di cantiere affisso in vista al pubblico in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
CARTELLI DI CANTIERE. Prima dell’inizio dei lavori, in corrispondenza di ogni nuovo cantiere di durata superiore a sette giorni, come previsto dal nuovo Codice della Strada, dovrà essere installato, a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello, altezza 150 cm., larghezza 200 cm., collocato in sito ben visibile indicato dalla Direzione Lavori. Per opere con rilevante sviluppo dimensionale la Direzione Lavori potrà ordinare l’installazione di un numero di cartelli adeguato all’estensione del cantiere. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colore indelebile le seguenti diciture: – Ente proprietario della strada (es. “ANAS - MILANO”) – “ASM CODOGNO srl”;
CARTELLI DI CANTIERE. L’Appaltatore dovrà provvedere a installare, sul luogo dei lavori, a propria cura e spese, almeno n. 2 tabelloni contenenti le indicazioni previste dalla L. 13-3-1990, n. 55, art. 18, c. 6, e dalla circolare del Ministero del lavori Pubblici n. 1729 del 1-6-1990. La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto. I tabelloni verranno tolti non prima di 4 mesi dalla conclusione dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale giornaliera di 50,00 euro dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza. Si riporta nel seguito un fac-simile del tabellone.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.