Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Direzione dei lavori Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Sospensione dei lavori 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
ESECUZIONE DEI LAVORI 1) Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P.. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.
Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.