Conclusione dei lavori Clausole campione

Conclusione dei lavori. 1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Rettore o suo delegato può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori.
Conclusione dei lavori. Al termine dei lavori, dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito ovvero ex aequo. Nel caso in cui il Dipartimento non ha inteso avvalersi della facoltà di utilizzare il giudizio ex aequo, non procedendo a individuare i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 3, lettera m) del Regolamento citato nelle premesse e di cui all’art. 1 del presente bando, la Commissione ha l’obbligo di individuare un solo vincitore. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica nonché i punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna pubblicazione.
Conclusione dei lavori. Progetto Proposta o delineazione più o meno particolareggiata e circostanziata di un lavoro da eseguire o di una azione da compiere, realizzata attraverso scritti, disegni e anche esplorazione orale. Piano, pianta, disegno, schema, schizzo, concezione proposta, proponimento, programma, avviso, idea, mira, intento. “… complesso di attività correlate tra loro e finalizzate a creare prodotti
Conclusione dei lavori. Gli strumenti di verifica della buona esecuzione dell’opera: il collaudo e il certificato di regolare esecuzione. − Il collaudo dell’opera: procedimento, collaudo provvisorio, collaudo definitivo, effetti del collaudo. − Responsabilità dell'appaltatore dopo il collaudo:
Conclusione dei lavori. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Direttore del Dipartimento può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori. L’approvazione degli atti della selezione è formalizzata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Conclusione dei lavori. Gli interventi ultimati dovranno essere documentati da parte dell’Aggiudicatario con la compilazione del “Verbale di consegna/riconsegna veicoli” (Mod. MPQ 43-03), per la parte riguardante l’intervento manutentivo eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, ivi comprese quelle del presente Capitolato Speciale, e in conformità al preventivo approvato da AMTAB. La reimmissione in servizio del mezzo avverrà previa prova di collaudo su strada, per la quale sarà riconosciuta un’ulteriore ora di manodopera. L’Aggiudicatario, una volta terminati i lavori, comunicherà a mezzo fax o e-mail l'ultimazione dell'intervento e procederà alla riconsegna del bus presso il deposito AMTAB per il successivo collaudo congiunto.
Conclusione dei lavori. Di seguito si riporta una sintesi esplicativa della documentazione necessaria per la conclusione dei lavori ed i cui schemi sono disponibili nella apposita sezione del manuale interattivo:
Conclusione dei lavori. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque prima dell’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso dell’edificio oggetto dell’appalto da parte della Stazione Appaltante, avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto a mantenerne la custodia fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
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  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • Direzione dei lavori Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.

  • Sospensione dei lavori 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • ESECUZIONE DEI LAVORI 1) Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P.. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.