TITOLO II DEI CONTRATTI IN GENERALE
TITOLO II DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l`accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (per il common law necessariamente a prestazioni corrispettive – “consideration”). Proposta + accettazione = ordine + conferma d’ordine.
Diritto Comparato: l’accordo è sempre presente in tutti gli ordinamenti sia di common law (agreement) che di civil law per esempio art. 1108 code Napoleon; codigo civil spagnolo art. 1261, codice delle obbligazioni svizzero art. 1; codice civile russo art. 34.
Art. 1322 Autonomia contrattuale (freedom of the contracts)
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l`ordinamento giuridico. (conf. Art. 6 C.I.S.G. e art. 4 Reg. U.E. 593/17/06/2008)
CAPO II Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono:
1) l`accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l`oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti). (freedom of the forms)
SEZIONE I Dell`accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione (formazione) del contratto (closing of the contract)
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell`accettazione dell`altra parte (1335). (tre impostazioni possibili nei sistemi giuridici xxx.xx: principio di cognizione, principio di ricezione, principio di spedizione)
L`accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell`affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l`accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all`altra parte.
Qualora il proponente richieda per l`accettazione una forma determinata, l`accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un`accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. (Art. 19 Convenzione di Xxxxxx 0000 – C.I.S.G.)
MIRROR IMAGE RULE - BATTLE OF THE FORMS
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell`accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell`affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l`esecuzione.
L`accettante deve dare prontamente avviso all`altra parte dell`iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 0000 Xxxxxx della proposta e dell`accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l`accettante ne ha intrapreso in buona fede l`esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l`iniziata esecuzione del contratto.
L`accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell`accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile (quotation) – (preventivo, “offerta”, quotazione)
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell`ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414)
del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell`affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l`altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall`art. 1329.
Se per l`accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell`adesione, questa deve essere diretta all`organo che sia stato costituito per l`attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell`affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l`accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all`indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell`impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico (differenza con l’invito a proporre: “invitation to make an offer”)
L`offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell`offerta, se è fatta nella stessa forma dell`offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Diritto Comparato: in common law “offer to the public”
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale (letter of intent – memorandum of understanding)
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art. 1340 Clausole d`uso
Le clausole d`uso s`intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti. (Art. 9 Convenzione di Xxxxxx 0000 – C.I.S.G.)
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell`altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l`ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (opting out clause, rescission, termination)(1373) o di sospenderne (suspension) l`esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell`altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc.
Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell`autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell`articolo precedente.
SEZIONE II Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all`ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
SEZIONE III Dell`oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L`oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418). SEZIONE IV Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell`enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare (differenza con letter of intent/MOU e gentleman agreement)
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (2725).
CAPO III Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l`efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
CAPO V Degli effetti del contratto
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1376 Contratto consensuale con effetti reali (sistema francese che è diverso dal sistema tedesco/romano e di common law)
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644,
2684, 2808-2).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
SEZIONE II Della clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale (in common law “liquidate damages” che però non contiene al proprio interno l’aspetto soggettivo)
La clausola, con cui si conviene che, in caso d`inadempimento o di ritardo nell`adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l`effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l`obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l`ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all`interesse che il creditore aveva all`adempimento (1181, 1526-2, att.
163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria (diversa dall’acconto o anticipo prezzo: “down payment”) Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all`altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l`altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l`ha ricevuta, l`altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l`esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO VI Della Rappresentanza (agent)
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall`interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell`interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Art. 1399 Ratifica
Nell`ipotesi prevista dall`articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall`interessato, con l`osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d`accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l`interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s`intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII Del contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all`altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall`accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
CAPO VIII Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l`altra parte vi consenta.
CAPO XI Della nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall`art. 1325, l`illiceità della causa (1343), l`illiceità dei motivi nel caso indicato dall`art. 1345 e la mancanza nell`oggetto dei requisiti stabiliti dall`art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell`intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815,
1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XII Dell`annullabilità del contratto
SEZIONE II Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore (mistake), violenza (violence) e dolo (fraud)
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l`annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell`errore
L`errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall`altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale L`errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull`oggetto del contratto;
2) quando cade sull`identità dell`oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull`identità o sulle qualità della persona dell`altro contraente, sempre che l`una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L`errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L`errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l`annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l`altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l`errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall`ufficio che ne era stato incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l`altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
CAPO XIV Della risoluzione del contratto
SEZIONE I - Della risoluzione per inadempimento (discharge by breach)
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l`altro può a sua scelta chiedere l`adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l`adempimento; ma non può più chiedersi l`adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l`inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1455 Importanza dell`inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l`inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all`interesse dell`altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901). (Art. 25 Convenzione di Xxxxxx 0000 C.I.S.G.)
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all`altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE II Dell`impossibilità sopravvenuta (si confronti con il concetto di “force majoure”)
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell`indebito (2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l`altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all`adempimento parziale (1181).
SEZIONE III Dell`eccessiva onerosità (si confronti con la clausola “hardship)
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall`art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell`alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).