Attivazioni successive Clausole campione

Attivazioni successive. Nel caso di attivazioni successive la Stazione Appaltante comunicherà al Concorrente l’ordinativo di fornitura successiva utilizzando le modalità previste e concordate con il Concorrente, nel quale verranno elencati: • numero di utenze; • numero di terminali richiesti, con dettaglio di marca e modello all’interno della lista proposta dal Aggiudicatario e relativo codice identificativo IMEI; • indirizzi di spedizione dei terminali; • per le SIM/USIM, qualora queste siano già custodite dal Responsabile designato dalla Stazione Appaltante, verranno comunicati i numeri MSISDN da attivare insieme al corrispondente identificativo della SIM/USIM (identificativo ICCID della scheda, etc.). Nel caso in cui le SIM/USIM siano custodite dal Aggiudicatario, il responsabile designato dalla Stazione Appaltante provvederà a dettagliare i numeri MSISDN da attivare e le località di spedizione. All’atto di ricezione del modulo d’ordine l’Aggiudicatario dovrà: • consegnare i terminali richiesti e, eventualmente, le SIM/USIM agli indirizzi elencati dal Responsabile Operativo; le SIM/USIM andranno sempre spedite in stato disattivato e complete dei codici PIN e PUK; • integrare, se necessario, il numero di terminali destinati a costituire la scorta presso la Stazione Appaltante; • inviare un documento riepilogativo contenente i dati di spedizione. Le attivazioni successive dovranno essere completate entro il decimo giorno dal ricevimento dell’ordinativo se è prevista la consegna di nuovi terminali; per le sole carte SIM/USIM il termine è ridotto a tre giorni. Il responsabile designato dalla Stazione Appaltante provvederà a restituire mediante email il documento riepilogativo, confermando con questo l’ordine di attivazione delle SIM/USIM. L’Aggiudicatario comunicherà a mezzo email, al responsabile designato dalla Stazione Appaltante, la data di attivazione programmata e la confermerà successivamente dopo aver verificato il buon esito delle operazioni, il tutto nei termini delle 24 ore previsti nella sezione precedente. Qualora sia utilizzata la procedura via web le precedenti operazioni saranno svolte in via telematica.
Attivazioni successive. Successivamente all’attivazione del Conto Corrente, il cliente può richiedere: • l’attivazione anche degli altri servizi (ad esempio la carta di credito o la carta di debito per il secondo intestatario in caso di rapporto cointestato); • il libretto degli assegni. La richiesta successiva può essere avanzata compilando gli appositi moduli disponibili nelle filiali di CheBanca! o tramite internet o Servizio Telefonico. Il rilascio della carta e del libretto degli assegni può essere subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati nelle condizioni economiche contenute nel Foglio Informativo frontespizio del contratto. Ai servizi attivati successivamente si applicano le condizioni economiche indicate nel Foglio Informativo frontespizio del contratto, come eventualmente modificate e comunicate al cliente secondo quanto indicato al paragrafo“Modifiche unilaterali delle condizioni”.
Attivazioni successive. Successivamente all’attivazione del Conto Deposito, il Cliente può vincolare, in tutto o in parte, le somme disponibili sul conto. Il Cliente può chiedere di vincolare le somme compilando gli appositi moduli disponibili nelle filiali di Banca Privata Leasing o tramite Internet utilizzando il codice di identificazione personale (Codice utente) e password (Codice accesso) attraverso la procedura di sicurezza messa a disposizione dalla banca.
Attivazioni successive. L’Amministrazione/Ente comunicherà al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura successivo utilizzando il modulo di ordinativo di fornitura, nel quale verranno elencati: - numero di utenze; - numero di radiomobili richiesti, con dettaglio di marca e modello all’interno della lista proposta dal Fornitore; - indirizzi di spedizione dei radiomobili; - Servizi Aggiuntivi; - per le eventuali Smart-Card di configurazione, qualora queste siano già custodite dal Responsabile Operativo dell’Amministrazione/Ente, verranno comunicati i numeri di attivazione. All’atto di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà: - consegnare i terminali radiomobili richiesti e le eventuali Smart-Card di configurazione agli indirizzi elencati dal Responsabile Operativo; - inviare un documento riepilogativo contenente i dati di spedizione. Le attivazioni successive dovranno essere completate entro il ventesimo giorno naturale e consecutivo dal ricevimento dell’Ordinativo se è prevista la consegna di nuovi telefoni; per le eventuali Smart-Card di configurazione il termine è ridotto a sette giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del medesimo Ordinativo. Il Responsabile Operativo dell’Amministrazione/Ente provvederà a restituire via fax il documento riepilogativo, confermando con questo l’ordine di attivazione. . Analogamente il Fornitore dovrà provvedere a comunicare con lo stesso mezzo l’avvenuta attivazione. Qualora l’Amministrazione/Ente intenda utilizzare la procedura via web, se resa disponibile dal Fornitore come previsto nella successiva sezione 5.3, le precedenti operazioni saranno svolte in via telematica.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: