ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA Clausole campione

ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'Assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono inseribili i veicoli dei seguenti settori tariffari: - I autovetture; - II autotassametri; - III autobus; - IV autocarri, motocarri; - V motocicli, ciclomotori; - VI macchine operatrici; - VII macchine agricole. Nella polizza a libro matricola sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall’Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento. In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell’applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde. Per le inclusioni la garanzia ha effetto dal giorno ed ora in cui è stata chiesta l’operatività della garanzia con lettera raccomandata o con telex o telefax. Riguardo alle esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dall’Impresa aggiudicataria.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente,purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di effetto del contratto. Le esclusioni di veicoli,ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi,dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno richiesto o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 ° per ogni giornata di garanzia.. La regolazione del premio relativa alle inclusioni,esclusioni e/o altre variazioni contrattuali,deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento,da parte del Contraente,della relativa appendice emessa dalla Società. Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell‘ assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L’Assicurazione ha per base un’ unica polizza amministrata con libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Le esclusioni dei veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva e messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. A fine diciascuna annualità assicurativa la Compagnia provvederà ad effettuare la rendicontazione di tutte la variazioni intervenute ed a calcolare la regolazione del premio. La differenza di premio, rispetto a quello già anticipato annualmente, che dovesse risultare dalla regolazione dovrà essere pagata alla Compagnia entro 45 giorni da quanto viene trasmessa la relativa appendice al Contraente. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al contraente/assicurato o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del contraente/assicurato. L’indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel libro matricola riportante per ciascun veicolo: ▪ marca e modello; ▪ numero di targa; ▪ tipo veicolo; ▪ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico; ▪ anno di prima immatricolazione; ▪ valore assicurato; ▪ tariffa applicata e classe di merito; ▪ data di inclusione ed eventuale data di esclusione; oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché: ▪ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali; ▪ i veicoli oggetto dell’operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa. In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l’assicurato, per il tramite dell’intermediario, darà comunicazione scritta alla società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione, o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini previsti dall’art. 3.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L’Assicurazione ha per base un libro matricola – allegato alla presente polizza - nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni dei veicoli sono ammesse in qualsiasi momento. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione della presente polizza. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione e carte verdi. Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa. Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni di rischio. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA. L'assicurazione ha per base un libro matricola nazionale, frazionato in Unità Regionali, che a loro volta sono suddivise in Unità Provinciali, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento delle comunicazioni inviate alla società a mezzo raccomandata o telefax o per posta elettronica. Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 della data dei provvedimenti amministrativi di fuori uso adottati dai Comitati Locali CRI competenti e comunicati a mezzo raccomandata o via telefax o per posta elettronica alla Società, accompagnati dalla restituzione dei certificati assicurativi alla Società da parte della Contraente. Potranno essere effettuate temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola. Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di esclusione dalla garanzia del veicolo solo nel caso in cui la sospensione della copertura sia pari almeno a 3 mesi; pertanto, per periodi di durata inferiore (pur potendosi operare l'esclusione temporanea della copertura) non sarà conteggiato, in fase di regolazione premio, alcun rimborso. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. Generall llala$.p.A.-Sedeklgale: MoglianoVeneto(l'\I), Xxx Xxxxxxxx0x.00,XXX00000 -Xxx.000 0000000 wv,w.generall.it-Fax: 000 000000; emait xxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx; C.F. e lecr. nel Regis!l"O �di Treviso n. 00408920584- - IVA00885351007 -Captale Sociale: l!'uro 1.618.628A!i0,00 i.v_ Pec: generalilallaOpea.� Soclalè lscrllla al'Alx> dele � IVASS n. 1 .00021, aoggetta d'attivtà di dffZicne e COOltfinamenlo delrAzìonlsUI t.11icoAsscuazionl Generali X.xX ad appertenentB al GIUppo Gene!u, lscrlllo al n. 028 dall'Albo dal gn4'Pi 8S5icunalM.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;