ASSICURAZIONE BAGAGLIO Clausole campione

ASSICURAZIONE BAGAGLIO. La Società indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell’Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo o dell’albergatore, del bagaglio personale.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, appena possibile e comunque entro 30 giorni dal termine del viaggio, fornendo dati anagrafici, recapito e numero della polizza, indicando, inoltre:
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. Qualora l’Assistito subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, la Società provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale di euro 520,00= (Euro Cinquecentoventi/00), con una franchigia di euro 50,00= (Euro Cinquanta/00). La garanzia è valida per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, dalla stazione di partenza di uno Stato estero a quella d’arrivo in Italia, e viceversa, alla conclusione del viaggio.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. 1 Che cosa è assicurato, quando e dove?
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. (La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. NOTA BENE: Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. COSA ASSICURIAMO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO. La presente garanzia è valida a condizione che il biglietto di Viaggio sia stato acquistato con la Carta. Resta inteso che la presente garanzia è valida unicamente nei confronti del Titolare di Carta. L’Assicuratore garantisce il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato a seguito di distruzione, Furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri Bagagli che siano stati consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite e occorse durante un Viaggio per il quale sia valida la presente garanzia, entro il Massimale di € 600,00 per Sinistro a anno. Fermo il disposto di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, l’Assicurato si obbliga, su richiesta dell’Assicuratore, a conferirgli formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’Indennità. La presente garanzia è prestara a primo rischio assoluto, pertanto l’Assicuratore rinuncia espressamente a valersi del disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.