Assegno nucleo familiare (ANF) Clausole campione

Assegno nucleo familiare (ANF). Il lavoratore a tempo determinato ha diritto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, all’erogazione egli assegni nucleo familiare secondo le regole generali.
Assegno nucleo familiare (ANF). L’assegno nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa. Non spetta invece per i periodi in cui il lavoratore intermittente percepisce l’indennità di disponibilità.
Assegno nucleo familiare (ANF). L’assegno nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito familiare che spetta al lavoratore dipendente nel corso dell’attività lavorativa o al pensionato. Ha la funzione di sostenere i nuclei familiari in relazione al numero dei componenti e ai redditi ricompresi in alcune fasce stabilite dalla legge. Gli assegni nucleo familiare sono corrisposti dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, agli aventi diritto che ne fanno richiesta tramite il modello ANF/DIP alla fine di ogni periodo di paga. A decorrere dal 1°aprile 2019 i lavoratori sono tenuti a presentare domanda di assegno nucleo familiare esclusivamente con modalità telematica direttamente (se in possesso di pin INPS dispositivo) o tramite patronato. Il datore di lavoro verifica nella sezione dedicata l’importo dell’ANF spettante determinato dall’INPS ed eroga la prestazione. Successivamente, in sede di denuncia mensile contributiva, provvederà a conguagliare gli importi.13
Assegno nucleo familiare (ANF). I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale hanno diritto agli assegni nucleo familiare. 101 Interpello del Ministero del Lavoro n. 45/2008 102 Artt. 7-9, Dlgs 81/2015 103 Art. 10, Dlgs 81/2015 In particolare nel caso di part-time orizzontale, gli assegni nucleo familiare spettano nella misura intera se si ha prestazione lavorativa per almeno 24 ore nella settimana, sia come impiegati che come operai. Se le ore lavorate sono meno, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate a prescindere dalla durata oraria delle stesse. Non possono in ogni caso essere erogati più di 6 assegni alla settimana e non più di 26 al mese. L’assegno spetta ai lavoratori in part – time orizzontale anche nel caso in cui non si raggiungano le 24 ore di lavoro effettivamente prestato quando le assenze sono dovute a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro. In questi casi l’assenza da lavoro deve verificarsi durante il periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata. È invece esclusa la possibilità di fruire dell’assegno nucleo familiare per i lavoratori in part- time verticale nelle giornate che cadono nel periodo di pausa lavorativa.104
Assegno nucleo familiare (ANF). Il somministratore è tenuto all’erogazione dell’assegno nucleo familiare anche per il lavoratore assunto con contratto di somministrazione in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti (anticipo e conguaglio sul flusso Uniemens). Tale erogazione non è dovuta per i periodi di assenza di effettiva prestazione lavorativa, quindi non sono dovuti nei periodi in cui il lavoratore ha diritto all’indennità di disponibilità.104 Anche ai lavoratori in somministrazione spetta l’indennità di maternità e di malattia secondo l’inquadramento previdenziale dell’agenzia di somministrazione (Terziario).105 Il lavoratore somministrato non ha diritto all’indennità di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria e Straordinaria ma ha diritto alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione salariale bilaterale alternativo appositamente costituito.106 In caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro il lavoratore somministrato ha diritto all’indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa in materia. La sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione107.
Assegno nucleo familiare (ANF). I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale hanno diritto agli assegni nucleo familiare. In particolare nel caso di part-time orizzontale, gli assegni nucleo familiare spettano nella misura intera se si ha prestazione lavorativa per almeno 24 ore nella settimana, sia come impiegati che come operai. Se le ore lavorate sono meno, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate a prescindere dalla durata oraria delle stesse. Non possono in ogni caso essere erogati più di 6 assegni alla settimana e non più di 26 al mese. L’assegno spetta ai lavoratori in part – time orizzontale anche nel caso in cui non si raggiungano le 24 ore di lavoro effettivamente prestato quando le assenze sono dovute a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro. In questi casi l’assenza da lavoro deve verificarsi durante il periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata. È invece esclusa la possibilità di fruire dell’assegno nucleo familiare per i lavoratori in part- time verticale nelle giornate che cadono nel periodo di pausa lavorativa.119

Related to Assegno nucleo familiare (ANF)

  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO