Definizione di Tassazione delle plusvalenze

Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97. Nessun pagamento relativo alle Obbligazioni è soggetto a ritenuta alla fonte o ad altre imposte nel Regno Unito se gli investitori non sono cittadini del Regno Unito. Tuttavia, qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, nel Regno Unito o in qualsiasi altra giurisdizione, o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità tributaria e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, questi effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione. 7 Con riferimento a ciascun Prestito, eventuali modifiche al regime fiscale di cui sopra vengono rappresentate nelle Condizioni Definitive.
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett.f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati.
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso

Examples of Tassazione delle plusvalenze in a sentence

  • Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%.

  • Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

  • Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

  • Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 20%.

  • Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite xxxx’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%.


More Definitions of Tassazione delle plusvalenze

Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni nella misura del 20%. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23, comma 1, lett.f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati. Non concorrono altresì a formare il reddito le plusvalenze previste dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997, realizzate da soggetti residenti negli Stati c.d. “white list”, qualora le Obbligazioni non siano negoziate in un mercato regolamentato.
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota attualmente del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23,
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 20%.
Tassazione delle plusvalenze le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato), a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 20%, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 9 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Inoltre, soltanto il 62,50% delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potrà essere compensato con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi. Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES). Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora il trasferimento delle Obbligazioni sia concluso, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del DPR 917/86, in mercati regolamentati. Qualora il trasferimento delle Obbligazioni non sia concluso in un mercato regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (iii) consegni un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001. Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d’imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l’Italia ed il Paese di residenza dell’investitore. Tassa sui contratti di borsa: l'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e mo...