Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
ART. l OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti la sponsorizzazione e più in generale gli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di San Xxxxxxxx di Catania nei settori e nei campi di intervento di cui ai successivi artt.2 e 3.
Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art.43 L. 449/97, all'art.119 D.Lgs. 267/2000 ed all'art.26 D.Lgs. 163/06.
ART. 2 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da forniture di beni/servizi prestati da terzi (sponsor) , le modalità con cui il Comune ( sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività a pubblicizzare e divulgare la ragione sociale o il marchio del soggetto sponsorizzante .
Le forme di sponsorizzazione a cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione :
➢ ad attività culturali;
➢ ad attività sportive;
➢ ad attività di promozione turistica;
➢ ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
➢ ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano;
➢ ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
ART. 3 ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico,sociale e culturale della collettività di San Xxxxxxxx di Catania.
L'accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l'accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune,oltre al ritorno pubblicitario di cui all'art.2, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Per gli accordi di collaborazione, sono attività privilegiate in particolare :
gestione di impianti sportivi comunali concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
ART.4 FINALITA’ E VINCOLI
Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’Ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione e collaborazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra 1"attività pubblica e privata,devono essere consone e compatibili con l"immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico, o comunque con espressioni contrarie alla legge, ordine pubblico e buon costume.
ART. 5 SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE
Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale :
➢ qualsiasi persona fisica , purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione ;
➢ qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi....
➢ le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite,le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
ART. 6 IL COMUNE QUALE SPONSEE
La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza il ricorso al finanziamento per il conseguimento di finalità di pubblico interesse tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale e
,per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.
Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all'esclusiva competenza dal responsabile Area Istituzionale.
Il responsabile di settore procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Com.le.
ART. 7 INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
➢ iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione;
➢ iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art – 5.
Qualora l'iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
ART. 8 MODALITÀ' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
All'avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento sul sito INTERNET del Comune e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L'avviso deve indicare l'oggetto o l’iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione, l'esatta determinazione dell'offerta pubblicitaria, gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l'attività o il servizio o l'iniziativa che s'intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
L'offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
➢ inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
➢ inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese);
non appartenenza, ad -organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;
➢ durata dell’affidamento.
E' comunque ammessa la trattativa privata per iniziative di importo inferiore ad euro 10.000,00
Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica ove presenti offerte multiple.
Art. 9 - SPONSORIZZAZIONI SUL GIORNALINO DEL COMUNE
1. Il Comune dirama un avviso pubblico per riservare spazi pubblicitari all'interno del periodico che viene recapitato alle famiglie ed alle imprese a cura del Comune.
2. I soggetti interessati possono presentare al Comune istanza per poter disporre degli spazi predefiniti secondo moduli di diversa ampiezza, allegando il testo del messaggio pubblicitario che intendono inserire.
3. La Giunta assegna gli spazi secondo l'ordine di protocollo delle domande cercando di assecondare le preferenze dei privati in ordine ai moduli prescelti.
4. La Giunta - a suo insindacabile giudizio - può rifiutare proposte di sponsorizzazione di prodotti o imprese che possono nuocere all'immagine del giornale.
5. Anche per le sponsorizzazioni sul giornale valgono le esclusioni di cui all'art, 4, comma 3".
6. Le tariffe sono fissate per i diversi moduli da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 10 SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI COMUNALI
1. La stipulazione di contratti di sponsorizzazione delle Aree verdi, inserite in un elenco predisposto dall’ufficio tecnico, è preceduta da apposita determinazione dirigenziale a contrattare, indicante il fine del contratto, l’oggetto e le clausole dello stesso e le modalità di scelta del contrante. Tenuto conto delle offerte presentate, sarà la Giunta Comunale ad effettuare la scelta del contraente tenuto conto prevalentemente della qualità estetica del progetto.
2. Il contratto consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere, direttamente o con Ditta specializzata nel settore a cui lo sponsor si affida a sue complete spese, al primo impianto e/o alla manutenzione ordinaria dell'area verde rispettando ciò che il programma manutentivo minimo che verrà allegato all'avviso di procedura di sponsorizzazione e con l'obbligo di porre a dimora particolari essenze arboree o piante fiorite che eventualmente il servizio avrà indicato in relazione al luogo ed all'esposizione dell'area da sistemare a verde.
3. Il progetto di primo impianto redatto dallo sponsor sarà allegato quale parte essenziale del contratto. Il progetto potrà comunque essere redatto dal servizio verde del Comune e posto a base della procedura di sponsorizzazione.
4. L'area non potrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e manutenzione.
5. Il contratto sarà rinnovabile per un periodo pari alla durata originaria.
6. La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area verde di cartelli in numero adeguato alla superficie dell'area; i cartelli avranno misura non superiore a cm 150 x 100 ed il bozzetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità.
7. Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
8. Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli sponsor, il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli sponsor. L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo sponsor avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.
ART. 11 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di settore.
Nel contratto sono stabiliti:
• il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
• la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
• gli obblighi assunti dalle parti;
• le clausole di tutela da eventuali inadempienze
• il corrispettivo per la sponsorizzazione;
• ogni altro elemento utile a discrezione del responsabile del servizio competente.
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'attuazione dell'iniziativa oggetto si sponsorizzazione. Il mancato o il parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione, ipso iure, del contratto, fatto salvo ogni diritto del Comune ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Per ogni controversia il foro competente è quello di Catania.
Il contratto di sponsorizzazione si intende altresì risolto qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa, tranne nei casi di contratti di sponsorizzazione o collaborazione pluriennali in cui può essere previsto un pagamento annuale entro il 1° mese dell'anno solare; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapportili responsabile di settore , prima della stipulazione del contratto, deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell'art.4.
Qualora in corso di contratto si verificasse l'esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il
contratto è risolto di diritto , fatto salvo il risarcimento del danno anche d'immagine per il Comune.
ART. 12 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica , le offerte verranno valutate dal responsabile di settore nella cui competenza rientra i'iniziativa, il servizio, la manifestazione interessata dalla sponsorizzazione o dall'accordo-
Qualora vi siano più iniziative interessate la valutazione viene effettuata congiuntamente dai responsabili dei settori coinvolti e dal consiglio comunale.
ART.13 UTILIZZO RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa.
Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione.
I risparmi di spesa hanno la seguente destinazione , a decisione della Giunta comunale e su proposta del segretario comunale:
• finanziamento di qualunque altra spesa.
• implementazione, per effetto dell'art.43 L.n.449/97, del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dei dipendenti comunali secondo i seguenti criteri:
1. per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a €2.500,00 nella misura del 20% - di cui 15% per il fondo dei dipendenti e 5% al fondo dei dirigenti.
2. per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 2.500,00 e €5.000,00 nella misura del 15% - di cui 12% per i dipendenti e 3% al fondo dei dirigenti.
3. per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 5.000,00 nella misura del 10% di cui 8% al fondo dei dipendenti e 2% al fondo dei dirigenti.
4. la restante parte resta acquisita al bilancio comunale.
La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata rispettivamente per il Personale Dipendente e la Dirigenza.
ART. 14 ASPETTI FISCALI
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al precedente comma.
Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte del competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti .
Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.
ART. 16 RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal responsabile del servizio competente nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario; in tale caso tutte le manifestazioni, iniziative, interventi, solo nei casi in cui il comune conferisce ad agenzie pubblicitarie esterne il mandato per l'individuazione dello sponsor o collaboratore esterno, al risparmio di spesa derivante dalla sponsorizzazione non si applicano le detrazioni previste nell'art.13 a favore dei fondi per la produttività dei dipendenti e dirigenti comunali.
Il Comune in ogni caso provvederà, tenuto conto di quanto stabilito al precedente articolo 8, alla formale aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione mediante provvedimento del responsabile del servizio competente.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rigoroso rispetto della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
ART.18 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione approvativa.