Archiviazione e conservazione dei documenti Clausole campione

Archiviazione e conservazione dei documenti. 1. Il Tesoriere garantisce l’archiviazione e la conservazione in modo permanente dei documenti sottoscritti con firma digitale sul sistema di conservazione sostitutiva adottato dall’Ente, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione dei documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici.
Archiviazione e conservazione dei documenti. 12 Art. 23 12
Archiviazione e conservazione dei documenti. 1. L’impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e dell’adempimento degli obblighi di consegna di cui al presente Regolamento, anche secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Archiviazione e conservazione dei documenti. Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile Art. 23 (Obblighi informativi)
Archiviazione e conservazione dei documenti. 1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell’adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le predette procedure devono consentire l’ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell’ambito del rapporto con gli intermediari e con l’impresa.
Archiviazione e conservazione dei documenti. La normativa in materia distingue la Conservazione dalla Archiviazione Digitale. La prima è finalizzata a rendere un documento sempre leggibile e non modificabile e quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 82/2005. La seconda, invece, per cui non sono previste particolari modalità operative, ha lo scopo di permettere un facile e razionale reperimento del documento. Il Legislatore dunque, pur imponendo l’obbligo di esibizione dei documenti, non ha concentrato la sua attenzione sulla loro reperibilità, per cui si lascia ampia autonomia operativa e tecnica, ma ha definito regole e procedure per la loro non alterabilità, integrità e leggibilità ai fini della conservazione a norma dei documenti informatici. In sintesi, l’Archiviazione è la fase in cui vengono progressivamente memorizzati ed identificati i singoli documenti. La Conservazione è, invece, il processo che trasferisce tali documenti su un supporto idoneo alla conservazione e che garantisce la corrispondenza di tali documenti agli originali. Da un punto di vista pratico questo significa che l’attività di archiviazione si svolge quotidianamente con regolarità nel tempo, mentre l’attività di conservazione potrebbe essere effettuata, a seconda delle esigenze, a cadenze periodiche (es: mensilmente, semestralmente, annualmente etc.). Da qui in poi l’utilizzo del termine archiviazione è mutuato dalla normativa specifica di settore (Regole Tecniche) che impropriamente lo utilizza al posto del termine conservazione (es. pacchetto di archiviazione come sinonimo di pacchetto di conservazione).
Archiviazione e conservazione dei documenti. ARTICOLO 51
Archiviazione e conservazione dei documenti. Il Tesoriere garantisce l'archiviazione e la conservazione in modo permanente dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. In particolare, il Tesoriere dovrà alla scadenza trasmettere, gratuitamente, l’intero archivio conservativo digitale leggibile ed immodificabile, la cui tipologia verrà concordata con il responsabile della struttura organizzativa dell’Ente.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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