Anzianità convenzionali Clausole campione

Anzianità convenzionali. 1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali: – un anno ai decorati di medaglia e/x xxxxx al valore militare e/o promossi per merito di guerra; – un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o invalidi per cause di servizio; – il 50% del periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni in campagna di guerra riconosciute dallo Stato; – il 50% del periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazione e una eguale anzianità per il periodo di prigionia agli altri combattenti.
Anzianità convenzionali. 1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:
Anzianità convenzionali. 1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali: – un anno ai decorati di medaglia e/x xxxxx al valore militare e/o promossi per merito di guerra; – un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o invalidi per cause di servizio;
Anzianità convenzionali. Le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute, rispettivamente, nei ccnl 19 dicembre 1994 (ABI e ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI) sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002, ad eccezione della lettera b) dell’art. 54 e della lett. b) dell’art. 32 dei predetti contratti ABI.
Anzianità convenzionali. Le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute nel C.C.N.L. 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002. È riconosciuto, agli effetti degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di quello di malattia il 50% del servizio prestato a tempo indeterminato presso altri concessionari, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 112/1999.
Anzianità convenzionali. Art. 38 - Anzianità convenzionali 57
Anzianità convenzionali. Al dipendente in possesso di laurea o diploma universitario o laurea breve o titolo estero equipollente riconosciuto come tale dagli organismi statali preposti espressamente richiesto o comunque attinente alla mansione da svolgere all’atto dell’assunzione è riconosciuta agli effetti degli scatti biennali di anzianità e del trattamento delle ferie una anzianità convenzionale pari alla durata effettiva del corso con effetto dalla data di assunzione in ruolo.
Anzianità convenzionali. Art. 10 bis Anzianità professionali
Anzianità convenzionali. Art 29 Anzianità convenzionale di laurea di cui all'art. 10 Art 30 Indennità di fine rapporto
Anzianità convenzionali. I dipendenti assunti o nominati nei ruoli tecnico, legale e amministrativo della carriera direttiva ovvero assunti o nominati nel grado di Coadiutore e gradi corrispondenti, in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti per l'assunzione nei rispettivi ruoli e gradi hanno diritto al riconoscimento fino a cinque anni di anzianità convenzionale se muniti di diploma di laurea in ingegneria, architettura o chimica e fino a quattro anni se muniti di altro diploma di laurea. Tale riconoscimento può aver luogo solo qualora i dipendenti di cui al precedente comma: − facciano domanda entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di conferma della nomina nel grado se trattasi di personale di nuova assunzione ovvero entro cinque anni dalla data di nomina nel grado se trattasi di personale che abbia conseguito tale nomina per promozione o concorso interno; − versino alla Banca, per un periodo pari all'anzianità convenzionale richiesta, una quota pari a15,50% (un quarto del premio medio di equilibrio di cui al precedente art. 7) delle componenti il trattamento economico indicate al 1° comma del successivo art. 11 loro attribuibili nel periodo stesso, ovvero in unica soluzione - entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento dell'anzianità convenzionale - un importo calcolato in ragione del 5,50% di dette componenti attribuibili all'atto del riscatto per ogni anno di anzianità convenzionale di cui si chiede il riconoscimento. La data di riferimento per il calcolo della contribuzione è quella della presentazione della domanda completa della documentazione necessaria. Ai fini del riconoscimento i periodi di anzianità convenzionale di cui al 1° comma possono essere frazionati per anni e mesi interi. Qualora durante il periodo di versamento delle contribuzioni intervenga la cessazione dal servizio dell'interessato, il riconoscimento è limitato al periodo per il quale sono stati effettuati i versamenti richiesti, salvo che l'interessato o i suoi aventi causa provvedano a versare la parte residua della contribuzione dovuta. Non può essere consentito il riconoscimento o il relativo computo, nella determinazione dell'anzianità utile, dell'anzianità convenzionale di cui al 1° comma per i periodi durante i quali siano state versate contribuzioni assicurative obbligatorie, figurative e volontarie nonché per i periodi già riconosciuti o valutati nel regime dell'assicurazione obbligatoria o di forme di previdenza ...