Funzioni pubbliche Clausole campione

Funzioni pubbliche. 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Funzioni pubbliche. (1) a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da un suo ente di diritto pubblico a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Funzioni pubbliche. Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Xxxxxxx si intende operante anche per le responsabilità derivanti:
Funzioni pubbliche. CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Funzioni pubbliche. (art. 19) – 21. Professori e ricercatori (art. 20) – 22. Studenti (art. 21) – 23. Altri redditi (art. 22) – 24. Patrimonio (art. 23) – 25. Disposizioni per evitare le doppie imposizioni (art. 24) – 26. Non discriminazione (art. 25) – 27. Procedura amichevole (art. 26) – 28. Scambio di informazioni (art. 27) – 29. Le rimanenti disposizioni del Trattato Italy-Netherlands Tax Treaty: The Dutch Perspective, di Xxxx Xxxxxxxxx SUMMARY: – 1. Introduction – 2. Dutch tax treaty policy – 3. Commentary on the Convention per article – 3.1. General aspects – 3.2. Classes of income – 3.3. Other provisions ITALIA-PORTOGALLO La Convenzione fra l’Italia e il Portogallo contro le doppie imposizioni, Xxxxx Xxxxxxxxxx SOMMARIO: – 1. Introduzione – 2. Struttura della Convenzione – 3. Analisi delle principali variazioni rispetto al Modello OCSE – 4. Schemi di pianificazione fiscale con il Portogallo – 5. Treaty network del Portogallo Italy-Portugal Tax Treaty: The Portuguese Perspective, di Xxxxxx Xxxxxx SUMMARY: – 1. General introduction to Portuguese international tax law – 1.1. Concept of tax residence; taxation of residents and non-residents – 1.2. Tax basis under internal law – 1.3. Exemptions available for non-residents – 1.4. Law no. 30-G/2000 of 29 December/Tax reform – 2. Madeira Free Trade Zone – 3. Specific features of Portuguese tax law which are relevant for treaty purposes – 3.1. Entities which are not covered by the treaties – 3.2. Taxes which are not covered by the treaties – 4. The Portugal-Italy tax treaty – 5. Analysis of the deviations from the OECD Model – 5.1. Permanent establishment and other matters – 5.2. Dividends – 5.3. Interest – 6. Tax treaty network of Portugal ITALIA-REGNO UNITO La Convenzione fra l’Italia e il Regno Unito contro le doppie imposizioni, di Xxxxxxx Xxxxxx SOMMARIO: – 1. L’evoluzione dei precedenti Trattati contro le doppie imposizioni e le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito – 2. Confronto dell’attuale Convenzione con il precedente Trattato del 1960 – 2.1. Art. 2 (Imposte considerate) – 2.2. Art. 4 (Domicilio fiscale) – 2.3. Art. 5 (Stabile organizzazione) – 2.4. Artt. 10, 11 e 12 (Dividendi – Interessi – Canoni) – 2.5. Art. 9 (Imprese associate) – 2.6. Art. 25 (Non discriminazione) – 2.7. Art. 27 (Scambio di informazioni) –
Funzioni pubbliche. Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’espletamento di funzioni di carattere pubblico.
Funzioni pubbliche. Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base.
Funzioni pubbliche. L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.
Funzioni pubbliche. A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti: L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Funzioni pubbliche. 1. (a) Xxxxxxxx, salari e rimunerazioni analoghe, pagate da una Parte contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Parte, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questa Parte.