Common use of Adesione delle Amministrazioni Clause in Contracts

Adesione delle Amministrazioni. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico. Al fine di poter utilizzare l’Accordo quadro le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta. Tale provvedimento dovrà individuare la tipologia ed i quantitativi dei prodotti oggetto dell’Accordo quadro dei quali l'Azienda sanitaria intenda approvvigionarsi. Con il succitato provvedimento dovrà anche essere designato il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n.49; Per la gestione dell’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. e le Amministrazioni contraenti si avvarranno del Portale di eprocurement "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SlAPS"), raggiungibile dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. A seguito di nulla-osta, Soresa Spa, provvederà ad abilitare l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito ordinativo che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS. In tale caso, l'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere l’Ordinativo di fornitura (ossia Atto di adesione), in favore di ciascuno operatore economico per il quale ha ricevuto il nulla -osta all'adesione. Pertanto, la trasmissione del predetto ordinativo (Atto di adesione) all’operatore economico avverrà tramite sistema Siaps. Si precisa che l'Atto di adesione (o Ordinativo di fornitura), unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore. Le Aziende Sanitarie sono tenute a rispettare la graduatoria, aderendo ai prodotti degli operatori economici risultati primi in graduatoria. Quando dovranno gestire esigenze cliniche e assistenziali non altrimenti assolvibili con la scelta del prodotto primo classificato, potranno scegliere tra i dispositivi offerti degli operatori economici che avranno stipulato l’Accordo quadro. In tal caso le Amministrazioni Contraenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, potranno individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura specifica, diversa da quella del primo in graduatoria, dandone adeguata motivazione ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove dovessero ricorrere le seguenti condizioni: pazienti per i quali è necessario garantire la “continuità terapeutica” a garanzia della capacità da parte del paziente di un corretto utilizzo dello strumento, considerato funzionale alla somministrazione di una dose corretta di insulina. pazienti che necessitano della presenza di elementi visivi o acustici o algoritmi di supporto per il raggiungimento di un adeguato compenso glicemico necessità di garantire l’utilizzo di glucometri dedicati nei pazienti portatori di microinfusore. Le Amministrazioni Contraenti, pertanto, potranno ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze e alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Adesione delle Amministrazioni. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico. Al fine di poter utilizzare l’Accordo quadro le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta. Tale provvedimento dovrà individuare la tipologia ed i quantitativi dei prodotti oggetto dell’Accordo quadro dei quali l'Azienda sanitaria intenda approvvigionarsi. Con il succitato provvedimento dovrà anche essere designato il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n.49; Per la gestione dell’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. e le Amministrazioni contraenti si avvarranno del Portale di eprocurement "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SlAPS"), raggiungibile dal sito internet xxx.xxxxxx.xx. A seguito di nulla-osta, Soresa Spa, provvederà ad abilitare l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito ordinativo che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS. In tale caso, l'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere l’Ordinativo di fornitura (ossia Atto di adesione), in favore di ciascuno operatore economico per il quale ha ricevuto il nulla -osta all'adesione. Pertanto, la trasmissione del predetto ordinativo (Atto di adesione) all’operatore economico avverrà tramite sistema Siaps. Si precisa che l'Atto di adesione (o Ordinativo di fornitura), unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore. Le Aziende Sanitarie sono tenute a rispettare la graduatoria, aderendo ai prodotti degli operatori economici risultati primi in graduatoria. Quando dovranno gestire esigenze cliniche e assistenziali non altrimenti assolvibili con la scelta del prodotto primo classificato, potranno scegliere tra i dispositivi offerti degli operatori economici che avranno stipulato l’Accordo quadro. In tal caso le Amministrazioni Contraenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, potranno individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura specifica, diversa da quella del primo in graduatoria, dandone adeguata motivazione ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove dovessero ricorrere le seguenti condizioni: pazienti per i quali è necessario garantire la “continuità terapeutica” a garanzia della capacità da parte del paziente di un corretto utilizzo dello strumento, considerato funzionale alla somministrazione di una dose corretta di insulina. pazienti che necessitano della presenza di elementi visivi o acustici o algoritmi di supporto per il raggiungimento di un adeguato compenso glicemico necessità di garantire l’utilizzo di glucometri dedicati nei pazienti portatori di microinfusore. Le Amministrazioni Contraenti, pertanto, potranno ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze e alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro.

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