Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza Clausole campione

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. L’aggiudicatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi Integrativi, Territoriali ed Aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Egli deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice dei contratti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, AIPo effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell’Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che trattasi; l’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. 7.1 Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. 1. L’Appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 co.5 d.lgs.50/2016.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. 1 Nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo l’Affidataria si obbliga ad applicare al personale eventualmente impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel contratto CCNL, nazionale e territoriale, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. L'Impresa si obbliga di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo che eventualmente fosse stipulato facendo riferimento anche alle circolari INPS in materia. Le stesse condizioni dovranno essere applicate anche nei confronti di soci in caso di cooperativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti. Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione concedente, dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti. Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l’Amministrazione concedente da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Opera deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l’Impresa aggiudicataria e i suoi dipendenti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente procede all'escussione della cauzione definitiva così come indicato nel successivo articolo 14.2.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. L’aggiudicatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi Integrativi, Territoriali ed Aziendali, per il settore di

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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