Definizione di COMMITTENZA AUTO

COMMITTENZA AUTO per la responsabilità civile derivante all’Istituto Scolastico ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Istituto Scolastico o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
COMMITTENZA AUTO. L’Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
COMMITTENZA AUTO. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabilli.

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COMMITTENZA AUTO. La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni per lesioni a persone, cose od animali, involontariamente cagionati da suoi dipendenti a Terzi, inclusi i trasportati, alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o in leasing/noleggio all’Assicurato o comunque ad esso intestati. La presente garanzia opera a secondo rischio rispetto ad altre coperture assicurative ed in particolare rispetto all’Assicurazione obbligatoria RCA.
COMMITTENZA AUTO. L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA e/o al lui dati in locazione. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
COMMITTENZA AUTO l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.  Xxxxx a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi.  Xxxxx da sospensione od interruzione di attività.  Danni da incendio.  Scambi Culturali: la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestàper danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività.  Gestione Mense, Bar e Distributori AutomaticiSomministrazione Cibi e Bevande
COMMITTENZA AUTO la garanzia di estende alla responsabilità civile derivante ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all’uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; Esposizioni, corsi, spettacoli, congressi e manifestazioni: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre , mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, visite, riunioni, manifestazioni sportive, culturali, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands. Attività promozionali a qualsiasi titolo anche nella qualità di concedente strutture nelle quali i terzi siano organizzatori. La garanzia deve intendersi relativa ad attività non coincidente con quella istituzionale dell’ente e oggetto della presente copertura.
COMMITTENZA AUTO. La Società assicuratrice risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. Rivalsa INPS Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

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  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

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  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

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  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

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