Xxxxxx Xxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ACCORDO/CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 E S.M.I. ASL ________ in persona del Direttore Generale in carica (oppure del Commissario), legale rappresentante p.t., con sede in ____ _, Via ______ n. __, in persona _____ ____ ____ _, C.F. _____ ____, P.I. _______ _______ ____ posta elettronica certificata ______________(di seguito, per brevità “ASL”) ragione sociale), C.F. ________ _, P.I. __ _______ ____ _ con sede in ___ via ___ __, posta elettronica certificata, ____ ____ _accreditata con i seguenti provvedimenti amministrativi ___________ ___________ ___________ con sede operativa in struttura”) ________ ____ ___via_______ ____ _ (di seguito per brevità “la
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili nonché le festività patronali.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. tra la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 7, in persona del Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, C. F. e P. I. 80143490581, posta elettronica certificata xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx (di seguito per brevità “la Regione”), da una parte la Fondazione Policlinico Universitario Xxxxxxxx Xxxxxxx (C.F. 13109681000), in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx n. 1 – 00168 Roma, accreditata con DCA n. U00356/2015, relativamente al presidio ospedaliero Policlinico Universitario Gemelli, sito in Roma, largo Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 8, erogatore di prestazioni di assistenza ospedaliera (cod. struttura 12006) e di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cod. struttura 120067), posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx (di seguito, per brevità “la struttura”), dall’altra parte - l’art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., prevede espressamente che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”; - l’art. 8 quater, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che “In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.” - l’art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. disciplina la stipula di c...
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Direttore Generale Servizio Studi ARAN arannewsletter In un precedente contributo era stato evidenziato come il monitoraggio delle spese di personale nel corso dell’esercizio finanziario era possibile ricorrendo allo strumento del conto annuale delle spese di personale. Era stata evidenziata, tuttavia, la necessità di disporre di uno strumento che permetta il controllo della spesa di personale nel corso dell’esercizio finanziario al fine di porre in essere eventuali azioni correttive su andamenti anomali. Le linee guida che si possono proporre per la predisposizione di un sistema di monitoraggio delle spese di personale si basano sui seguenti principi: Si rende opportuno, naturalmente, introdurre una gestione per obiettivi in tema di risorse umane con dei range di variazione una volta individuate le variabili da tenere sotto controllo. Tale aspetto si collega alla politica di personale che l’amministrazione/ente intende perseguire nel corso dell’anno: turn-over del personale, incrementi retributivi da definire nell’ambito della contrattazione integrativa, impatto della contrattazione nazionale, mobilità, ricorso a forme flessibili di lavoro; - integrazione informatica delle procedure in materia di personale. È necessario che esista una banca dati in materia di personale che gestisca tutte le informazioni: dalla gestione del rapporto di lavoro, dagli aspetti retributivi a quelli contabili. La gestione informatizzata delle informazioni in tema di personale costituisce l’elemento base, se non indispensabile, per impostare un sistema di monitoraggio delle spese di personale calato sulla specifica realtà dell’amministrazione/ente; Le informazioni disponibili devono essere riepilogate in maniera sintetica e chiara predisponendo schemi sintetici che offrono una chiara lettura dei fenomeni rilevati. Infatti, non è da sottovalutare l’aspetto del modo di presentare le informazioni agli organi decisionali di ogni amministrazione/ente. Le allegate tabelle, riprese da una realtà abbastanza significativa, cercano di dare un primo contributo all’iter logico da seguire. Al fine di agevolarne la lettura i dati sono stati riportati a solo titolo esemplificativo e, quindi, i valori medi ed i totali non coincidono. Le tabelle A e B ripropongono, in lire, tutte le informazioni sulle singole voci retributive, rilevate dalla procedura che eroga gli stipendi, nel corso di un mese evidenziando: arannewsletter TABELLA A GENNAIO 2002 - SPESA PER COMPETENZE FISSE COL. 1 COL. 2 COL. 3...
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Per le parti non richiamate espressamente nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in ma- teria di appalti di lavori ed in particolare al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla Legge Regionale n. 05 del 07.08.2007 in quanto compatibile per le disposizioni non abro- gate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 2008, e alla normativa vigente in materia di si- curezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii..
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. “La situazione del promissario acquirente nel preliminare ad effetti anticipati al vaglio delle Sezioni Unite” in Studium Iuris, 10, 2009, pag. 1197;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. tra ASL in persona del Direttore Generale in carica (oppure del Commissario), legale rappresentante p.t., con sede in , Via n. , in persona , C.F. , P.I. posta elettronica certificata _(di seguito, per brevità “ASL”) Società/Ente morale (denominazione e ragione sociale), C.F. , P.I. con sede in via , che gestisce la struttura (nome specifico struttura), codice NSIS codice SIAS , posta elettronica certificata, accreditata con i seguenti provvedimenti amministrativi (di seguito per brevità “la struttura”) - l’art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., prevede espressamente che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”; - l’art. 8 quater, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che “In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.” - l’art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. disciplina la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. SGBCISL Scuola Bolzano
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Visto di attestazione di conformità della procedura alla normativa vigente Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione alla spesa per gli importi sopra indicati da parte del Procuratore Speciale (Giusta procura del 6/04/2022 n. 10810 Serie 1T)
Xxxxxx Xxxxxxxxxx. 1) Sulla base di quanto scritto relativamente al principio di Efficacia, si chiede di specificare meglio cosa si intenda (cito testualmente) "può assumere rilevanza la presenza di un pregresso contenzioso che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima". Cioè potremmo preferire legali che hanno già patrocinato l'amministrazione con esito positivo? Se così è, non si va a ledere il principio di rotazione? E poi, è legittimo simile principio visto che l'obbligazione del legale è un obbligazione di mezzi e non di risultato?