VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO Clausole campione

VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. L’arbitro che non rispetta le norme del presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti.
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti. VALORE DELLA CONTROVERSIA ONORARI CAM ONORARI ARBITRO UNICO MIN - XXX XXXXXXX COLLEGIO ARBITRALE MIN - MAX 1 Fino a 50.000 1.000 1.500 - 2.500 3.000 - 6.000 2 50.001 100.000 1.700 2.500 - 4.500 6.000 - 12.000 3 100.001 250.000 3.500 4.500 - 10.000 12.000 - 25.000 4 250.001 500.000 7.000 10.000 - 18.000 25.000 - 40.000 5 500.001 1.000.000 12.000 18.000 - 25.000 40.000 - 70.000 6 1.000.001 2.500.000 18.000 25.000 - 40.000 70.000 - 100.000 7 2.500.001 5.000.000 24.000 40.000 - 70.000 100.000 - 150.000 8 5.000.001 10.000.000 30.000 70.000 - 90.000 150.000 - 220.000 9 10.000.001 25.000.000 40.000 90.000 - 120.000 220.000 - 280.000 00 00.000.000 00.000.000 55.000 120.000 - 150.000 280.000 - 350.000 00 00.000.000 000.000.000 70.000 150.000 - 180.000 350.000 - 450.000 12 Oltre 100.000.000 70.000 180.000 450.000 + 0,1% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 140.000 + 0,05% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 240.000 + 0,12% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 600.000 Le tariffe si applicano ai procedimenti introdotti dal 1° marzo 2023. Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. I pagamenti possono essere effettuati con assegno circolare intestato alla Camera Arbitrale di Milano oppure tramite bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, Via Santa Xxxxx Fulcorina,1 IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000X00 - Codice SWIFT: XXXXXX00 ARBITRATO D’URGENZA - TARIFFE IN EURO - IN VIGORE DAL 1° MARZO 2023 4.000 16.000 20.000 Gli onorari della Camera Arbitrale e dell’arbitro d’urgenza sono anticipati dalla parte che deposita l’istanza. Gli onorari della Camera Arbitrale e dell’arbitro d’urgenza sono totali e comprensivi delle rispettive spese. Per quanto non espressamente previsto, all’arbitrato d’urgenza si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Regolamento, con particolare riferimento al Capo VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO.
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. 4. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. 1. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito da CAI che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo all’Associazione Camera Arbitrale Internazionale Nazionale. Se da un comportamento negligente dell’arbitro dovessero derivare danni per CAI, quest’ultima si riserverà di richiedere un eventuale risarcimento danni.
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Giunta Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti. MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE Le convenzioni arbitrali - clausole compromissorie e compromessi arbitrali sotto indicate, costituiscono alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia ad un arbitrato amministrato. Gli operatori – professionisti, imprese, utenti - possono contattare la Camera Arbitrale di Cosenza per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole. ▪ XXXXXXXX PER ARBITRO UNICO Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza. L’organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento e deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. (*) Riportare la dizione che interessa. ▪ CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due Arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza). Tutti gli Arbitri, sia quelli nominati dalle parti che quelli nominati dalla Giunta Arbitrale della Camera Arbitrale di Cosenza, sono scelti dall’albo degli Arbitri da questa tenuto. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. (*) Riportare la dizione che interessa. ▪ XXXXXXXX XXXXXXXXX PER ARBITRO UNICO/COLLEGIO ARBITRALE Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta secondo la procedura prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza). L’Arbitro unico/il Collegio Arbitrale (*) deciderà /decideranno in via rituale/irritale (*) secondo diritto/equità (*) nel rispetto del Regolamento del...
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. 1. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri.
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. L’arbitro che non rispetta le norme del presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti. VALORE DELLA CONTROVERSIA ONORARIO COLLEGIO ARBITRALE ONORARIO ARBITRO UNICO COMPETENZE AMMINISTRATIVE fino a € 10.000 1.000 500,00 100,00 fino a 30.000,00 2.700 1.000 200 fino a 50.000,00 4.500 2.000 400 fino a 100.000,00 7.000 3.000 750 fino a 250.000,00 10.000 4.000 1.000 fino a 500.000,00 15.000 6.000 2.000 fino a 1.000.000,00 18.000 10.000 3.000 fino a 2.500.000,00 25.000 15.000 4.000 fino a 5.000.000,00 35.000 20.000 5.000 Note: - Per le controversie di valore superiore a euro 5.000.001,00 la tariffa sarà determinata dal Consiglio Arbitrale tenendo anche conto dell’importanza e della complessità della medesima. - Alle tariffe degli onorari come sopra indicate, vanno aggiunti gli oneri previdenziali e IVA. - Per le controversie di valore indeterminabile si applicano le tariffe relative allo scaglione fino a 100.000,00 . - Per le controversie di valore indeterminabile ma di particolare importanza per l’oggetto

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.