Common use of VIGILANZA E CONTROLLI Clause in Contracts

VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di fornitureforniture è, designato dalla stazione appaltantedi norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e ai cantieri e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavoricontratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad a ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice Il concessionario è tenuta tenuto a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il Al direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica dell’organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di indagine e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento dell’iniziativa. Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell’esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell’impresa modalità operative e tempi di servizi o di fornitureadeguamento rispetto alle non conformità rilevate, designato dalla stazione appaltante, provvede al nonché il coordinamento, alla la direzione e al il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assuntoservizio.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di fornitureforniture è, designato dalla stazione appaltantedi norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di fornitureforniture è, designato dalla stazione appaltantedi norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla Il Comune capofila provvederà ad effettuare i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutorecontrolli, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni qualsiasi momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assuntomantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento richiesti e previsti nell’Avviso di cui trattasi ed alle caratteristiche presenti nell’offerta progettuale dell’accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo nei luoghi di lavoro degli Operatori. L’Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, nel corso della durata di efficacia dell’iscrizione all’Elenco degli Enti Accreditati. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso. Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale, o suo delegato, dell’Ente, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le proprie osservazioni/deduzioni.

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VIGILANZA E CONTROLLI. L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico Responsabile Unico del procedimentoProcedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico Responsabile Unico del procedimentoProcedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di fornitureforniture è, designato dalla stazione appaltantedi norma, il Responsabile Unico del Procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

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