Verifiche in corso d’opera Clausole campione

Verifiche in corso d’opera. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell’appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d’opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione degli stessi. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell’appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.
Verifiche in corso d’opera. Il Cliente avrà diritto di controllare in corso d’opera l’esecuzione dei Servizi richiesti, a proprie spese. Eventuali accessi presso la sede del Fornitore necessiteranno di previo accordo con il Fornitore in merito a tempistiche e modalità.
Verifiche in corso d’opera. A.V.T. si riserva di effettuare in corso d’opera verifiche e controlli sullo svol- gimento della fornitura in ogni sua fase presso gli stabilimenti di montaggio e di allestimento dei veicoli. La Ditta aggiudicataria è tenuta, a proprie spese, ad assi- stere A.V.T. nell’effettuazione di detti controlli/verifiche. Qualora fossero rilevati da A.V.T. carenze di allestimento o difetti, anche in rife- rimento ad accessori o dotazioni varie, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere - a propria cura e spese - a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché apportare le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconve- nienti riscontrati.
Verifiche in corso d’opera. In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico di Procedimento, nonché il Collaudatore di cui all’articolo 15 potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso. Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente. I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del Collaudo.
Verifiche in corso d’opera. Articolo 17 – Mutamenti normativi
Verifiche in corso d’opera a) Il Committente ha diritto di effettuare, anche tramite un proprio incaricato di fiducia, la verifica della corretta esecuzione dell’attività di sviluppo da parte del Fornitore presso la sede operativa di quest’ultimo. A tal fine il Committente è tenuto a preannunciare la visita al Fornitore tramite mail, con …………..giorni/ore di anticipo. In ogni caso il diritto di verifica non può esercitarsi più di
Verifiche in corso d’opera. Il Cliente avrà diritto di controllare in corso d’opera l’esecuzione dei Servizi richiesti, a proprie spese. Eventuali accessi presso la sede di Landoor necessiteranno previo accordo con Landoor in merito a tempistiche e modalità.
Verifiche in corso d’opera. Xxxxx Acque S.p.A. avrà la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e provvedere: ▪ alla verifica dei materiali impiegati, delle attrezzature, della rispondenza alle specifiche tecniche e della rispondenza quanto dichiarato in fase di offerta tecnica; ▪ agli accertamenti in corso di esecuzione; ▪ alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite; ▪ alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione degli interventi. Xxxxx Acque S.p.A. trasmetterà all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio. Il mancato rispetto dell’Ordine di Servizio comporterà l'applicazione della relativa penalità.
Verifiche in corso d’opera. Le verifiche in corso d’opera sono sostanzialmente volte al controllo di buon funzionamento continuo, quindi senza interruzioni, degli strumenti. L’Appaltatore dovrà provvedere all’ispezione del punto di misura e alla verifica di funzionalità dell’apparecchiatura.
Verifiche in corso d’opera. 1. Nel corso dell’esecuzione del servizio verranno eseguiti controlli da parte del Committente sulla conduzione delle attività e sulla qualità dei prodotti in corso di definizione. La verifica in corso d’opera è finalizzata esclusivamente ad evitare errori ripetitivi o manchevolezze, in maniera da non inficiare la qualità dei prodotti finali. Le verifiche in corso d’opera non escludono le responsabilità dell’aggiudicatario per le successive attività di collaudo e non determinano l’insorgere di alcun diritto da parte dell’aggiudicatario né di alcuna preclusione da parte della stazione appaltante.