Controlli da parte del Committente Clausole campione

Controlli da parte del Committente. Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti termici può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso. Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti tramite sistemi telematici, potranno essere effettuati a discrezione del personale del Committente addetto al controllo o da questo delegato, senza alcun preavviso all'Assuntore. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate ed accertate, saranno notificate all'Assuntore. Al fine di garantire che la realizzazione degli investimenti e l’erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il Committente si avvarrà di una organizzazione esterna ovvero di un Ente di Certificazione, dotato delle adeguate qualifiche, equidistante dalle parti e capace di fornire anche prestazioni di consulenza ingegneristica gestionale, di coordinamento e controllo. L’Ente di Certificazione, sarà individuato insindacabilmente dalla Regione Liguria ed il costo delle relative prestazioni, da quantificarsi in un importo non superiore a € 400.000 all’anno, compensato all’interno della base d’Asta sarà a totale carico dell’Assuntore, che dovrà prevederlo incluso nei canoni costituenti l’offerta economica.
Controlli da parte del Committente. 1. II personale della SAC S.p.A. espressamente incaricato può, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che ritiene necessari sugli impianti, nei locali e negli edifici, che devono pertanto essere accessibili, e ciò anche in assenza del personale dell’Assuntore, purché questo sia stato tempestivamente avvertito.
Controlli da parte del Committente. Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti può effettuare audit ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso. Gli audit e le visite ispettive presso gli impianti affidati all’Appaltatore o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti, possono venire effettuati solo in presenza di un suo rappresentante o del personale addetto all’esercizio. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate. All'inizio ed alla fine di ogni stagione, la lettura dei misuratori dei parametri contabili verrà effettuata in presenza del Committente. Il Committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nei registri di manutenzione e di qualsiasi altra documentazione inerente l’appalto, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno. Verrà altresì rilasciata all’A. C. copia di verbali e di tutte le visite di controllo effettuate dagli enti preposti.
Controlli da parte del Committente. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, autonomamente o con l’intervento dei rappresentanti della locale Autorità Scolastica, i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nel contratto, pena la rescissione del medesimo. In ogni momento e senza preavviso potrà disporre ispezioni, dirette o a mezzo delegati, sui locali e vivande, al fine di accertarne la pulizia ed igienicità nonché le caratteristiche organolettiche così come accertamenti potranno essere disposti ai sensi del precedente art. 11. L’Amministrazione Comunale e i Responsabili della scuola potranno vietare la distribuzione di quelle vivande che, per qualità e quantità non siano ritenute idonee alla consumazione. L’Amministrazione Comunale farà pervenire alla Ditta appaltatrice, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. La Ditta appaltatrice non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale. La Ditta appaltatrice sarà tenuta, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell’Amministrazione Comunale. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di commissionare ad una struttura di propria fiducia controlli sull’igienicità della produzione e sulle caratteristiche delle derrate, con analisi chimiche, microbiologiche. Nel caso in cui si accerti il mancato raggiungimento del livello di qualità previsto sia per le derrate che per la loro preparazione, l’Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta appaltatrice l’ammontare delle spese sostenute per l’esecuzione dei controlli e, salva ogni ulteriore azione, anche di tipo penale, conseguente alle carenze accertate, comminerà le sanzioni previste e provvederà al recupero mediante ritenuta a valere sui pagamenti dovuti alla ditta, o trattenuta sulla costituita cauzione definitiva, di un importo pari alla somma del costo sostenuto per i controlli e della sanzione applicata.
Controlli da parte del Committente. Il Committente, nel corso dell’esercizio del Servizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, colloqui con operai rappresentanti della ditta appaltatrice ed ispezioni agli impianti e nei magazzini indicati in sede di gara, senza obbligo di preavviso. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Committente, devono essere segnalate al Responsabile del Procedimento che provvederà a notificarle all’Aggiudicatario, previo ulteriori accertamenti.
Controlli da parte del Committente. Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, l’Ente eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dall’Appaltatore. In particolare l’Ente verificherà che le prestazioni fornite dall’Appaltatore risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente capitolato. Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.
Controlli da parte del Committente. Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti termici, potrà effettuare au- dit ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notifi- cate. Il Committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nel Libretto di Centrale. Dovrà altresì essere rilasciata al Committente copia dei verbali delle visite di controllo effettuate da ISPESL o ASL:.
Controlli da parte del Committente. II Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti può effettuare sopralluoghi ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso. I sopralluoghi e le visite ispettive presso gli impianti affidati all'Appaltatore o le sedi in cui vengono eserciti gli impianti, possono essere effettuati solo in presenza di un suo rappresentante o del personale addetto all'esercizio. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate. Il Committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nei registri di manutenzione e di qualsiasi altra documentazione inerente l'appalto, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno. Verrà altresì rilasciata alla Stazione Appaltante copia di verbali e di tutte le visite di controllo effettuate dagli enti preposti.
Controlli da parte del Committente. Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Il Committente farà pervenire all'aggiudicatario del Servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del Servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del Servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul Servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del Servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: