Diritto di verifica Clausole campione

Diritto di verifica. Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per accertare il rispetto degli obblighi contrattuali. La Contraente deve collaborare.
Diritto di verifica. Il Concessionario si impegna a conservare copie veritiere, complete e corrette dei registri e altri documenti che indicano l’ubicazione e l’utilizzo di ciascuna copia del Software in possesso o rientrante sotto il controllo del Concessionario. Il Cedente ha diritto di verificare, a proprie spese e tramite i suoi rappresentanti, tali registri e sistemi del Concessionario, secondo le modalità che il Cedente potrà ragionevolmente richiedere, al fine di stabilire se il Concessionario usa il Software ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto, a condizione che ciò avvenga tramite una richiesta scritta al Concessionario con almeno trenta (30) giorni di preavviso e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, indipendentemente da quale sia il motivo.
Diritto di verifica. Poste Assicura ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso l’Assicurato, che sarà tenuto a presta- re la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.
Diritto di verifica. In caso di Sinistro la Società ha diritto di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e, a mezzo dei propri consulenti, le condizioni di salute dell’Assicurato.
Diritto di verifica. 2.4.1. SAP potrà verificare (almeno una volta all’anno) l’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente. Le verifiche possono essere presso la sede del Cliente o da remoto. Il Cliente collaborerà ragionevolmente con le verifiche. Il Cliente potrà effettuare lui stesso la misurazione utilizzando gli strumenti inalterati e i moduli di autodichiarazione forniti da SAP a tale scopo. Il modulo di autodichiarazione dovrà essere compilato indipendentemente dalla misurazione tecnica. I risultati della misurazione andranno trasmessi online mediante le interfacce dal(i) sistema(i) del Cliente a SAP, oppure in un formato leggibile da macchine, secondo le istruzioni di SAP. Nonostante tale autocertificazione da parte del Cliente, SAP potrà in ogni caso procedere direttamente alla rilevazione dell’utilizzo dei Materiali SAP da parte del Cliente.
Diritto di verifica. La Compagnia ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli pres- so l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria colla- borazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.
Diritto di verifica. Al momento della presentazione dell’invo- lucro, la BCG è autorizzata a richiedere al cliente prove circa la natura degli oggetti depositati oppure a controllare a titolo pro- batorio il contenuto del deposito chiuso.
Diritto di verifica. La SOCIETÀ, direttamente o tramite la CENTRALE TECNICA, può effettuare verifiche e controlli presso l’ASSICURATO, che deve collaborare, per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, il VEICOLO può essere sottoposto alla valutazione di periti designati dalla SOCIETÀ o dalla CENTRALE TECNICA, se ritenuto opportuno.
Diritto di verifica. 12.1 Il Responsabile del trattamento fornirà al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del presente Accordo e per consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche in relazione allo stesso, secondo modalità da concordare di volta in volta tra le parti. Il Responsabile del trattamento collabora pienamente con il Titolare in relazione a tali verifiche e, su richiesta del Titolare, fornisce a quest'ultimo prova del proprio rispetto degli obblighi previsti dalla presente nomina. Il Responsabile del trattamento deve immediatamente informare il Titolare del trattamento se qualsiasi istruzione impartita ai sensi del presente articolo viola, a suo avviso, il GDPR o qualsiasi altra legge dell'UE o di uno Stato membro sulla protezione dei dati.
Diritto di verifica. 12.1 Opentech mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa applicabile e consente al Cliente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, anche per il tramite di terzi fornitori all’uopo incaricati, fatto salvo che Opentech consideri la terza parte, proposta dal Cliente, in conflitto d’interesse o in competizione diretta o indiretta con Opentech e con le attività/servizi della stessa, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Cliente stesso o da un altro soggetto da questa incaricato o autorizzato.