VERIFICA DEI CONTATORI Clausole campione

VERIFICA DEI CONTATORI. 1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta.
VERIFICA DEI CONTATORI. 36 TITOLO V - Disposizioni antincendio 37 ARTICOLO 39. BOCCHE ANTINCENDIO 37
VERIFICA DEI CONTATORI. 1. L’utente qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica.
VERIFICA DEI CONTATORI. L’utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica mediante una contestazione scritta. Accertata la fondatezza del reclamo dell’utente, la spesa della verifica e delle riparazioni sarà a carico del Comune, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all’utente delle eventuali somme da questo pagate in più. Il consumo dell’acqua, dall’ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, e, se l’utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato. Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica dei consumi accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell’utente nella misura di £. 100.000.
VERIFICA DEI CONTATORI. (a). Il Cliente ed il Fornitore possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica della corretta misurazione del contatore. Qualora dalla verifica si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza previsti dalla vigente normativa, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi, secondo quanto previsto dall’AEEG e ad effettuare i necessari riaddebiti/riaccrediti; in caso contrario, il contatore sarà ritenuto regolare e non si effettuerà alcuna rettifica dei consumi. Nel caso in cui, a seguito di verifica richiesta dal Cliente, il contatore sia risultato regolarmente funzionante, il Fornitore addebiterà al Cliente il costo sostenuto per la verifica. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle Delibere dell’AEEG n.168/04 “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas”, n.120/08 “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009- 2012(TUDG)” e n. 51/08 “Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale” e loro successive modifiche ed integrazioni.
VERIFICA DEI CONTATORI. Qualora un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere la verifica del funzionamento dello stesso, con domanda scritta da presentarsi su apposito modulo disponibile attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore. L’utente può richiedere che la verifica sia eseguita da personale del Gestore presso il proprio laboratorio, qualora attivo, o in alternativa da parte di un laboratorio esterno certificato; il costo è quello indicato dal Prezziario delle prestazioni approvato dall’Autorità d’Ambito, costo che in caso di insussistenza del danno lamentato verrà addebitato all’utente. L’utente può inoltre richiedere di presenziare all’esecuzione delle prove e indicare se intenda accettare la prova strumentale o se richieda anche la verifica meccanica. Nel caso in cui la verifica sia effettuata dal Gestore, lo stesso si impegna a condurla entro i tempi indicati nella Carta dei Servizi allegata. Preliminarmente alla verifica del contatore l’utente verrà contattato, secondo le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi, per l’esecuzione di un sopralluogo presso l’utenza, per eseguire le verifiche del contatore in loco volte a confermare la necessità di una verifica completa. Nel caso sussista la necessità il contatore verrà inviato, secondo le indicazioni dell’utente, al laboratorio destinato ad eseguire le prove di misura. Qualora l’operazione sia stata condotta senza contraddittorio, il gestore è tenuto a garantire la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito, per i 90 giorni solari successivi alla data di verifica. In fase di verifica periodica del contatore in servizio (contatori meccanici: entro 10 anni - Contatori statici e venturimetrici: entro 13 anni), prevista dalla normativa in materia di controlli metrologici (DM 155/2013 e smi), l’errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i volumi compresi tra la portata di transizione (Q2) compresa e la portata di sovraccarico (Q4) è ± 4% (quattro), per volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la portata di transizione (Q2) esclusa è ± 10% (dieci). Diversamente, in sede di controlli casuali, gli errori massimi tollerati sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui sopra, ovvero: (Q2 ≤ Q ≤ Q4) ± 6% (Q1 ≤ Q < Q2) ±15%. Se le misure del contatore risultano effettivamente errate, il Gestore provvede alla ricostruzione dei consumi sulla base del consumo stimato (Cs) di cui al successivo punto 5.2 ovvero, in base al valore di rife...
VERIFICA DEI CONTATORI. Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore e irregolari le operazioni degli addetti al servizio, chiede per iscritto alla CREA Gestioni Srl di disporre le opportune verifiche, allegando alla richiesta un deposito di £. 30.000 (trentamila). Tale deposito verrà aggiornato insieme alle tariffe di vendita dell'acqua. Xxx l'inconveniente lamentato risulti confermato la CREA Gestioni Srl sopporta tutte le spese conseguenti, procede alle variazioni contabili sul ruolo ed al rimborso del deposito. Se invece, la verifica comprovi la regolarità del funzionamento del contatore, nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno o delle operazioni effettuale, tutte le spese sono a carico dell'Utente, che perde al contempo anche il deposito effettuato; per le lenti idrometriche il limite di tolleranza è del 10%, e le verifiche debbono compiersi nei periodi dei massimi carichi idrometrici.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: