REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE
NUOVE ACQUE SPA
Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 10/05/2016
In vigore dal 11 maggio 2016
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
TITOLO I - Disposizioni Generali
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI –
1. Si definisce “uso domestico” l’utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico – produttiva o avente finalità di lucro.
2. Per le “acque destinate al consumo umano” si fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, il servizio di somministrazione di acqua da parte della Società Nuove Acque (di seguito Gestore) – Servizio istituito con legge 5 gennaio 1994, n. 36 e leggi regionali di attuazione 21 luglio 1995, n. 81 e 14 aprile 1997, n.26 - e si applica su tutto il territorio dell’A.T.O. n. 4 “Alto Valdarno”.
2. L’acqua viene fornita di norma per usi civili secondo la classificazione e l’articolazione tariffaria definita dal Piano di Ambito ed in generale dall’Autorità di Xxxxxx. L’attribuzione dell’uso alle varie utenze è effettuato dal Gestore secondo i criteri definiti dall’AIT.
3. Tutti gli utenti che per gestire la propria attività si avvalgono anche della propria abitazione, devono essere censiti non come utenze domestiche ma in base alle categorie tariffarie relative agli altri usi così come previsto dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente autorità.
4. Per tutti gli usi, l’acqua viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, tenendo conto in caso di emergenza delle priorità indicate dalle Autorità competenti.
5. In caso di scarsità prevedibile o per cause non dipendenti dall’attività di gestione, il Gestore informerà gli utenti, proponendo all’ AIT le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.
6. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta del Servizio vigente.
7. Il Gestore deve erogare acqua potabile secondo le prescrizioni della normativa vigente. E’ consentita in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx non potabile e comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica della potabilità.
8. La fornitura di acqua non potabile può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) La natura dell’operazione deve avere carattere di straordinarietà, in quanto il
Gestore è tenuto ad erogare, per legge, solo acqua potabile;
b) L’erogazione deve essere subordinata all’accertamento da parte del Gestore, dell’impossibilità tecnica ad allacciare l’utente alla rete di distribuzione, oppure quando per l’utente risulti troppo oneroso il costo dell’allaccio;
c) Qualora si verifichino tali condizioni, deve essere redatto un contratto, debitamente sottoscritto dall’utente, con l’indicazione specifica dell’uso per cui l’acqua viene fornita (uso non potabile).
9. La tariffa applicata dal Gestore per gli usi di acqua non potabile, dovrà essere pari al 50% di quella prevista, per l’anno di riferimento, per l’erogazione di acqua potabile della specifica categoria di utenza (art. 13 Provvedimento CIP n. 26 del 1975 che dà esecuzione ai Provvedimenti CIP nn. 45 e 46 del 1974). La riduzione del 50% si applica alla sola tariffa acquedotto e non si applica alla tariffa di fognatura e depurazione né alla quota fissa di accesso al servizio.
10. Per la fornitura del servizio di acqua non potabile, il Gestore non è tenuto a rispettare gli standards previsti dalla Carta del Servizio posto che la risorsa erogata deve essere destinata esclusivamente ad usi non potabili.
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’allacciamento viene effettuato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa ed installazione di un contatore. Sarà stipulato un singolo contratto per ciascuna unità immobiliare a meno che non sussistano rilevanti difficoltà tecniche.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, qualora per impossibilità tecniche motivate dal Gestore e riconosciute dall’ AIT, non sia possibile realizzare quanto previsto dal precedente comma, sarà costruita una presa con installazione di un contatore unico per tutte le unità abitative.
3. Possono chiedere l’attivazione del servizio il proprietario dell’immobile o il soggetto che lo detiene con titolo adeguatamente documentato, fermo restando che la richiesta di xxxxxxxx non obbliga il Gestore alla fornitura dell’acqua che viene concessa solo dopo il perfezionamento del contratto di somministrazione secondo le disposizioni dell’art. 5 e seguenti.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare la domanda di allacciamento alla rete idrica al Gestore. I moduli predisposti dal Gestore saranno messi a disposizione dei richiedenti negli uffici del Gestore addetti alle relazioni con gli utenti, nonché presso i Comuni e le Associazioni degli utenti a ciò disponibili. Informazioni potranno essere anche assunte telefonicamente o consultando il sito internet del Gestore, attualmente xxx.xxxxxxxxxx.xx, all’interno del quale è attivo il servizio del Pronto Web che consente di avanzare richieste e fare consultazioni.
5. La domanda di allacciamento, redatta in conformità alle istruzioni contenute nel modello, è presentata all’ufficio indicato dal Gestore che ne rilascia ricevuta ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio e la inoltra immediatamente all’ufficio preposto all’accertamento dei presupposti legali e tecnici per le procedure conseguenti.
6. La richiesta può essere rifiutata qualora sussistano i seguenti motivati impedimenti di natura tecnica:
• impossibilità di erogare la portata minima di legge o quella richiesta dall’ utente;
• non presenza delle reti generali di servizio nella zona dove è ubicata l’unità abitativa per cui si richiede l’allaccio;
• impossibilità di erogare un carico idraulico minimo di esercizio al contatore, fatta eccezione per il caso in cui l’utente si faccia carico di installare un impianto di sollevamento interno come previsto al successivo art. 36.
7. Qualora non sussistano impedimenti all’accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all’utente il preventivo di spesa redatto secondo l’elenco prezzi comunicato ad AIT per la realizzazione dell’allacciamento. Tale preventivo è valido per tre mesi.
8. I tempi di preventivazione e i contenuti minimi sono riportati nella Carta del Servizio.
9. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
10. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento delle spese di allacciamento e dei costi di attivazione della fornitura.
11. La realizzazione delle opere di allaccio è subordinata al pagamento, da parte dell’utente, dell’importo preventivato entro il termine di validità del preventivo. Dalla data del pagamento, il Gestore è tenuto a realizzare l’allacciamento nel rispetto del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
12. Ciascun Utente può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla conduttura stradale, con esclusione dell’operazione di derivazione dalla conduttura stessa e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore. Lo stesso mantiene l’esclusiva competenza in merito all’installazione e manutenzione del contatore. Gli Utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate definite dal Gestore del Servizio in conformità agli standards di servizio adottati ed alle norme di buona tecnica e disposizioni di legge vigenti, nonché consentire al Gestore stesso di eseguire le verifiche necessarie sull’esecuzione dei lavori. Resta a carico dell’Utente ogni eventuale onere aggiuntivo nel caso in cui il Gestore rilevi la non conformità dell’opera alle prescrizioni del Regolamento del Servizio ed eventuali danni provocati per la realizzazione non a regola d’arte dell’allacciamento. Il richiedente dovrà presentare alla Società Nuove Acque una domanda di allacciamento corredata da un progetto a firma di un tecnico abilitato e conforme al Disciplinare Tecnico messo a disposizione dal Gestore. Una volta rilasciato il parere positivo vincolante del Gestore, l’utente potrà procedere ai lavori dopo aver ottenuto a nome proprio tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente. Il Gestore provvederà ad effettuare le verifiche
tecniche necessarie ed il collaudo dell’opera ricordando che la presa in carico dell’allacciamento realizzato dall’utente, rimane vincolata al perfetto rispetto del Disciplinare Tecnico. Al termine di questa verifica, il Gestore provvederà ad effettuare il collegamento idraulico della rete di distribuzione affidata in concessione. Il Gestore fatturerà all’utente gli oneri di istruttoria, collegamento idraulico e collaudo secondo i termini previsti per le estensioni di acquedotto. La fornitura e messa in opera del contatore, compreso la sua sigillatura, sarà effettuata dal Gestore una volta ricevuto il pagamento delle prestazioni di cui al punto precedente.
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO
1. I lavori di allaccio sono eseguiti dal Gestore, in conformità alle disposizioni tecniche comunicate dal Gestore ad all’ AIT.
2. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento indicati nel preventivo, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emissione, trascorsi i quali si considera decaduto il preventivo. Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo, il richiedente, qualora non abbiano avuto inizio i lavori, può rinunciare all’allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli l’importo versato al momento dell’accettazione del preventivo.
3. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e gli eventuali costi tecnico-amministrativi sostenuti per la rimozione ed il ripristino.
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
1. La fornitura dell’acqua all’utente allacciato alla rete idrica avviene solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’utente ed il
contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto
3. L’utente non può utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli dichiarati. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore che, nel caso di accettazione, procede all’aggiornamento del contratto.
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di fornitura è intestato al proprietario dell’immobile o al soggetto che lo detiene
con titolo adeguatamente documentato (art. 3.3)
2. Per utenza condominiale si intende un’utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso.
Nel caso di condomini, il contratto sarà intestato al condominio o alla persona delegata dai condòmini. In questo caso, l’Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
3. Nel caso di fabbricati in costruzione il contratto sarà intestato all’impresa costruttrice fino all’ultimazione dei lavori.
4. E’ facoltà del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, attivare una o più
utenze, nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.
5. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di presa al servizio della propria utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il contratto, salvo diversa disposizione, ha durata indeterminata.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1569 del Codice Civile, esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, va presentata al Gestore, il quale provvederà a rilevare il consumo e, nel caso in cui il contatore sia a norma, alla chiusura dello stesso con l’apposizione dei sigilli. In caso di utente moroso, il contatore verrà rimosso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa, sono responsabili in solido con l’effettivo utilizzatore del servizio nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione di carattere civile.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, cessione dell’esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l’utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento.
5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato chiuso e sigillato o rimosso, può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e solo a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto.
6. In assenza di un regolare contratto di somministrazione, il consumo dell’acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All’utente “abusivo” sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Gestore, mediante stipula di un contratto di somministrazione. All’atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente art. 6 comma 1 dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l’unità immobiliare da un periodo più recente. Detti consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell’utenza e l’addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.
ARTICOLO 8. DERIVAZIONI ABUSIVE
1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell’utente il quale non può a sua volta divenire concedente dell’acqua ad immobili di sua proprietà o ad altri utenti, se gli stessi non sono previsti nel contratto di somministrazione.
2. E’ quindi vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso e con tutte le conseguenze giuridiche ivi previste.
3. E’ vietato derivare acqua con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso
del Gestore.
4. E’ vietato utilizzare gli impianti di distribuzione acqua per usi diversi da quello richiesto, pena la sospensione immediata della somministrazione senza obbligo di preavviso e la risoluzione del contratto.
5. Sarà cura del Gestore rendere noto, anche mediante pubblici manifesti, che coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento di somministrazione di acqua potabile risultassero abusivamente allacciati alle reti dell’acquedotto o, pur essendo titolari di utenza, fossero sprovvisti di contatore o avessero realizzato derivazioni a monte del contatore, sono tenuti a regolarizzare la posizione corrispondendo le spese e gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolarizzazione dell’utenza..
6. Fatti salvi i successivi interventi, il Gestore segnalerà all’AIT la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica.
7. Il personale del Gestore sarà autorizzato ad effettuare tutte le procedure tecnico-finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per eseguire tutte le verifiche necessarie al fine di accertare, anche in contraddittorio, l’abuso effettuato. Il Gestore procederà alla interruzione del servizio irregolare realizzando, quando necessario, la predisposizione per l’allacciamento ed addebitando le spese sostenute all’utente irregolare o a colui che dovesse richiedere l’attivazione del servizio.
ARTICOLO 9. EROGAZIONI PROVVISORIE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni provvisorie con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita.
La tariffa prevista per queste utenze varia in base alle categorie tariffarie relative prevista dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità.
2. Per le erogazioni provvisorie l’utente dovrà rispettare la seguente procedura che stabilisce il
corrispettivo richiesto a titolo di:
a) quote di accesso ai servizi;
b) importo corrispondente al deposito cauzionale sui consumi previsto per la categoria di utenza;
c) diritto di posa/apertura contatore;
d) consumo preventivato in base ai mc.calcolati secondo i valori della tabella di cui al “Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali”.
e) spese di allacciamento se necessario;
f) spese per la stipula del contratto di somministrazione;
g) spese per la chiusura/rimozione del contatore.
Le somme di cui alla lettere e) dovranno essere corrisposte al Gestore prima dell’esecuzione dei lavori, quelle di cui alle lettere b), c) ed f) devono essere corrisposte al Gestore al momento della stipula del contratto di somministrazione e prima dell’attivazione della
fornitura (posa/apertura del contatore). Le somme di cui alla lettera a) e d) saranno dovute al momento della trasmissione delle relative fatture mentre quelle di cui alla lettera g) saranno addebitate con la fattura finale.
ARTICOLO 10. IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO
1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta del Servizio.
2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.
3. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono
provvedere, a propria cura e spese, all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore.
5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell’erogazione dell’acqua, tranne i casi di accertata responsabilità del Gestore stesso.
6. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall’Autorità di Xxxxxx.
ARTICOLO 11. CONTROLLI
1. Il Gestore procederà all’archiviazione informatizzata di tutti i dati relativi alle utenze in essere alla data di inizio della gestione di propria competenza ai fini del loro trattamento per le esigenze gestionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
2. L'Azienda ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.
3. I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza, per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D. Lgs. 31/2002, per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, per le periodiche verifiche dei consumi, per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura, per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture.
4. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. Sono inoltre a carico dell’utente le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell’Azienda. Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere.
TITOLO II
Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (adeguamento al regolamento Regionale n. 29/R di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/1995).
ARTICOLO 12 – MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica. A tal fine provvede:
a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata ed alla corretta conservazione e custodia del contatore;
b) ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.
2. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei consumi. A tal fine provvede:
a) Ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;
b) ad installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico – sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l’interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
c) ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
d) a limitare l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.
3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l’utilizzo di acque provenienti da pubblico acquedotto privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate:
a) per il lavaggio delle strade pubbliche;
b) per la manutenzione di vasche e impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.
ARTICOLO 13 – DIVIETI DI PRELIEVO RELATIVI A PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEDICATI
1. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno.
2. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da
quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.
3. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua
a) dalle bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature.
ARTICOLO 14 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER LE FONTANE PUBBLICHE
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima.
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua
alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.
ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
1. In tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.
2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all’art. 8 comma 1.
ARTICOLO 16 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IRRIGUI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi
con attività produttiva.
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
3. Fermo restando il limite stabilito dal comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
ARTICOLO 17 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO A FINI PRIVATI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con
acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.
ARTICOLO 18 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
3. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’AIT qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
ARTICOLO 19 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DELLE FOSSE BIOLOGICHE
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia
e lavaggio delle fosse biologiche.
ARTICOLO 20 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RISERVE IDRICHE
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile:
a) Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
b) I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi da quello potabile.
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo:
a) Da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti;
b) Da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi
dell’art. 92 del d. lgs. 152/2006;
c) Da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.
5. Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.
ARTICOLO 21 – SANZIONI
1. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
ARTICOLO 22 – CONTROLLI
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa e l’introito dei relativi proventi, spettano all’AIT, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 e s.m.i. (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Per le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente regolamento, l’AIT si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale; può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’AIT.
ARTICOLO 23 – DISCIPLINA DELLE SANZIONI E DEI CONTROLLI
1. Le modalità operative di effettuazione dei controlli e dell’esercizio dei poteri sanzionatori,
saranno disciplinate all’interno di un apposito Regolamento dell’Ente.
ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 2, articolo 17 comma 1 e articolo 19, entrano in vigore dopo cento ottanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento regionale n. 29/R sul Burt.
2. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 4, entra in vigore dopo trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento regionale n. 29/R sul Burt.
TITOLO III - Disposizioni Economiche
ARTICOLO 25. DEPOSITO CAUZIONALE
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013, richiede all'utente un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura in relazione ai volumi consumati. In caso di morosità dell'utente, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.
2. L’importo del deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di due mensilità di consumo storico. Entro il 2017 per gli utenti che hanno ricevuto tre solleciti di pagamento nei due anni solari precedenti, il deposito può essere aumentato a tre mensilità. In caso di mancanza di consumo storico, come per le nuove utenze, il deposito cauzionale è parametrato su standard per tipologie di utenza.
Ogni due anni il gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali qualora l’ammontare del consumo storico sia variato in più o in meno del 20 per cento oppure sia variato il numero dei solleciti inviati all’utente eventualmente presi a riferimento.
Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti sottesi all’utenza condominiale.
3. L’addebito dell’importo del deposito avviene con le seguenti modalità:
• per le nuove utenze l’importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all’attivazione; 25%
nella prima fattura; 25% in fattura successiva
• per le utenze preesistenti, l’ adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate:
50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.
Sono escluse dall’applicazione del deposito cauzionale:
• le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
• le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
È facoltà del gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell’applicazione del deposito
cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana.
4. Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, entro 45 giorni, mediante l’emissione della fattura di cessazione. Al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l’utente l’ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali.
5. Per le utenze con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, previa informativa all’Autorità Idrica Toscana, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito. In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. La tariffa del servizio idrico integrato, così come definita dall’art. 154 del D. lgs. n. 152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa, ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. 152 del 2006 è predisposta dall’Autorità Idrica Toscana, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. Tra le categorie tariffarie l’AIT ha introdotto la categoria tariffaria Allevamento all’interno della quale rientrano tutti gli utenti che ne faranno esplicita richiesta e che risulteranno iscritti al registro della C.C.I.A.A. nella sezione ATECO Allevamenti (al 2007 corrispondete al codice 01.4 e 01.5) in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo IAP (imprenditori agricoli principali).
4. La tariffa comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato dal regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue, urbane e/o industriali.
5. Le categorie tariffarie, la loro articolazione sono definite, nell’ambito delle proprie
competenze, dalle Autorità di regolazione. Le variazioni delle categorie tariffarie e delle
relative tariffe, determinate dalla competente autorità, non comportano modifica del rapporto contrattuale.
6. Nel caso in cui sia in vigore una ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua che permanga da oltre 1 anno, l’utente dovrà corrispondere la tariffa relativa al servizio acquedotto al 50%, per il solo periodo eccedente l’anno.
7. Alle fontanelle pubbliche si applica la sola tariffa variabile di acquedotto prevista dalla categoria tariffaria di appartenenza di cui alle determinazioni della competente Autorità in materia di categorie tariffarie e relative tariffe.
ARTICOLO 27. CORRISPETTIVO PER SCARICHI DA FONTE AUTONOMA UTENZE NON PRODUTTIVE
Per i corrispettivi delle utenze alimentate da fonte autonoma (pozzi; sorgenti etc.) si rinvia a quanto previsto dal regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.
ARTICOLO 28. PAGAMENTI
1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere superiore ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
3. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti:
• gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
• gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
• se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.
4. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messo in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore sollecita bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta. Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura.
Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
5. Per le utenze domestiche residenti, la sospensione, quando le condizioni dell’allacciamento lo consentano, sarà sostituita dalla limitazione di flusso qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità. Al fine di poter procedere alla riduzione del flusso l’allacciamento dovrà essere dotato di apposita valvola per la riduzione del flusso del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale con regolazione di minima sussistenza. Il Gestore, qualora l’allacciamento dell’utenza domestica residente morosa, non sia dotato di apposita valvola per effettuare la riduzione del flusso, provvederà all’installazione della stessa a spese dell’utente purché sussistano le condizioni tecniche necessarie per eseguire l’intervento. Le spese per l’installazione della valvola di riduzione del flusso, saranno inserite nella prima fattura utile inviata all’utente sulla base del corrispettivo previsto nell’elenco prezzi.
6. Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere. Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva.
7. Il Gestore, in caso di importi superiori del 100% del valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi e qualora l’utente ne faccia espressamente richiesta, dovrà prevedere forme rateizzate di pagamento. Il piano di rateizzazione concordato con il Gestore deve stabilire un numero di rate e una periodicità delle stesse corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
L’utente a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.
8. Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano.
Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua:
In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
• quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
• nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni comunali competenti;
• nei giorni prefestivi o festivi;
• quando l’utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo effettuato, non è
ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
• in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse;
• Inoltre non può essere sospesa la fornitura in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza e fino al mantenimento di tale condizione di agevolazione
9) Trascorsi almeno 60 giorni solari dalla sospensione della fornitura o dalla limitazione del flusso, perdurando l’inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto e dei costi necessari all’adeguamento dell’allacciamento. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all’estinzione del debito.
Le spese per il recupero del credito comprenderanno tutte le spese che l’Azienda si troverà a
sostenere per tale attività.
10) L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
11) Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all’utente
subentrante non è addebitabile la morosità pregressa.
ARTICOLO 29. CORRISPETTIVI ACCESSORI
1. Il Gestore può inserire in bolletta altri importi accessori quali:
a) costi fissi per installazione/rimozione del contatore secondo l’elenco prezzi approvato dall’ AIT;
b) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
c) arrotondamenti al centesimo di euro;
d) xxxxxx e interessi come meglio espressi all’ art. 28 del presente regolamento;
e) importi calcolati secondo quanto previsto all’art. 28 comma 4 del presente Regolamento;
f) importi per lavori richiesti dall’utente (es. installazione o spostamento del contatore);
g) spese di contratto così come stabilite dall’elenco prezzi comunicato all’AIT.
2. Per l’esecuzione degli allacciamenti alle condotte stradali e degli altri lavori accessori
richiesti dall’utente, il Gestore adotta un elenco prezzi approvato dall’Autorità di Xxxxxx.
TITOLO IV - Disposizioni tecniche
ARTICOLO 30. PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA
1. Per punto di consegna si intende il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega
all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore.
2. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore in genere alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell’art.33 del presente regolamento alle normali condizioni di esercizio della rete.
3. Il valore minimo di pressione, stabilito dalla Carta del Servizio in 10 metri, viene misurato al punto di consegna e si riferisce al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
4. Il Gestore stabilisce le prescrizioni tecniche per gli utenti che hanno bisogno di pressione superiore a quella normale di esercizio dell’acquedotto. In tal caso l’utente prima dell’allacciamento dovrà attestare la conformità dell’impianto interno a tali prescrizioni.
5. La portata minima erogata, stabilita secondo gli standards di servizio, viene misurata al punto di consegna.
6. Il valore massimo di pressione, stabilito dalla Carta del Servizio in 70 metri, è riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale.
7. Le tubazioni idriche stradali fino al limite della proprietà privata e gli allacciamenti così come di seguito specificati, anche se costruiti a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti. Agli effetti del presente Regolamento si intende:
a) per tubazione stradale: il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato precedentemente espropriato per pubblica utilità, o suolo soggetto a servitù coattiva di passaggio, che partendo dall’impianto di captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza;
b) per condotta di allacciamento: quel complesso di tubazioni, dispositivi ed apparecchiature compresi tra la conduttura stradale ed il punto di consegna.
c) per impianti di alimentazione idrica dell’utente finale: quelli posti all’interno della proprietà privata dell’utente medesimo.
d) per contatore l’apparato di misura dell’acqua ubicato presso le utenze. Il contatore sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente.
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà provvedendo all’apposizione di apposito sigillo di garanzia.
Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore
I contatori presenti nelle utenze già esistenti, possono essere posti all’ interno della
proprietà privata. In questo ultimo caso, gli utenti rimangono sempre proprietari del
tratto di tubazione all’interno della proprietà privata e responsabili in solido della sua manutenzione ad eccezione del contatore; su questo tratto possono avvenire interventi di manutenzione o modifiche, a cure e spese degli utenti serviti, solo previa richiesta al Gestore, che provvede a comunicare le necessarie prescrizioni tecniche e le modalità di intervento
In caso di contatori collocati in area privata l’utente è tenuto a provvedere alla riparazione di eventuali perdite che si verifichino tra il limite della proprietà privata ed il contatore. Eventuali inadempienze potranno comportare, se tecnicamente possibile, lo spostamento del contatore sul punto di consegna. Tutte le spese relative al solo spostamento del contatore saranno equamente suddivise tra utente e Gestore.
Nel caso in cui l’utente non proceda alla riparazione del guasto che insiste in proprietà privata il gestore potrà in alternativa allo spostamento del contatore, procedere alla realizzazione di un pozzetto di disconnessione sul tratto della condotta di derivazione esistenze procedendo alla sospensione del servizio fin tanto che non sarà effettuata la riparazione dell’impianto interno.
In ogni caso il gestore è tenuto a comunicare all’utente con raccomandata AR, da inviare 15 giorni prima dell’intervento, le attività che saranno poste in essere anticipando anche i costi che saranno addebitati all’utente in base al prezzario.
Nelle strade vicinali di uso pubblico la manutenzione delle tubazioni è a carico del Gestore fino al contatore.
Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.
8. Manutenzione delle tubazioni stradali:
Tutti i lavori verranno eseguiti secondo i criteri decisi dal Gestore che, nel corso della gestione, attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio.
9. Manutenzione delle condutture di allaccio da parte del Gestore:
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, pena il pagamento delle penalità
10. Manutenzione delle reti interne da parte dell’utente:
La responsabilità e manutenzione delle reti interne, ovvero oltre il punto di consegna, spetta agli utenti. Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell’utente, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione.
ARTICOLO 31. STRADE NON CANALIZZATE
1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
2. Nel caso di assenza di canalizzazioni, qualora l’utente (o gruppo di utenti) richiedesse comunque l’allacciamento, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti. Il Gestore redigerà a tal fine l’apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa, redatto sulla base dell’elenco prezzi di cui al precedente art. 3, comma 7, che verrà sottoposto all’utente (o gruppo di utenti) per l’accettazione ed il pagamento.
3. Gli impianti per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni della Conferenza Territoriale 4 e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore che ne assume la manutenzione.
4. Nelle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, ai sensi della procedura sulle lottizzazioni approvata con il Piano di Ambito del 2006, deve essere presentato un progetto della rete interna dell’acquedotto, al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati della successiva autorizzazione all’allaccio da parte del Gestore di cui al presente regolamento. Il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore. I lavori saranno svolti in conformità alle prescrizioni indicate dal Gestore. Il Gestore, prima di prendere in carico le reti comuni delle nuove lottizzazioni, dovrà sottoporle a formale collaudo. In caso di esito positivo dovrà darne comunicazione all’AIT entro 60 giorni.
5. Nel caso di lottizzazioni esistenti o grandi corpi di fabbrica condominiali o nel caso di località che comprendano più fabbricati, già dotati di allaccio comune alla rete acquedotto, può essere richiesta al Gestore la procedura di passaggio delle reti primarie
comuni nello stato di consistenza delle reti dell’A.T.O.4. A seguito di richiesta e dopo apposito sopralluogo tecnico, il Gestore redigerà il preventivo dei lavori da svolgere per il riassetto delle reti primarie comuni e la separazione delle utenze. I lavori saranno svolti a carico dei richiedenti. Successivamente il Gestore prima di prendere in carico le reti comuni dovrà sottoporle a formale collaudo. In caso di esito positivo dovrà darne comunicazione all’ AIT entro 60 giorni. Nelle zone di attraversamento delle reti primarie sul suolo privato si dovrà tra le parti redigere apposito accordo per le zone soggette ad attraversamento.
ARTICOLO 32. ALLACCIAMENTO
1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l’allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell’allacciamento (portata, calibro, contatore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore.
3. Il punto di consegna della fornitura è il limite della proprietà privata.
4. La misurazione dei consumi avviene mediante contatore di utenza. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente
5. Non è consentita l’installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca
xxxxxx, salvo il caso di erogazioni provvisorie o eccezionali.
6. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà e provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo i casi indicati nel comma seguente.
7. L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi oppure nel caso di rotture causate da basse temperature allorquando le apparecchiature non sono state protette secondo le indicazioni del Gestore.
8. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, con obbligo di preventiva comunicazione ma senza obbligo di giustificazione. Nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio o risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l’obbligo di preventiva comunicazione.
9. Il Gestore effettua periodicamente campagne di verifica e sostituzione programmata dei contatori.
10. Per tutte le nuove utenze, al momento della realizzazione dell’allaccio, il gestore deve installare valvola idonea per effettuare le operazioni di riduzione del flusso.
ARTICOLO 33. POSIZIONE APPARECCHI DI MISURA
1. Il contatore sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati.
2. Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.)
3. Per i contatori posti in area privata per i quali sia difficoltoso l’accesso il Gestore potrà, previa diffida a consentire l’accesso, procedere ad istallare a spese dell’utente un contatore al limite della proprietà privata.
4. L’utente ha l’obbligo di mantenere sempre accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell’acqua.
5. L’utente ha l’obbligo di segnalare immediatamente i guasti del contatore al Gestore.
6. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione.
7. Tutti i contatori di nuova installazione saranno provvisti, a cura e spese del Gestore, di valvola di non ritorno.
8. Per le utenze condominiali con fornitura del servizio già attiva, il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali, avverrà sulla base della seguente procedura:
a) Il Gestore, previa richiesta da parte dell’Amministratore del Condominio, o facenti funzione, effettuerà un sopralluogo per verificare la sussistenza dei presupposti tecnici per il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali.
b) I contatori dovranno essere posizionati dal Condominio su aree condominiali facilmente accessibili – vano scala – e su nicchie che permettano una corretta installazione degli apparecchi di misura, rendendo sicura e possibile la lettura da parte degli operatori del Gestore.
c) Il Gestore, nel caso riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali, indica quali sono gli adeguamenti da eseguire sugli impianti privati condominiali a loro spese, comunicandoli con apposita corrispondenza e successivamente effettua un sopralluogo di verifica sugli stessi.
d) Nel caso in cui il Gestore non riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura di cui alla lettera c), deve darne comunicazione al richiedente.
e) L’Amministratore del Condominio, o facenti funzione, deve procedere a far approvare dalla propria Assemblea la convenzione e, dopo averla sottoscritta, dovrà raccogliere i singoli contratti di somministrazione dai condomini con tutta la documentazione necessaria. Il contratto di somministrazione che verrà sottoscritto dai condomini, dovrà contenere una specifica clausola con cui ognuno dichiara di essere a conoscenza, approvandole espressamente, di tutte le condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta dal proprio Amministratore, o facenti funzione, e dal Gestore.
ARTICOLO 34. IMPIANTI INTERNI
1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell’acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell’utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore, così come definito nel presente regolamento.
2. Gli impianti interni dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di
rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell’utente. Il rubinetto di arresto o la
saracinesca prima del contatore, dovranno essere posati, in genere, in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata a valle del contatore stesso. Nel caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il filo strada comunale. Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se dotati di contatore posto in proprietà privata.
3. L’utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull’impianto di propria competenza.
4. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell’utente.
5. Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria, devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l’utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
6. Negli impianti interni l’utente deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:
• a valle del misuratore di consumi deve essere installata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico, nella seguente sequenza: misuratore, rubinetto di arresto, rubinetto di campionamento, valvola di ritegno.
• le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all’uso potabile, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978.
• l’impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
• nessuna tubazione dell’impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili.
• a valle del punto di consegna deve essere prevista una condotta per la sola erogazione di acqua diretta destinata al consumo umano.
• per tutti gli altri usi deve essere prevista una condotta separata (di seguito definita di acqua indiretta) non direttamente collegata alla linea dell’acqua diretta. In particolare gli apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, i corpi scaldanti, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento, i filtri, le apparecchiature di trattamento dell’acqua, non possono avere alcuna comunicazione diretta con le tubazioni collegate alle condotte di acqua diretta. È vietato altresì il collegamento dei tubi dell’acqua diretta con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.
• La separazione fra le condotte di acqua diretta ed indiretta può essere realizzata mediante
i seguenti dispositivi:
sub1. serbatoio di accumulo per il contenimento di acqua potabile, conforme al D.L. n. 108 del 25/01/1992, dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitante e per le altre in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore, dotato di idonea chiusura, munito di valvola a galleggiante, per la chiusura dell’alimentazione, e di scarico per troppo pieno posto al di sotto della bocca di erogazione a zampillo libero (tale sistema, oltre a garantire una perfetta separazione fa acqua diretta ed indiretta, consente di costituire una riserva idrica disponibile durante le possibili interruzioni dell’erogazione);
sub2. disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile (valvola di sicurezza
destinata ad evitare il ritorno dell’acqua nella rete pubblica di distribuzione
dell’acqua potabile) conforme alla norma UNI 9157/88 “Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove”, di tipo approvato dal Gestore.
sub 3. i pozzi d’acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile dall’ utente.
• Il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell’acqua per l’utente, preserva la risorsa idrica nella rete pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell’acqua.
• Per gli impianti esistenti, l’utente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.
• Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
• Qualora l’impianto non sia ritenuto idoneo, il Gestore può sospendere la fornitura dell’acqua, ferma restando la sua estraneità da ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dall’impianto di proprietà dell’utente.
• Il Gestore può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l’utente è tenuto ad eseguirle entro congrui limiti di tempo che gli vengono prescritti.
• Il Gestore, fermi restando gli obblighi di comunicazione prescritti all’art. 10 comma 2 per quanto concerne le variazioni di pressione derivanti da esigenze di gestione, non risponde dei danni agli impianti dell’utente derivanti da eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione, salvo i casi di responsabilità del Gestore accertata dall’Autorità di Ambito.
• Il Gestore – fermi restando gli obblighi derivanti dalla Carta del servizio - si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio e, in tal caso, ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.
ARTICOLO 35. PRESCRIZIONI TECNICHE
1. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell’acqua dell’impianto con quello dell’acquedotto.
4. L’impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere
utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.
5. Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa
l’esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti.
ARTICOLO 36. IMPIANTI DI POMPAGGIO
1. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate a valle del contatore in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
3. E’ assolutamente vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte
derivate da quelle stradali.
4. Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
5. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
6. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione
del Gestore che può prescrivere eventuali modifiche.
ARTICOLO 37. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il Gestore eroga l’acqua potabile con il sistema a contatore; eccezionalmente potranno
essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.
2. I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione e al consumo presunto in relazione agli standards di servizio previsti dal Piano d’Ambito.
3. Il Gestore ha facoltà di sostituire, a propria cura e spese, gli apparecchi di misura qualora lo ritenga opportuno con obbligo di preventiva comunicazione ma senza l’obbligo di giustificazione ad eccezione del caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio o risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l’ obbligo di preventiva comunicazione; nel caso di variazione di calibro per mutate esigenze dell’utenza il Gestore avrà diritto di addebitare all’utente stesso le spese relative.
4. Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto ne sono responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del presente Regolamento.
5. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d’utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall’utente, dietro invito del Gestore.
6. L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l’accesso ai
misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.
7. La lettura dei contatori viene eseguita dal Gestore con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio, determinate dalla Carta del Servizio.
8. In caso di mancata lettura per causa dell’utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell’anno precedente o, in mancanza, secondo valutazioni induttive che tengano conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.
9. Nei casi di manomissione dei contatori, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici.
10. Qualora tale impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi dell’ordine di un anno, previa comunicazione, può essere disposta la chiusura della presa dell’impianto; essa potrà essere riaperta soltanto dopo che il Gestore avrà effettuato la necessaria lettura e
dopo che l’utente avrà provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restante ogni obbligazione contrattuale. Il Gestore si riserva la facoltà di predisporre le opere per il posizionamento del contatore al limite della proprietà. I costi saranno addebitati all’ utente o ad altro soggetto che intenderà subentrare sulla posizione contrattuale.
11. Il Gestore si riserva la facoltà di spostare su suolo pubblico, o comunque il più vicino possibile al punto di presa, il contatore nei seguenti casi:
• quando lo stesso sia installato in una proprietà privata e non raggiungibile dagli Operatori aziendali;
• quando lo stesso sia installato in contrasto alle normative dettate dal presente Regolamento (inaccessibile alle letture, verifiche, sostituzioni, ecc..)
• nel caso di cui all'art. 38 comma 6;
• in caso di rifacimento delle reti di distribuzione.
• Tale facoltà sarà esercitata previa comunicazione all’utente, a mezzo Raccomandata
A.R., delle motivazioni per cui il Gestore intende procedere allo spostamento.
12. Nel caso di variazioni del prezzo del servizio dovute a modifiche tariffarie o fiscali, di norma il Gestore non procede alla contestuale rilevazione dei consumi.
13. Il Gestore incentiva, anche mediante l’adozione di servizi informatizzati, lo strumento delle
autoletture dei contatori effettuate dagli utenti.
ARTICOLO 38. VERIFICA DEI CONTATORI
1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta.
2. Il Gestore quando si renda necessaria la rimozione del vecchio contatore, ne installa uno nuovo ed effettua le verifiche e le prove del contatore rimosso, cui potrà presenziare l’utente o persona esperta dallo stesso delegata.
3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale.
4. Se la verifica dimostrerà un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell’apparecchio, +/- 5%, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimarranno a carico dell’utente, in caso contrario saranno a carico del Gestore.
5. La verifica del misuratore potrà essere effettuata dal Gestore direttamente “sul campo” al fine di accertare il funzionamento dello strumento nelle sue reali condizioni di esercizio e di favorire la presenza dell’utente.
6. In caso di funzionamento non regolare del contatore rimosso, il Gestore provvederà a ricalcolare l’ultima fattura solo nel caso in cui l’utente abbia effettuato la richiesta di verifica contatore di norma entro la data di scadenza della fattura stessa. Nel caso di nuovo utente e non vi siano consumi storici, il calcolo del consumo sarà fatto attraverso misure induttive. In caso contrario, il ricalcalo sarà effettuato sulla base dei consumi storici calcolati dalla data di esecuzione della verifica e per un periodo massimo di 365 giorni.
7. L’ utente può richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento.
8. Se dalla verifica risulta che il valore della pressione non è compreso nei limiti previsti dalla normativa, il Gestore provvede a risolvere il problema. Tuttavia fino al momento previsto per il raggiungimento degli standard fissati dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione.
9. Nel caso in cui la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore può addebitare, a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, le spese della verifica effettuata.
TITOLO V - Disposizioni antincendio
ARTICOLO 39. BOCCHE ANTINCENDIO
1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. Qualora l’utenza sia dotata di un impianto interno a valle di un contatore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovuto.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.
3. L’utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete
antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità.
4. Dette prese vengono installate dal Gestore sulla base dello schema dell’impianto fornito dall’utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto viene applicata a titolo di penale una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell’utente.
7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.
8. L’utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una multa più un consumo di 300 mc. annui fissi calcolati al valore della tariffa “Altro” , per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell’ultima fatturazione, nonché il pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato.
10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull’allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.
11. Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore.
12. Il canone annuo (quota fissa) a forfait per la disponibilità di ogni singola bocca antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari comunicato ad AIT,
13. Per autorizzare le bocche antincendio, sono previsti dei diritti di sopralluogo da corrispondere al Gestore.
14. Se non viene dichiarato il numero di bocche antincendio di cui si usufruisce o non si permette al Gestore il sopralluogo, viene predisposta la revoca del servizio e la chiusura delle bocche, dandone informazione ai Vigili del Fuoco.
15. Nel caso di riallaccio, si prevede una quota calcolata a bocca, più i costi per il sopralluogo nella misura di cui al comma 13, più le indennità di mora previste in caso di manomissione.
ARTICOLO 40. ATTIVAZIONE E RESPONSABILITA’
1. Al momento del completamento dell’impianto interno da parte dell’utente, il Gestore provvede all’attivazione della presa e all’apposizione dei sigilli.
2. Da tale momento responsabile dell’impianto resta unicamente l’utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi o comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.
3. A seguito di richiesta scritta dell’utente e previo pagamento delle spese relative, il Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell’impianto.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l’efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell’uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell’acqua fornita, dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore non imputabili al Gestore.
5. Il Gestore si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’utente, alla tariffa “Altro” vigente, l’importo dell’acqua che risulti dispersa.
ARTICOLO 41. TARIFFE
1. Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo stabilito con proprio provvedimento dall’AIT, che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi.
2. Detto canone è stabilito in funzione del numero di bocche installate e subirà gli eventuali incrementi previsti dal Piano di Ambito o da altro provvedimento dell’Autorità di Ambito.
3. Ad ogni chiamata per intervento di sigillatura, escluso il caso di cui all’art. 25 comma 9, l’utente dovrà corrispondere al Gestore un corrispettivo.
TITOLO VI - Disposizioni finali
ARTICOLO 42. PRESCRIZIONI GENERALI
1. L’utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete.
RTICOLO 43. PERDITE D’ACQUA
1. Una perdita occulta è una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall’utente, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti, inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili;
2. In caso di lettura che evidenzi un consumo di almeno 50 m3 e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei contatori ne deve dare segnalazione all’Utente se presente al momento della lettura, oppure lasciare presso l’indirizzo di fornitura un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell’utente di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il gestore ha l’obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l’eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
3. L’istanza di riconoscimento della perdita occulta dovrà essere richiesta, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il Gestore, dovrà richiedere idonea documentazione, anche fotografica, comprovante l’avvenuta riparazione della perdita, avendo comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica. Tale documentazione deve essere trasmessa al gestore di norma entro 30 giorni solari .Il ricalcolo sarà concesso
una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, successive alla prima, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione relativa alla quota di tariffa acquedotto. Dopo l’accoglimento di tre istanze di perdita, l’utente dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell’impianto interno.
4. La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
5. Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell’utente per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.
Nessun altra riduzione tariffaria sarà applicata.
6. Lo sgravio su fognatura e depurazione, verrà concesso anche quando la rottura è avvenuta in una parte ispezionabile dell’impianto, ma si ritiene ragionevole che l’acqua non sia andata in fognatura ( es. la condotta che attraversa un giardino).
7. Oltre all’agevolazione, all’utente viene riconosciuta la facoltà di richiedere un pagamento dilazionato da concordare con il Gestore, in caso di importi particolarmente elevati. ARTICOLO 44. RECLAMI
1. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento, l’utente in prima
xxxxxxx dovrà presentare il reclamo alla Società .
2. I reclami saranno trattati dal Gestore in conformità alla Carta del Servizio allegata al
presente regolamento, ferme restando le eventuali prescrizioni che l’Autorità di Ambito
impartirà nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le prescrizioni di legge.
3. Per quanto riguarda le contestazioni sulle fatture, i reclami dovranno essere presentati entro la data di scadenza riportata nella fattura. Nel caso in cui al reclamo e/o alla richiesta dell’utente il Gestore non provveda a fornire risposta o fornisca risposta negativa, l’utente avrà la facoltà di adire alle Commissioni di Conciliative previste nel vigente Regolamento di tutela dell’utenza.
4. Resta impregiudicato il diritto dell’utente di adire le vie giurisdizionali nelle forme di
legge
ARTICOLO 45. IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono
esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale, deve essere garantito l’accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.
ARTICOLO 46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta per il Gestore l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell’utenza, nel rispetto della legge.
4. L’utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge sopra citata.
ARTICOLO 47. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA
1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua con la conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando l’impianto interno non è conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del
presente regolamento;
b) quando l’impianto ed il misuratore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l’utente non intende provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
c) quando venga impedito l’accesso al personale del Gestore per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
d) quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso all’utente verrà addebitato un consumo pari all’utilizzo per il periodo decorrente dalla data dell’ultima lettura effettuata dal Gestore;
e) quando all’utente intestatario subentri altro utente che non abbia eseguito la prescritta
voltura;
f) quando l’utente utilizzi l’acqua per usi diversi da quello del contratto;
g) in caso di derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate
dopo l’apparecchio misuratore.
2. In nessun caso l’utente potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione
della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.
ARTICOLO 48. ATTIVITA’ INFORMATIVA
1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l’esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un’attività informativa su tutti gli aspetti dell’erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell’acqua per favorire il risparmio idrico.
2. L’attività informativa riguarderà tutti gli aspetti che caratterizzano la fornitura del servizio e in particolare modo tutti quelli indicati al paragrafo “Informazione all’utenza” del DPCM 29 aprile 1999 che fanno parte integrante della Carta del Servizio vigente.
ARTICOLO 49. SANZIONI
1. Ogni violazione accertata delle prescrizioni contenute nel presente regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura, al ripristino ed al risarcimento del danno causato al Gestore.
2. La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto posto in opera dal Gestore, anche nel caso che tali impianti siano ubicati nell’ambito della proprietà privata, comporta il pagamento da parte dell’utente di un indennizzo, oltre alle spese di ripristino.
ARTICOLO 50. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’Autorità di Ambito ed acquista efficacia dopo la pubblicazione per 15 giorni all’Albo pretorio.
2. Il presente regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del regolamento, unitamente alla Carta dei servizi, è consegnato agli utenti all’atto
della firma del contratto di somministrazione.
4. Le modifiche al Regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti, fermo restando che copia del regolamento e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti sia presso le Agenzie e gli sportelli della Gestore, sia nel sito internet.
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