Common use of Valutazione di adeguatezza Clause in Contracts

Valutazione di adeguatezza. Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; • sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del “Cliente Professionale”, il Consulente può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente di prestare il Servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.consulentefinanziarioindipendente.it

Valutazione di adeguatezza. Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni grado di investimento rischiosità degli strumenti finanziari e/o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al Servizi e il profilo di rischio del clienteCliente sono utilizzati dalla Banca per la valutazione di adeguatezza del Servizio di investimentoodelprodottoraccomandato/richiesto dal Cliente; tale valutazione prevedeunadifferenziazione, ove opportuno,per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora a seguito della conclusione del presente contratto valutazione di adeguatezza, l’operazione e/o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, la raccomandazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza Servizio al rischio; • sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per Per rafforzare la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento con l’entrata in vigore della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incompleteDirettiva MiFID II la Banca ha introdotto un ulteriore controllo sulla conoscenza dei prodotti. In caso particolare, per i soli clienti “al dettaglio”, viene previsto che la conoscenza “scarsa” dichiarata dal cliente all’interno del Questionario MiFID determini automaticamente l’esito negativo del test di rapporti intestati a persone giuridicheadeguatezza, nell’ambito della indipendentemente dalla valutazione sul grado di adeguatezza rischiosità dello strumento e/o del portafoglio. Di seguito si forniscono alcuni esempi indicativi che hanno lo scopo di far comprendere e rendere consapevole il Cliente del suo atteggiamento nei confronti del rischio, definito dalla Banca secondo le modalità sopra descritte (la verifica Profilatura) e, di conseguenza, dei tipi di strumenti finanziari (e dei relativi rischi connessi) chepossono essere valutati come adeguati. La classe di rischio di uno strumento finanziario o di un portafoglio viene determinata con metodi statistici, che si basano sull’osservazione dell’andamento passato dei rendimenti dello strumento o del portafoglio: in particolare, in base all’osservazione del comportamento passato, si ipotizza quale sia la massima perdita che lo strumento o il portafoglio possano conseguire, con un certo livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/probabilità, su un determinato orizzonte temporale futuro. Tanto maggiore è la perdita massima che lo strumento o il portafoglio possono conseguire, tanto più alta sarà la loro classe di rischio. La Banca ha suddiviso i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, portafogli in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo 4 classi di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale(basso, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Clientemedio basso, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del serviziomedio alto, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti alto) secondo i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del “Cliente Professionale”, il Consulente può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente di prestare il Servizio.seguenti parametri:

Appears in 1 contract

Samples: bancaprofilo.tinaba.it

Valutazione di adeguatezza. Il Consulente IL CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, particolare il Consulente CONSULENTE verificherà che l’operazione raccomandata: corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente CONSULENTE fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente, al fine di consentire al Consulente CONSULENTE una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il Consulente CONSULENTE ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente CONSULENTE prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del “Cliente Professionale”, il Consulente CONSULENTE può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente CONSULENTE può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente CONSULENTE di prestare il Servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.nafop.org

Valutazione di adeguatezza. Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni Nell’ambito della prestazione del servizio di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza dell’operazione raccomandata rispetto al profilo sintetico di rischio del clienteCliente. Detto profilo viene ricostruito La valutazione di adeguatezza è finalizzata a garantire al Cliente medesimo una maggiore tutela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca, effettua la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni fornite nella ricevute dal Cliente al momento della compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di MiFID II” ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolareLa Banca non consiglia né raccomanda al Cliente operazioni che non siano adeguate. A tal fine, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; • sia di natura tale che Banca valuterà come adeguata per il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite: • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere il grado di complessità e di illiquidità del Prodotto Finanziario ed esperienze per comprendere i rischi connessi ad esso connessi; • sia coerente con quanto dichiarato dal cliente riguardo alla gestione sua situazione finanziaria, in grado di sopportare qualsiasi rischio (di mercato, di credito, di liquidità, di concentrazione su un emittente) connesso al Prodotto Finanziario, con particolare attenzione alla capacità alla capacità di sostenere perdite sul capitale investito; • corrisponda all’orizzonte temporale ed agli obiettivi di investimento del suo portafogliocliente con particolare attenzione all’attitudine dello stesso a tollerare i rischi di investimento; • rispetti il profilo sintetico di rischio de cliente, calcolato attraverso la ponderazione di tutte le informazioni fornite nel questionario. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l’adeguatezza delle disposizioni di investimento impartite dal cliente, terrà conto, nel caso di co-intestazione: - di obiettivi e orizzonti temporali di investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la risposta più conservativa fornita tramite il questionario MIFID II - conoscenza ed esperienza fornite nel questionario xxxxx XX dal soggetto che dispone l’ordine. Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l’appropriatezza delle disposizioni di investimento impartite dal cliente, terrà conto, nel caso di co-intestazione: - conoscenza ed esperienza di investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la risposta più conservativa fornita tramite il questionario XXXXX XX In particolare il Cliente deve fornire alla Banca informazioni aggiornate, vere e complete e comunicare alla Banca, tempestivamente e per iscritto oppure tramite Canali di Comunicazione a distanza nei limiti e con le modalità messe a disposizione dalla Banca stessa, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei servizi d’investimento prestati. Nel caso di co-intestazione, ciascun cointestatario potrà effettuare la modifica e/o l’aggiornamento delle informazioni fornite nell’ambito del Portafoglio Questionario MiFID II senza necessità che gli altri cointestatari sottoscrivano il Questionario MiFID II modificato/aggiornato dall’altro o dagli altri cointestatari. Nell’ambito della co-intestazione ciascun cointestatario si assume, con frequenza ANNUALEla firma del contratto sui servizi di investimento, l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al proprio Questionario MiFID II senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. Il Cliente prende altresì atto che, per che la valutazione Banca si riserva la facoltà di adeguatezza, non dar corso alle disposizioni di acquisto di Prodotti Finanziari nel caso in cui le informazioni rilasciate tramite il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non Questionario MiFID II risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In incomplete (ad esempio nel caso in cui risultino trascorsi più di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica 36 mesi dall’ultimo aggiornamento del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegnoQuestionario). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati Qualora il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del Cliente sia qualificato “Cliente Professionale”, il Consulente può presumere, professionale” ai sensi dell’art. 167della normativa di riferimento, comma 3, del Regolamento Intermediari, la Banca presume che lo stesso abbia il livello necessario livello di esperienze esperienza e conoscenze di conoscenza per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato all’operazione raccomandata. Qualora il Cliente sia classificato e alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente trattato come “Cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere diritto” la Banca presume che il cliente lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi qualsiasi rischio di investimento compatibili compatibilmente con i suoi propri obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente di prestare il Servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.bcp.it

Valutazione di adeguatezza. Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni La Valutazione di Adeguatezza che la Banca effettua preventivamente alla formulazione di una raccomandazione di investimento o disinvestimento all’esecuzione di una disposizione di acquisto o sottoscrizione disposta dal Cliente, viene effettuata dalla Banca: - verificando che il livello di complessità dei Prodotti Finanziari oggetto della propria raccomandazione di acquisito/sottoscrizione sia coerente con i principi di cui successivo punto C.6. - verificando che, se tempestivamente eseguiteall’esito dell’esecuzione dell’operazione oggetto di raccomandazione o dell’esecuzione dell’operazione di acquisto/sottoscrizione di ciascun prodotto direttamente richiesto dal Cliente, consentono l’adeguatezza il Portafoglio del Portafoglio rispetto Cliente medesimo risulti adeguato in relazione alla propensione al profilo di rischio e agli obbiettivi d’investimento del cliente. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione Cliente o del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamentiCointestatario Leader. In particolare, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata: • corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; • sia di natura particolare per tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; • sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete. In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione i seguenti elementi: i) il complessivo rischio di mercato riveniente dalla composizione del Portafoglio, ii) il rischio di credito dei singoli Prodotti Finanziari ricompresi nel Portafoglio, iii) la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario. Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate. Nel caso di rapporti cointestati il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente Nei confronti del Cliente Professionaleconcentrazione creditizia”, ossia l’incidenza rilevante degli Strumenti Finanziari emessi da un unico emittente, tenuto conto del suo rischio di credito, rispetto al Portafoglio; iv) la “concentrazione di complessità” ossia l’incidenza rilevante di Prodotti Finanziari, considerati ad elevata complessità rispetto al Portafoglio e v) il Consulente può presumere“tempo minimo di detenzione” dei Prodotti Finanziari presenti nel Portafoglio, ai sensi dell’art. 167ossia il lasso temporale di detenzione del Prodotto Finanziario necessario presumibilmente per assorbire i relativi costi e oneri di sottoscrizione, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire tenuto anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per Il Consulente di prestare il Servizioconto dell’effettiva liquidità dei medesimi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto