Common use of Validità dell’accordo Clause in Contracts

Validità dell’accordo. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture. Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie. TABELLA IMPIEGATI/OPERAI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI E DELLA MOBILITA’ Considerata la polifunzionalità di alcuni profili professionali si è ritenuto opportuno contrassegnare con un asterisco (*) quelle qualifiche che, sulla base delle effettive funzioni assegnate aziendalmente, possono essere collocate nella categoria “impiegatizia”, anziché in quella “operaia”e viceversa, come individuate dalle tabelle allegate. AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI Impiegati Operai Responsabile Unità xxx.xx tecnica complessa x Professional x Capo unità organizzativa xxx.xx/xxxxxxx x Responsabile di centrale (esercizio lagunari) x AREA PROFESSIONALE 2^ MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE Coordinatore d’esercizio x Addetto all’esercizio x (*) Coordinatore x Assistente coordinatore x Coordinatore ferroviario x Capostazione x(*) Specialista FTA x(*) Capitano x Capo timoniere x Capo motorista x(*) Macchinista/Motorista x(*) Comandante di coperta x Direttore di macchina x Funzionario di xxxxxxxx x(*) Coordinatore d’ufficio x Specialista tecnico amministrativo x Capo unità tecnica x Capo operatori x Coordinatore della mobilità x(*) Addetto alla mobilità x(*) AREA PROFESSIONALE 3^ MANSIONI OPERATIVE Operatore d’esercizio x Collaboratore d’esercizio x Tecnico di bordo x Macchinista x Capotreno x Operatore di movimento e gestione x Operatore di gestione x Operatore di stazione x Capo squadra operatori di manovra x Operatore di scambi cabina x Operatore di manovra x Operatore FTA x Addetto operativo di gestione x Pilota motorista x Motorista di 1^ x Motorista di 2^ x Timoniere x Fuochista aiuto motorista x Conduttore di natante ausiliario x Aiuto motorista x Assistente di bordo x(*) Marinaio x Preposto al comando x Motorista navale x Operatore di centrale x Nostromo x Aiuto motorista marinaio x Marinaio x Tecnico funivie portuali x Guardalinee x Manovratore AS/MO/LOC x Operatore qualificato funivie portuali x Operatore funivie portuali x Collaboratore d’ufficio x Operatore qualificato d’ufficio x Operatore d’ufficio x Operatore certificatore x Operatore tecnico x Operatore qualificato x Operatore di manutenzione x Assistente alla mobilità x(*) Operatore qualificato della mobilità x Capo squadra ausiliari x Operatore generico x Ausiliario x Ausiliario generico x Allievo marinaio lacuale x Roma, 19 settembre 2005 Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio. In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio. Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto. Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza. Roma 19 settembre 2005 In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV…..omissis Le parti …omissis, visto  l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;  l’accordo del 19 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

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Samples: Accordo Nazionale 28 Novembre 2015 Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita’ Tpl), Ipotesi Di Accordo Nazionale 28 Novembre 2015 Di Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita’ Tpl), Ipotesi Di Accordo Nazionale 28 Novembre 2015 Di Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita’ Tpl)

Validità dell’accordo. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture. Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie. TABELLA IMPIEGATI/OPERAI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI E DELLA MOBILITA’ Considerata la polifunzionalità di alcuni profili professionali si è ritenuto opportuno contrassegnare con un asterisco (*) quelle qualifiche che, sulla base delle effettive funzioni assegnate aziendalmente, possono essere collocate nella categoria “impiegatizia”, anziché in quella “operaia”e viceversa, come individuate dalle tabelle allegate. AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI Impiegati Operai Responsabile Unità xxx.xx tecnica complessa x Professional x Capo unità organizzativa xxx.xx/xxxxxxx x Responsabile di centrale (esercizio lagunari) x AREA PROFESSIONALE 2^ MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE Coordinatore d’esercizio x Addetto all’esercizio x (*) Coordinatore x Assistente coordinatore x Coordinatore ferroviario x Capostazione x(*) Specialista FTA x(*) Capitano x Capo timoniere x Capo motorista x(*) Macchinista/Motorista x(*) Comandante di coperta x Direttore di macchina x Funzionario di xxxxxxxx x(*) Coordinatore d’ufficio x Specialista tecnico amministrativo x Capo unità tecnica x Capo operatori x Coordinatore della mobilità x(*) Addetto alla mobilità x(*) AREA PROFESSIONALE 3^ MANSIONI OPERATIVE Operatore d’esercizio x Collaboratore d’esercizio x Tecnico di bordo x Macchinista x Capotreno x Operatore di movimento e gestione x Operatore di gestione x Operatore di stazione x Capo squadra operatori di manovra x Operatore di scambi cabina x Operatore di manovra x Operatore FTA x Addetto operativo di gestione x Pilota motorista x Motorista di 1^ x Motorista di 2^ x Timoniere x Fuochista aiuto motorista x Conduttore di natante ausiliario x Aiuto motorista x Assistente di bordo x(*) Marinaio x Preposto al comando x Motorista navale x Operatore di centrale x Nostromo x Aiuto motorista marinaio x Marinaio x Tecnico funivie portuali x Guardalinee x Manovratore AS/MO/LOC x Operatore qualificato funivie portuali x Operatore funivie portuali x Collaboratore d’ufficio x Operatore qualificato d’ufficio x Operatore d’ufficio x Operatore certificatore x Operatore tecnico x Operatore qualificato x Operatore di manutenzione x Assistente alla mobilità x(*) Operatore qualificato della mobilità x Capo squadra ausiliari x Operatore generico x Ausiliario x Ausiliario generico x Allievo marinaio lacuale x Roma, 19 settembre 2005 Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio. In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio. Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto. Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza. Roma 19 settembre 2005 In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV…..omissis Le parti …omissis, visto l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria; l’accordo del 19 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

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Validità dell’accordo. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture. Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie. TABELLA IMPIEGATI/OPERAI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI E DELLA MOBILITA’ Considerata la polifunzionalità di alcuni profili professionali si è ritenuto opportuno contrassegnare con un asterisco (*) quelle qualifiche che, sulla base delle effettive funzioni assegnate aziendalmente, possono essere collocate nella categoria “impiegatizia”, anziché in quella “operaia”e viceversa, come individuate dalle tabelle allegate. AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI Impiegati Operai Responsabile Unità xxx.xx tecnica complessa x Professional x Capo unità organizzativa xxx.xx/xxxxxxx x Responsabile di centrale (esercizio lagunari) x AREA PROFESSIONALE 2^ MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE Coordinatore d’esercizio x Addetto all’esercizio x (*) Coordinatore x Assistente coordinatore x Coordinatore ferroviario x Capostazione x(*) Specialista FTA x(*) Capitano x Capo timoniere x Capo motorista x(*) Macchinista/Motorista x(*) Comandante di coperta x Direttore di macchina x Funzionario di xxxxxxxx x(*) Coordinatore d’ufficio x Specialista tecnico amministrativo x Capo unità tecnica x Capo operatori x Coordinatore della mobilità x(*) Addetto alla mobilità x(*) AREA PROFESSIONALE 3^ MANSIONI OPERATIVE Operatore d’esercizio x Collaboratore d’esercizio x Tecnico di bordo x Macchinista x Capotreno x Operatore di movimento e gestione x Operatore di gestione x Operatore di stazione x Capo squadra operatori di manovra x Operatore di scambi cabina x Operatore di manovra x Operatore FTA x Addetto operativo di gestione x Pilota motorista x Motorista di 1^ x Motorista di 2^ x Timoniere x Fuochista aiuto motorista x Conduttore di natante ausiliario x Aiuto motorista x Assistente di bordo x(*) Marinaio x Preposto al comando x Motorista navale x Operatore di centrale x Nostromo x Aiuto motorista marinaio x Marinaio x Tecnico funivie portuali x Guardalinee Guarda linee x Manovratore AS/MO/LOC x Operatore qualificato funivie portuali x Operatore funivie portuali x Collaboratore d’ufficio x Operatore qualificato d’ufficio x Operatore d’ufficio x Operatore certificatore x Operatore tecnico x Operatore qualificato x Operatore di manutenzione x Assistente alla mobilità x(*) Operatore qualificato della mobilità x Operatore della mobilità x Capo squadra ausiliari x Operatore generico x Ausiliario x Ausiliario generico x Allievo marinaio lacuale x Roma, 19 settembre 2005 Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio. In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio. Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto. Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza. Roma 19 settembre 2005 In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV…..omissis Le parti …omissis, visto  l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;  l’accordo del 19 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

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Samples: Accordo Nazionale 28 Novembre 2015 Di Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilita’ Tpl)

Validità dell’accordo. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture. Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie. TABELLA IMPIEGATI/OPERAI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI E DELLA MOBILITA’ Considerata la polifunzionalità di alcuni profili professionali si è ritenuto opportuno contrassegnare con un asterisco (*) quelle qualifiche che, sulla base delle effettive funzioni assegnate aziendalmente, possono essere collocate nella categoria “impiegatizia”, anziché in quella “operaia”e viceversa, come individuate dalle tabelle allegate. AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI Impiegati Operai Responsabile Unità xxx.xx tecnica complessa x Professional x Capo unità organizzativa xxx.xx/xxxxxxx x Responsabile di centrale (esercizio lagunari) x AREA PROFESSIONALE 2^ MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE Coordinatore d’esercizio x Addetto all’esercizio x (*) Coordinatore x Assistente coordinatore x Coordinatore ferroviario x Capostazione x(*) Specialista FTA x(*) Capitano x Capo timoniere x Capo motorista x(*) Macchinista/Motorista x(*) Comandante di coperta x Direttore di macchina x Funzionario di xxxxxxxx x(*) Coordinatore d’ufficio x Specialista tecnico amministrativo x Capo unità tecnica x Capo operatori x Coordinatore della mobilità x(*) Addetto alla mobilità x(*) AREA PROFESSIONALE 3^ MANSIONI OPERATIVE Operatore d’esercizio x Collaboratore d’esercizio x Tecnico di bordo x Macchinista x Capotreno x Operatore di movimento e gestione x Operatore di gestione x Operatore di stazione x Capo squadra operatori di manovra x Operatore di scambi cabina x Operatore di manovra x Operatore FTA x Addetto operativo di gestione x Pilota motorista x Motorista di 1^ x Motorista di 2^ x Timoniere x Fuochista aiuto motorista x Conduttore di natante ausiliario x Aiuto motorista x Assistente di bordo x(*) Marinaio x Preposto al comando x Motorista navale x Operatore di centrale x Nostromo x Aiuto motorista marinaio x Marinaio x Tecnico funivie portuali x Guardalinee Guarda linee x Manovratore AS/MO/LOC x Operatore qualificato funivie portuali x Operatore funivie portuali x Collaboratore d’ufficio x Operatore qualificato d’ufficio x Operatore d’ufficio x Operatore certificatore x Operatore tecnico x Operatore qualificato x Operatore di manutenzione x Assistente alla mobilità x(*) Operatore qualificato della mobilità x Operatore della mobilità x Capo squadra ausiliari x Operatore generico x Ausiliario x Ausiliario generico x Allievo marinaio lacuale x Roma, 19 settembre 2005 Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio. In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio. Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto. Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza. Roma 19 settembre 2005 In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV…..omissis Le parti …omissis, visto l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria; l’accordo del 19 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

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Validità dell’accordo. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture. Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie. TABELLA IMPIEGATI/OPERAI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI E DELLA MOBILITA’ Considerata la polifunzionalità di alcuni profili professionali si è ritenuto opportuno contrassegnare con un asterisco (*) quelle qualifiche che, sulla base delle effettive funzioni assegnate aziendalmente, possono essere collocate nella categoria “impiegatizia”, anziché in quella “operaia”e viceversa, come individuate dalle tabelle allegate. AREA PROFESSIONALE 1^ MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI Impiegati Operai Responsabile Unità xxx.xx tecnica complessa x Professional x Capo unità organizzativa xxx.xx/xxxxxxx x Responsabile di centrale (esercizio lagunari) x AREA PROFESSIONALE 2^ MANSIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALISTICHE Coordinatore d’esercizio x Addetto all’esercizio x (*) Coordinatore x Assistente coordinatore x Coordinatore ferroviario x Capostazione x(*) Specialista FTA x(*) Capitano x Capo timoniere x Capo motorista x(*) Macchinista/Motorista x(*) Comandante di coperta x Direttore di macchina x Funzionario di xxxxxxxx x(*) Coordinatore d’ufficio x Specialista tecnico amministrativo x Capo unità tecnica x Capo operatori x Coordinatore della mobilità x(*) Addetto alla mobilità x(*) AREA PROFESSIONALE 3^ MANSIONI OPERATIVE Operatore d’esercizio x Collaboratore d’esercizio x Tecnico di bordo x Macchinista x Capotreno x Operatore di movimento e gestione x Operatore di gestione x Operatore di stazione x Capo squadra operatori di manovra x Operatore di scambi cabina x Operatore di manovra x Operatore FTA x Addetto operativo di gestione x Pilota motorista x Motorista di 1^ x Motorista di 2^ x Timoniere x Fuochista aiuto motorista x Conduttore di natante ausiliario x Aiuto motorista x Assistente di bordo x(*) Marinaio x Preposto al comando x Motorista navale x Operatore di centrale x Nostromo x Aiuto motorista marinaio x Marinaio x Tecnico funivie portuali x Guardalinee x Manovratore AS/MO/LOC x Operatore qualificato funivie portuali x Operatore funivie portuali x Collaboratore d’ufficio x Operatore qualificato d’ufficio x Operatore d’ufficio x Operatore certificatore x Operatore tecnico x Operatore qualificato x Operatore di manutenzione x Assistente alla mobilità x(*) Operatore qualificato della mobilità x Capo squadra ausiliari x Operatore generico x Ausiliario x Ausiliario generico x Allievo marinaio lacuale x Roma, 19 settembre 2005 Xxxxx restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio. In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio. Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto. Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza. Roma 19 settembre 2005 In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV…..omissis Le parti …omissis, visto " l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria; " l’accordo del 19 settembre 2005 stipulato con ASSTRA, convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

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