Ulteriori casi di risoluzione del contratto Clausole campione

Ulteriori casi di risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art. 303 del Regolamento l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: - frode nella esecuzione dell’appalto; - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente avviso; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; - interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; - perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti); - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti; - insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 6 del capitolato speciale d’appalto); ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire: - l’incarico fino a nuovo affidamento, fatta salva per la Stazione appaltante di adire le competenti sedi giudiziarie per il risarcimento del danno; - anche in tali ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. Inoltre, è possibile per Roma Capitale risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., per le seguenti circostanze: • ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; • in caso di mancata, grave e/o reiterata comunicazione da parte dell’appaltatore di modifiche societarie che comportino elusione della normativa antimafia e/o verifiche sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione/esecuzione; • nel caso in cui l’appaltatore non si presenti alla consegna del servizio; • nel caso di subappalto non autorizzato; • nel caso in cui l’appaltatore ha consentito l’esecuzione di servizi a soggetti diversi dai propri dipendenti, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o comunque a soggetti diversi e non autorizzati da Roma Capitale; • nel caso in cui venga raggiunto un importo complessivo di penali applicate pari all’10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; • in caso di cessione totale o parziale dell’appalto; • per frode; • in caso di mancato xxxxxxx o, comunque, inef...
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati. - In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n./160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. - L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Municipio Roma I Centro per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Il Municipio Roma I Centro si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. La stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi: • Abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti; • Insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 6 del capitolato speciale d’appalto); • Accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto nel caso di abbandono delle attività oggetto dell’appalto da parte del Fornitore; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti. In caso di scioglimento del contratto, l’impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi: • abbandono del servizio da parte dell’impresa affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti; • insorgenza di una contravvenzione inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 7 del capitolato speciale d’appalto). In caso di scioglimento del contratto, l’impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).