Tracciabilità finanziaria Clausole campione

Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.
Tracciabilità finanziaria. Articolo 8.1 L’Appaltatore prende atto che al presente Contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
Tracciabilità finanziaria. 18.1 MTS assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (come successivamente modificata e implementata).
Tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Tracciabilità finanziaria. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare l’aggiudicatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:
Tracciabilità finanziaria. Il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Ordine si impegna, a pena di nullità del contratto medesimo, ad osservare e a far osservare a tutti i propri fornitori, e parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Inoltre, in caso di modifica da parte del Fornitore del conto corrente dedicato, lo stesso sarà obbligato a informare tempestivamente Milano Serravalle, tramite invio di mail pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti, sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia. Milano Serravalle si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra il Fornitore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto dell’Ordine sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti dovessero essere effettuati con modalità non adeguate a garantire la tracciabilità delle operazioni, Milano Serravalle si riserva il diritto di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita, a pena di nullità del contratto, in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto. Si ricorda inoltre l’obbligo dell’inserimento in fattura del numero dell’ordine e dei codici CIG (Codice Identificativo Gara) e IBAN, in caso contrario non potrà essere effettuato il pagamento.
Tracciabilità finanziaria. 1. Al finanziamento in oggetto è attribuito da ISPRO il codice unico di progetto (CUP) che verrà comunicato alla …………. e dovrà essere riportato in ogni documento contabile ed inserito nei pagamenti che saranno effettuati verso soggetti terzi.
Tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa. L’organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio IX ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Tracciabilità finanziaria. La Società in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l’Istituto Scolastico della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/intermediario assicurativo, co-assicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.