Common use of Tracciabilità finanziaria Clause in Contracts

Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII XII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata In ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artquanto previsto all’Art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al Governo in materia contratto per l’erogazione del servizio di normativa antimafia”cui trattasi, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artconti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’Art. 3, comma 9 – bis commi 1 e 7, della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge sopra indicata. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione outilizzati dovranno essere comunicati ad Etra S.p.A., nel caso di conti correnti già esistentiper iscritto e nei termini prescritti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le contestualmente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoL’Aggiudicatario si obbliga, altresìinoltre, a comunicare ad utilizzare, per ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato da Etra S.p.A., fatta salva la facoltà di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artutilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’Art. 3, comma 83, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/2010; l’Aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta dei Etra S.p.A., la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. 7 L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del D. rapporto contrattuale e informandone contestualmente Etra S.p.A. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 12 novembre 2010 n.187136/2010, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la nullità assoluta del contratto.

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Tracciabilità finanziaria. Al fine L’affidatario assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 finanziaria previsti dalla Legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiedel 13.08.2010 e s.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”sia nei rapporti con la Stazione appaltante, così come sostituito dall’art. 7 sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente appalto. Ai sensi dell’art. 33 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 9 – bis 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della citata L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, il mancato utilizzo degli inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. così come disposto dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oqualsiasi titolo interessate ai lavori, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ai servizi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìalle forniture dovranno riportare, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi pena di banche o della società Poste Italiane S.P.A.nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contratto si intende risolto contraente e i sub contraenti attestino di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/10 e s.m.i. 7 Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto di subappalto o del subcontratto.

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