CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA APERTA ACCELERATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXX” DI BENEVENTO CIG 6709042C97
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente servizio ha per oggetto l’affidamento, mediante gara aperta accelerata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio triennale (36 mesi) di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.
L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l’assistenza all’Amministrazione nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in :
• identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti all'attività delle aziende interessate; analisi delle polizze assicurative in essere, valutandone il grado di efficacia ed economicità;
• predisposizione di piano assicurativo finalizzato all'ottimale copertura dei rischi e al contenimento della spesa assicurativa;
• analisi ed aggiornamento periodico dello stato di sinistrosità dell’Azienda. È richiesta la predisposizione di report relativi all'andamento della sinistrosità con cadenza non superiore a mesi sei;
• assistenza continuativa nella gestione di sinistri attivi e passivi dell’Azienda ed al Comitato di Valutazione Sinistri, anche in riferimento alle posizioni di sinistri pregressi ed ancora pendenti al momento di conferimento dell'incarico;
• assistenza nella predisposizione dei capitolati assicurativi e degli altri documenti amministrativi di gara utili all'affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda;
• assistenza in tutte le fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, compresa la verifica di congruità delle offerte presentate e la corrispondenza dei documenti emessi rispetto a quelli di gara;
• assistenza nella gestione amministrativa dei contratti stipulati dall’Azienda, anche in essere, con segnalazione tempestiva delle scadenze e degli importi dovuti e controllo dei documenti contrattuali emessi o delle richieste degli assicuratori, con particolare riferimento alle richieste di rimborso di franchigia per tutti sinistri;
• aggiornamento costante in riferimento a modifiche legislative in materia assicurativa e tempestiva comunicazione circa nuovi rischi o a mutate condizioni di rischio;
• formazione ed informazione del personale dell’Azienda coinvolto nella gestione del rischio, delle polizze e dei sinistri;
• resa di pareri su richiesta in materia assicurativa;
• elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
• aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell’ Azienda . Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare gli Enti Pubblici.
ART.2 DURATA DELL'INCARICO
Il contratto avrà durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di stipula del contratto e non sarà tacitamente rinnovabile.
L'Azienda si riserva comunque la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell’indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 180 giorni.
Si precisa che l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxx” è stata espressamente autorizzata dalla XX.XX.XX. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità), con la nota prot. n.SRA-0001565-2016 del 10.02.2016, ad espletare direttamente la procedura di gara, in virtù di richiesta avvenuta con la nota prot. n.3102 del 02.02.2016.
In ogni caso, è prevista la clausola risolutiva espressa, senza alcun onere per l’Azienda Ospedaliera, per l’ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto e/o all’esecuzione dell’appalto, XX.XX.XX. S.p.A. abbia aggiudicato gare relative la fornitura del medesimo servizio.
ART.3 COMPENSO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
L'attività oggetto di appalto non comporta, per l’Azienda, alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, in quanto l'opera del Broker sarà remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di
assicurazione con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi, alla percentuale offerta dall'aggiudicatario in fase di gara.
Ai soli fini della determinazione dell'entità dell'importo contrattuale e dei relativi riferimenti per la partecipazione alla gara, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 757.930,35 per l'intera durata contrattuale
Il suddetto importo è stato determinato in base alle commissioni massime previste per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica di cui al presente documento, calcolate sugli attuali premi imponibili riferiti agli ultimi contratti conclusi dall’ Azienda sotto riportati, con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni, salvo diversi risultati ottenuti dalla nuova gara per assicurazioni indetta di recente:
Azienda X. Xxxxx | Polizza | Premio imponibile annuo |
RCT/RCO | € 2.450.525,00 | |
ALL RISKS PROPERTY | € 54.040,00 | |
INFORTUNI CUMULATIVA | € 20.487,81 | |
AUTO RC | € 2.716,28 | |
Totale | € 2.527.769,09 |
Per il presente appalto, non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
In ogni caso, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta i costi relativi alla sicurezza ex art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 4 OBBLIGHI DEL BROKER
È obbligo dell'aggiudicatario:
• svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell’Azienda, rispettando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, non potendo impegnare l’Azienda se non preventivamente autorizzato;
• garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche
a disposizione dell’Azienda la relativa documentazione;
• trasmettere agli assicuratori ogni comunicazione pervenuta dall’Azienda o destinata alla stessa ed i
premi corrisposti a fronte di obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
• osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in
riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile;
• dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile
professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000 (cinquemilioni di euro)
• rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
• presentare, a seguito di aggiudicazione definitiva, cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui agli art.93 e 103 del citato Decreto. È applicabile quanto previsto all'art.93 del
D.lgs. n.50/2016, comma 7. La cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
Il Broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Azienda. È convenuto che restano nella piena autonomia dell’Azienda la sottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il Broker dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda ed assicurando la tutela degli interessi della medesima.
L’Azienda ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
Attività di affiancamento per fine servizio
Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi.
In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente documento, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo broker selezionato. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker;
- studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software del nuovo Broker;
- preparazione di un primo scarico di prova dei dati;
- rilevazione e correzione delle eventuali anomalie riscontrate;
- preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati;
- ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia e il relativo codice deontologico.
ART.5 MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95, comma 2, del Dlgs. n.50/2016 rispetto alle esigenze dell’Amministrazione appaltante. Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi:
Elemento | Punteggio Massimo |
PT tecnico (PTF) | 70 |
PE economico (PEF) | 30 |
Totale | 100 |
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente con la seguente formula: PCF = PTF + PEF
PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente
PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sulla offerta economica
L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.77 , comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi.
La gara si terrà mediante procedura aperta accelerata e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Si precisa comunque che sarà in facoltà della stazione appaltante escludere l’offerta che non risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art.95 comma 12, del D.Lgs n.50/2016.
ART.6 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
I 70 punti previsti per l’offerta tecnica verranno attribuiti in base ai seguenti requisiti ed i sub-requisiti di valutazione :
Requisiti e Sub Requisiti | PESO/PUNTEGGIO massimo |
Requisito | A | Progetto di servizio che il concorrente metterà a disposizione dell' Azienda, con particolare riferimento a | 34 Punti di cui |
Sub -Requisito | A1 | Metodologia di identificazione, analisi e valutazione dei rischi, tese al conseguimento di economie di spesa e di miglioramento della gestione dei rischi e del loro collocamento sul mercato | 10 |
Sub -Requisito | A2 | Attività di supporto alle azioni di Risk Management sanitario; | 10 |
Sub -Requisito | A3 | Supporto ed assistenza prestata nelle fasi di gara per l’aggiudicazione delle polizze | 5 |
Sub -Requisito | A4 | Metodologia di gestione amministrativa dei contratti | 7 |
Sub – requisito | A5 | Tempistica per l’esecuzione del servizio | 2 |
Requisito | B | Progetto per la gestione dei sinistri e relativa reportistica | 18 |
Requisito | C | Struttura dedicata all'A.O. G. Rummo: composizione dello staff tecnico dedicato all'espletamento del servizio con particolare riferimento al responsabile operativo del servizio ed al suo sostituto, alle qualifiche e ruoli delle risorse umane a disposizione dell’A.O. G. Rummo, alla presenza di esperti legali e di altre professionalità, alle fasce orarie del servizio (sino ad un massimo di 10 figure professionali complessive per entrambe le aziende) | 10 |
Requisito | D | Piano formativo per il personale dell'Azienda a titolo gratuito nelle materie oggetto del servizio, determinato in quantità di ore /giornate di formazione nell’arco di espletamento dell’appalto e qualità delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative) | 5 |
Requisito | E | Servizi aggiuntivi utili offerti a titolo gratuito per l'Azienda fino ad un massimo di tre | 3 |
Totale | 70 |
Con riferimento ai requisiti B,C,D,E ed ai sub requisiti (A1,A2,A3,A4,A5) la Commissione assegnerà - per ciascuna voce di punteggio individuata all'interno della descrizione di ciascuno degli requisiti e sub requisiti - un valore/coefficiente da 0 (zero) ad 1 (uno), secondo il seguente valore di valutazione:
GIUDIZIO | VALORE COEFFICIENTE | |
OTTIMO | 1,00 | |
DISCRETO | 0,80 | |
BUONO | 0,60 | |
SUFFICIENTE | 0,40 | |
MEDIOCRE | 0,20 | |
SCARSO | 0,00 |
La determinazione del punteggio per ciascun requisito –sub requisito verrà effettuata attraverso la seguente formula:
PO(a)ì = PuntMax x VMD (a)ì Dove:
PO (a)ì = Punteggio ottenuto dalla offerta (a) per il criterio i-esimo PuntMax= punteggio massimo del requisito – sub requisito i-esimo VMD (a) ì = coefficiente ottenuto dalla offerta (a) per il criterio i-esimo
Ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico PT tecnico (punti 70) attribuito a ciascuna offerta, la Commissione, procederà alla c.d. “riparametrazione” per ciascun livello di punteggi e sub-punteggi.
In particolare per il requisito tecnico (A) si procederà a sommare i sub – punteggi attribuiti per i sub criteri A1,A2,A3,A4,A5.
I punteggi provvisori così determinati saranno trasformati in punteggi definitivi attribuendo il punteggio massimo (pari a 40 nel caso dell’elemento A) all’offerta che ha ottenuto il punteggio provvisorio più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dalle altre offerte.
Una volta terminata la procedura di attribuzione punteggi secondo le modalità di cui ai precedenti punti, si
procede a sommare, per ciascuna offerta, i singoli punteggi così attribuiti per requisito(A+B+C+D+E). Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico provvisorio “PT provv” attribuito a ciascuna offerta tecnica. I punteggi provvisori così determinati saranno trasformati in Punteggi Tecnici definitivi (PTF) attribuendo il punteggio massimo (pari a 70 punti) all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico provvisorio più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dalle altre offerte, sulla base della seguente formula:
PTF = 70 x PTprovv /PTprovvmax
PTF = punteggio tecnico definitivo
PT provv = punteggio tecnico provvisorio ottenuto dall’offerta da riparametrare
PTprovvmax = punteggio tecnico provvisorio massimo ottenuto fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti.
Non saranno ammesse alla successiva fase di gara, le offerte che non abbiano conseguito almeno un Punteggio Tecnico definitivo pari a 36 punti.
ART.7 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Requisiti e Sub Requisiti | PESO/PUNTEGGIO massimo | ||
Requisito | F | Commissioni offerte | 30 |
Sub- requisito | F1 | Entità massima delle commissioni offerte su polizze RCA con il minimo del 2% ed il massimo del 5% | 3 |
Sub- requisito | F2 | Entità massima delle commissioni offerte su polizze escluso RCA con il minimo dell’7% ed il massimo del 10% | 27 |
Sarà attribuito il massimo punteggio agli offerenti che indicheranno quale commissione offerta un valore PARI rispettivamente a
• = 2% per F1
e
• = 7% per F2
e 0 agli offerenti che indicheranno commissioni pari rispettivamente a
• = 5 % per F1
e
• = 10 % per F2
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondati all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Le offerte economiche inferiori ai minimi o superiori ai massimi previsti nel presente documento saranno escluse Alle offerte intermedie verrà attribuito un punteggio secondo il seguente metodo
SUB REQUISITO F1
POEF1 = 3 x ( COMAX – COMi) / (COMAX-COMIN)
dove
POEF1 = punteggio economico per il requisito F1
COMAX = 5 % (Entità massima delle commissioni offerte su polizze RCA prevista in gara) COMì = entità della commissione offerta dalla società i-esima
COMIN = 2 % (Entità minima delle commissioni offerte su polizze RCA prevista in gara)
SUB REQUISITO F2
P0EF2 = 27 x ( COMAX – COMi) /(COMAX-COMIN)
dove
POEF 2 = punteggio economico per il requisito F2
COMAX = 10,00 % (Entità massima della commissioni su polizze escluso RCA prevista in gara) COMì = commissione offerta dalla società i-esima
COMIN = 7,00 % (Entità minima della commissione su polizze escluso RCA prevista in gara)
Ai fini della determinazione del Punteggio Economico (punti 30) attribuito a ciascuna offerta, la Commissione, in ottemperanza a quanto previsto nell’Allegato P al D.P.R. 6 novembre 2010, n. 207 , procederà alla c.d. “riparametrazione” per ciascun livello di punteggi e sub-punteggi ove necessario.
Una volta terminata la procedura di attribuzione punteggi secondo le modalità di cui ai precedenti punti, si procede a sommare, per ciascuna offerta, i singoli punteggi così attribuiti per sub requisito(F1+F2). Il risultato di tale somma costituisce il punteggio economico provvisorio PEprovv attribuito a ciascuna offerta economica . I punteggi provvisori così determinati saranno trasformati in Punteggi Economici definitivi (PEF) attribuendo il punteggio massimo (pari a 30 punti) all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico provvisorio più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dalle altre offerte.
In caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio, la Commissione provvederà ad effettuare sorteggio.
ART.8 SUBAPPALTO /CESSIONE DI CONTRATTO
In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’appalto, l’aggiudicatario non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.
ART.9 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare l’aggiudicatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:
1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Il Broker aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART.10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’A.O. autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.lgs. 30.6.2003, n.
196. Per quanto concerne l’attività svolta per conto della suddetta Azienda il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.
ART.11 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, in quanto l’appalto si sostanzia nella mera fornitura di servizi amministrativi, l’Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, l’utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca dell’incarico avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’Aggiudicatario di dare evidenza, prima dell’avvio del servizio, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
ART.12 RISCHI DA INTERFERENZE
Si evidenzia che, data la natura intellettuale del servizio, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che è dunque possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza. Non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. L’offerta presentata dai concorrenti, pertanto, dovrà riportare gli oneri per la sicurezza aziendali ex art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART.13 PREROGATIVE DELL’AZIENDE
L’Azienda si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le modifiche o le aggiunte che riterrà utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell’Azienda la valutazione e le decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. L’Azienda si impegna peraltro a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché a mettere a sua disposizione tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di ogni formalità e adempimento riguardante il servizio oggetto del presente Capitolato.
ART.14 PENALI
Qualora la collaborazione, la consegna dei documenti, i pareri e quant’altro previsto dal presente Capitolato non avvenga secondo i termini stabiliti, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1% del valore complessivo stimato dell’appalto. L’applicazione della penale verrà notificata a mezzo di raccomandata A.R. e, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della stessa, l’Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. Nei casi in cui la qualità delle prestazioni e della collaborazione non sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato, ovvero si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare criticità, l’Azienda , previo invio di regolare contestazione anche a mezzo fax, potrà applicare penalità sino al 3% del valore complessivo stimato dell’appalto. Il Broker aggiudicatario potrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell’Azienda , le deduzioni non possano essere accolte, saranno applicate all’Appaltatore le penali sopra indicate, fatta salva la facoltà da parte dell’Azienda di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
ART.15 RUOLO DEL BROKER
Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. 209/05 e s.m.i. nonché ai provvedimenti dell’ISVAP successivi. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte degli Assicuratori;
• che il Broker trasmetta tempestivamente alle Compagnie di Assicurazione tutte le comunicazioni inviate dall’Azienda Ospedaliera e ad esse destinate, nonché ogni comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell’Assicurato senza che l’Amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza;
• che il pagamento dei premi dovuti sia effettuato per il tramite del Broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo i termini previsti nei singoli contratti nei confronti della Compagnia Delegataria e/o degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART.16 RAPPRESENTANZA DEL BROKER
Prima di assumere il servizio, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda Ospedaliera il nominativo, oltre al numero di telefono fisso e cellulare, del proprio referente che si occuperà di gestire il servizio oggetto del presente appalto. Per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio e al fine di ottenere una pronta risoluzione, l’Azienda Ospedaliera si rivolgerà direttamente al referente.
ART.17 COMPENSI DEL BROKER
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Azienda alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato secondo consuetudine di mercato da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali a seguito di gara verranno stipulate le polizze dell’Azienda. Tale remunerazione troverà applicazione in occasione del collocamento dei nuovi
rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
ART.18 PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi delle polizze assicurative verrà effettuato al Broker entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle polizze. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione titolari delle polizze, in nome e per conto dell’Azienda , nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il Broker, nell’esercizio del mandato di cui al presente capitolato, è autorizzato fin d’ora e contestualmente a proporre e quindi a porre in essere, nell’ambito delle proprie competenze, ogni attività o atto che possa garantire la continuità delle coperture stesse. Non sono imputabili all’Azienda le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal Broker.
ART.19 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art.32 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante all’Azienda per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della Azienda Ospedaliera per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali.
ART.20 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
L’ appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta appaltatrice intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART.21 CLAUSOLA XX.XX.XX SPA e CONSIP SPA
Ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile, in caso di aggiudicazione da parte della stessa SoReSa SpA di apposita gara centralizzata e di attivazione di un contratto per un analogo oggetto o comunque di un analogo affidamento, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell’Azienda Contraente.
Ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’ appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell’Azienda Contraente.
ART.22 RECESSO
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno novanta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo;
reiterati inadempimenti da parte della Società;
• in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
• qualora parte o tutto del servizio venga assegnato dagli organi competenti ad altro Ente;
• modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto.
• in ogni altro caso espressamente previsto nel presente documento e dalla vigente normativa.
Si conviene che per giusta causa si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:
• qualora contro l’appaltatore sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
• qualora la Società aggiudicataria perda i requisiti minimi relativi alla procedura di gara di cui al presente Capitolato ovvero qualora la società medesima non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico della Società aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
• ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto;
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Società aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Azienda Ospedaliera, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all’Ente. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’Azienda Ospedaliera, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a suo giudizio, provocarle danno.
ART.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., in tutti i casi in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi e anche nei seguenti:
• qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato. La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
o in caso di frode della Società aggiudicataria o collusione con personale appartenente all’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera o terzi;
o in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o alle norme di sicurezza, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto all’articolo 12 del presente Capitolato in tema di subappalto;
o in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.
L’appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del Broker, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere necessario affidare il contratto ad altro soggetto. La risoluzione si verificherà di diritto quando l’Azienda Ospedaliera dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva, comunicando tale volontà alla Società aggiudicataria a mezzo di raccomandata A.R.. ed avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata stessa.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti di questa Azienda sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
ART.24 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all’art. 75, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, sarà richiesto
all’aggiudicatario:
• la documentazione probatoria a conferma dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa entro 10 giorni dalla richiesta;
• di prestare la cauzione definitiva secondo le modalità dell’ 103 del D.Lgs. n.50/2016;
• dichiarazione attestante gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, secondo le disposizioni di cui ad art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
• dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 relativa ai propri familiari conviventi (di maggiore età);
• copia della copertura assicurativa ex art. 110 del D.Lgs. n. 209/2005, o del certificato di assicurazione, con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00;
• copia della certificazione di qualità ISO/EN/UNI 9001:2008, qualora non già prodotta nella documentazione amministrativa di gara;
• (eventuale) in caso di R.T.I., copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’Impresa capogruppo ovvero l’atto costitutivo del Consorzio e l’indicazione specifica delle parti di esecuzione del servizio che ciascuna impresa sarà tenuta a svolgere;
Il mancato adempimento a quanto richiesto ovvero in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, così come la mancata sottoscrizione dei contratti, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare aggiudicatario il secondo classificato, previa verifica della documentazione con le modalità indicate in precedenza.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo accertamento in ordine all’insussistenza a carico dell’aggiudicatario di impedimenti.
ART.25 TUTELA DELLA PRIVACY
Con espresso riferimento al D.Lgs. 196/2003, si precisa che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla gara è l’Azienda Ospedaliera e che le finalità cui sono destinati i dati forniti dai concorrenti e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento di gara
ART.26 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e non sia definibile in via amministrativa, si conviene che il foro competente esclusivo è quello di Benevento. L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali afferenti l’aggiudicazione dell’appalto è il TAR della Campania.
ART.27 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Data
Per la Ditta
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l’impresa esplicitamente dichiara di accettare specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente capitolato di appalto, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.
Data
Per la Ditta