Interventi di primo soccorso Clausole campione

Interventi di primo soccorso. Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante. Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore dovrà rimanere al suo posto di lavoro, dovrà indossare la mascherina e i guanti, avvisare il preposto che provvederà ad allertare i soccorsi, quindi dovrà recarsi all’interno dell’infermeria o di un locale chiuso, e l’Istituto provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. La SANIFICAZIONE POST CASO COVID-19 se è affidata a terzi, trattandosi di attività che può incidere sfavorevolmente sull’ambiente e sulle persone, questi devono possedere specifici requisiti, ovvero il preposto alla gestione tecnica e l'abilitazione della lettera e) dell'art.1 comma 1 del DM 274 del 7 Luglio 1997. Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della cassetta di primo soccorso che dovrà essere integrata con facciale filtrante EN149 FFP3 e schermo facciale Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario. Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi riferibili a infezione da Covidi-19 (quali febbre, stanchezza e tosse secca)5 bisognerà far allontanare dai locali i restanti lavoratori, indossare la mascherina e i guanti in dotazione e comunica con il preposto e se in grado di farlo in autonomia si reca presso il proprio domicilio e comunica con il proprio medico di base. 5I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Fonte: xxxxxx.xxx.xx Se invece non fosse in grado di allontanarsi in autonomia deve rimanere al proprio posto, dopo aver ...
Interventi di primo soccorso. Se malauguratamente il GPL sia stato inalato e/o sia venuto a contatto con il corpo di una persona provocandogli ustioni o altri danni certi o presunti o sia avvenuto un infortunio in genere, dovranno essere presi immediatamente provvedimenti medici specifici del caso, come previsto nel vostro piano di emergenza da parte di personale competente e autorizzato. Di seguito vengono riportate invece alcune indicazioni di carattere generale.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Clausola risolutiva espressa Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

  • Assistenza stradale La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione imme- diata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle pre- stazioni di assistenza previste dagli articoli successivie per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compa- gnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assi- stance Italia S.p.a. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando: La garanzia opera se: • Il Veicolo non può essere utilizzato • Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’incolumità delle persone a causa di: - Incidente stradale - Guasto - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio - Furto e rapina In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Presta- zioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati negli articoli successivi. Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depan- nage”, “Autovettura in sostituzione” ed “Invio Ambulanza”.