UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
per la gestione associata di servizi fra i comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano
PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n.13 del 21.5.2018
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Sommario
Art.1 Oggetto del Regolamento 6
Art.2 Norme generali di condotta 6
Art.3 Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio. 6
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 8
Art.4 Responsabilità del servizio di Polizia locale 8
Art.5 Coordinamento dell’attività 8
Art.6 Compiti degli operatori di Polizia locale 8
Art.7 Doveri degli agenti di Polizia locale 9
Art.8 Protezione Civile ed emergenze 10
CAPO iii PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 12
Art.9 Dotazione organica e configurazione della Polizia locale 12
Art.10 Attribuzioni e doveri del Comandante 12
Art.10 Attribuzioni e doveri del Vice Comandante 13
Art.11 Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia locale 13
Art.12 Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia locale 13
Art.13 Obbligo di permanenza in servizio 14
Art.17 Gli onori di reparto e gli onori individuali 15
Art.18 Tessera di riconoscimento 16
Art.20 Scudetto in metallo di servizio 16
Art.22 Obbligo di indossare l’uniforme 17
Art.23 Uso del copricapo e dei guanti 17
Art.24 Cura della persona e dell’uniforme 17
Art.26 Decorazioni ed onorificenze 18
CAPO V DOTAZIONI DI REPARTO 21
Art.27 Mezzi ed apparecchiature in dotazione 21
Art.28 Veicoli in dotazione 21
Art.29 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela 21
Art.30 Armamento e strumenti di autotutela 21
CAPO VI MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI 22
Art.31 Missioni ed operazioni esterne. rappresentanza 22
Art.32 Servizi esterni extraistituzionali 22
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI 23
Art.33 Efficacia dei servizi di polizia 23
Art.36 Entrata in vigore del Regolamento 23
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Art.1 Oggetto del Regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni di Polizia locale nell’intero territorio dell’Unione di comuni lombarda Terre di frontiera e com- prende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sani- taria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n.65/86 e dalla Legge Regionale 1 aprile 2015, n.6.
2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospet- tiva dell’Amministrazione dell’Unione di comuni di incrementare i livelli di si- curezza urbana, tenuto in debito conto l’esclusiva competenza statale in mate- ria di ordine pubblico e sicurezza.
3. In ogni caso deve esser data priorità all’attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.
Art.2 Norme generali di condotta.
1. Il personale della Polizia locale deve avere in servizio un comportamento con- traddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all’Amministrazione.
2. A tal fine, gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irri- spettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.
Art.3 Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio.
1. Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
a) pubblico ufficiale ai sensi dell’art.357 del Codice Penale;
b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell’art.57/2° comma del Codice di Pro- cedura Penale, a condizione che sia in servizio;
c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art.57/3° comma del Codice di Procedura Penale e dell’art.13 della Legge Regionale n.6/2015, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall’art.13 della Legge regionale n.6/2015; detta qua- lità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt.3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall’art. 5/2° comma della precitata norma;
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e) agente di polizia stradale ai sensi dell’art. 12/1° comma lettera e) del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dall’art.13 della Legge Regionale n.6/2015;
f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
g) referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appar- tiene.
h) Inoltre, al personale di polizia locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 31 ottobre 2013, n.4.
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CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art.4 Responsabilità del servizio di Polizia locale
1. Il Presidente, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Poli- zia locale, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizza- tive e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territo- riali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collabo- razione istituzionale.
2. Il Comandante del corpo risponde al Presidente dell’addestramento, della di- sciplina e dell’impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, mirando sem- pre all’efficienza, all’efficacia ed alla continuità operativa.
3. Nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente auto- xxxx giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Presidente.
4. Nell’espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia locale assicura il mas- simo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.
Art.5 Coordinamento dell’attività
1. Ove si renda necessario l’impiego degli operatori della Polizia locale in con- corso con altri enti locali, con le forze dell’ordine o della protezione civile, il Presidente promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell’Amministrazione con il Corpo della Polizia locale nelle attività di loro com- petenza. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie per assicurare alla Polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territo- rio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge regionale n.6/2015.
Art.6 Compiti degli operatori di Polizia locale
1. Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l’intero ambito del territorio di propria competenza, provvedono, nelle modalità di principio previste dall’art.1, a:
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I. vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre dispo- sizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
II. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell’ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
III. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti;
IV. assolvere a compiti d’informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
V. prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espleta- mento di attività e compiti istituzionali dell’ente di appartenenza;
VI. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
VII. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
VIII. disimpegnare i servizi d’onore in occasione di pubbliche funzioni e mani- festazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d’onore al gonfalone dell’Unione di comuni lombarda Terre di frontiera ed a quelli dei Comuni che compongono l’Unione stessa.
Art.7 Doveri degli agenti di Polizia locale
Gli agenti del Corpo di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pub- blico dipendente devono:
I. vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni dell’Unione e sulle aree decentrate del territorio civico;
II. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sinda- cali e dirigenziali;
III. redigere, su apposito modulo, il Rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l’attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pub- blici;
IV. accertare e contestare gli illeciti amministrativi/penali nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
V. nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell’utente;
VI. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l’intervento della Polizia locale;
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VII. essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
VIII. in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se neces- sario, l’intervento delle altre Forze di polizia;
IX. intervenire contro chiunque eserciti l’esercizio abusivo di mestieri girova- ghi;
X. depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
XI. vigilare sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio per assicurare la ri- spondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli stru- menti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell’autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell’edilizia;
XII. disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e com- petenze e svolti nell’interesse dell’Ente;
XIII. quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercarne i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all’applicazione della legge penale;
XIV. vigilare sull’esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministra- tiva, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
– le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall’Amministrazione comunale;
– siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
– non si esercitino giochi d’azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
– sia assicurato il libero svolgimento dell’attività fieristica e dei mer- cati;
XV. impedire l’abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpa- zione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
XVI. non ricorrere alla forza, se non quando sia assolutamente indispensabile, per fare osservare le leggi, per mantenere l’ordine pubblico o per difen- dere sé stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L’uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.
Art.8 Protezione Civile ed emergenze
In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale as- sicura l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco del Comune interessato ed il Comandante del corpo di Polizia locale,
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sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
L’Unione di Comuni, compatibilmente con gli stanziamenti all’uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale nonché l’aggiornamento professionale del personale. Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tec- nologia del monitoraggio aereo.
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CAPO III
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Art.9 Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e nonpuò essere posto alle dipendenze del responsa- bile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall’art.11 della Legge Regionale n. 6/2015. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzio- nali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica dell’Ente, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
Art.10 Attribuzioni e doveri del Comandante
Al Comandante del corpo, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall’art.107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto dell’Ente, e da quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:
1. l’organizzazione e la direzione tecnico operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Presidente e l’organizzazione amministrativa nel rispetto delle di- rettive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario generale;
2. l’assicurare, per quanto di competenza, l’osservanza delle direttive gene- rali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l’esecuzione degli atti degli organi stessi;
3. l’elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
4. l’emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
5. il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggior rilievo e delicatezza;
6. il curare la formazione professionale e l’addestramento degli appartenenti al
servizio;
7. l’assicurare la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
8. il disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei com- piti istituzionali;
9. l’emanare le disposizioni particolareggiate per l’espletamento dei servizi di istituto;
10. il sorvegliare e controllare l’operato del personale dipendente;
11. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
12. l’adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento dell’Ente, di organizzazione, e dalle leggi;
13. il relazionare personalmente al Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
14. l’autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli
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addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
15. il controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.
Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli au- tomezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all’ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al rego- lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.10 Attribuzioni e doveri del Vice Comandante
Il Vice Comandante, se istituito, coadiuva il Comandante, specie per quanto con- cerne la direzione tecnica e disciplinare del Corpo di Polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati. Egli deve in modo particolare:
1. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di Polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Coman- dante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
2. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comporta- mento e nella cura dell’uniforme;
3. sostituire il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.
Art.11 Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia locale
L’Amministrazione promuove la partecipazione del personale a corsi di forma- zione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
1. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
2. l’autosufficienza operativa;
3. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto. A tal fine il Comandante, con cadenza bimestrale organizza corsi di formazione, privilegiando argomenti di attualità legislativa, e le direttive operative.
Il personale neoassunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e for- mazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia e curati da Eupolis.
Art.12 Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia locale
Il Comandante, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, mensilmente, il “turno di servizio giornaliero” e “l’ordine di servizio” degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:
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– in via permanente per gli operatori addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
– in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
– in caso di necessità, disposti anche verbalmente.
Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia locale. È fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’ordine di servizio o nell’ordine verbale.
Art.13 Obbligo di permanenza in servizio
1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l’orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire ai sensi del regolamento di settore in vigore nell’Ente.
Art.14 Reperibilità
L’obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell’attribuzione della relativa indennità. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
Art.15 Rappresentanza
1. Il personale comandato di servizio di rappresentanza per conto dell’Ente, in- dossa l’uniforme prevista dal Regolamento regionale 31 ottobre 2013, n.4. nelle sue fogge.
In particolare, viene indossata l’uniforme sahariana invernale o estiva, berretto rigido con visiera, camicia a maniche lunghe di colore bianco, cravatta di colore blu, guanti in cotone di colore bianco, soprabito impermeabile di rappresentanza ovvero mantella invernale, scarpe basse di colore nero, sciarpa azzurra (per gli Ufficiali), sciabola con pendagli e dragona di parata (Ufficiali), ordinari (restante personale), decorazioni.
Le cordelline applicate sulla giacca, vengono fissate sotto la controspallina de- stra e sono allacciate al primo bottone alto centrale. Sono costituite da due trecce composte da fasce di film di cascame, rivestiti in canutiglia dorata, e da un intreccio di fili nei colori diversificati a seconda del grado ricoperto:
– per gli Agenti/Sottufficiali in oro e colore araldico dell’Ente;
– per gli Ufficiali in oro;
– per i Comandanti in oro e colore rosso.
Le trecce sono di lunghezza diseguale e sono contornate da tubolare liscio di
colore oro. Di tubolare è costituito anche l’anello che, unendo le due trecce, è
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passante sotto manica. Nella parte terminale di ciascuna treccia esce un tratto di tubolare liscio con un nodo centrale formato da quattro avvolgimenti.
Ai capi dei tubolari vengono cuciti i puntali in ottone dorato composti da una parte conica e da un anello (ghiera).
Art.16 Saluto
1. Il saluto è una forma di cortesia e rispetto verso coloro con cui il personale
venga a contatto per ragioni d’ufficio: esso è obbligatorio.
Inoltre il personale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici: co-
storo hanno l’obbligo di rispondere.
Nel caso si renda il saluto a personale in uniforme privo di copricapo, chi lo riceve
risponde mettendosi sulla posizione di ‘attenti’.
Incrociando più superiori gerarchici insieme, il personale saluterà soltanto il su- periore più alto in grado.
2. Il saluto si rende portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l’avambraccio all’altezza del copricapo; il gomito deve essere posto all’al- tezza della spalla.
3. Il saluto è altresì dovuto:
ai simboli delle religioni riconosciute dallo Stato; alla bandiera nazionale;
al Gonfalone dell’Unione
al Gonfalone dei Comuni decorati con medaglia d’oro e non, al valor militare;
al Capo dello Stato ed ai Capi degli Stati esteri;
al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
al Sindaco e agli amministratori comunali nell’esercizio delle loro funzioni;
alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comu- nali;
ai trasporti funebri in transito. È dispensato dal saluto:
il personale che presta servizio di regolazione del traffico ai crocevia o che svolge segnali manuali;
il personale a bordo dei veicoli;
il personale di scorta al Gonfalone.
Art.17 Gli onori di reparto e gli onori individuali
1. Gli onori di reparto e gli onori individuali sono resi obbligatoriamente ai sim- boli, alla qualifica ed alla carica e non alla persona; non è quindi consentito dispensare alcuno dal renderli nei casi in cui essi siano previsti.
2. Durante la cerimonia di ‘alza (o ammaina) Bandiera’ nell’eventualità che ven- gono suonati i prescritti segnali e l'inno nazionale, il personale di Polizia locale esegue gli ordini del comandante dello schieramento. All'ordine di ‘alza (o am- maina) Bandiera’ il personale assume la posizione di ‘attenti’. Soltanto colui che riveste il grado gerarchico più alto saluta alla visiera la Bandiera. Gli elementi isolati che si trovano eventualmente nelle vicinanze o in vista della Bandiera, fanno fronte ad essa e assumono la posizione di ‘attenti’.
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3. Durante le cerimonie ove vengano resi gli ‘Onori ai caduti’ valgono le stesse
modalità di cui al punto precedente.
4. L'esposizione della Bandiera all'esterno degli immobili, non comporta alcuna cerimonia.
5. Durante l’esecuzione degli inni nazionali (inno di Mameli e inni nazionali
esteri):
il personale assume la posizione di ‘attenti’;
i comandanti di Corpo eseguono il saluto alla visiera;
gli elementi isolati oppure armati di sciabola inguainata assumono la posizione
di ‘attenti’;
Se presente banda (o fanfara), dopo i prescritti segnali d'onore suona, se previ- sto, l'Inno nazionale.
Per il Sommo Pontefice, i Capi di Stato esteri, i Cardinali di S.R.C., i Principi delle Case regnanti estere ed il Gran Maestro del S.M.O.M., l'Inno nazionale viene preceduto dall'inno nazionale dello Stato da essi rappresentato.
Nel caso in cui siano presenti il Presidente della Repubblica e una di dette per- sonalità, cui competono gli onori, l'inno nazionale ha la precedenza.
Art.18 Tessera di riconoscimento
Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento per- sonale a firma del Presidente, avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 1 aprile 2015, n.6.
La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito borghese;
3. deve essere restituita all’atto della cessazione del servizio.
Art.19 Placca di servizio
Al personale è assegnata una “placca” di servizio, recante il numero di matri- cola e lo stemma dell’Ente, da indossare all’altezza del petto sulla parte sinistra dell’uniforme.
Art.20 Scudetto in metallo di servizio
Al personale è assegnato lo scudetto in metallo recante la dicitura POLIZIA LO- CALE, il numero di matricola e lo stemma dell’Ente, da indossare ben visibile nei servizi di vigilanza, scorta e rappresentanza.
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Art.21 Uniforme
L’uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento regio- nale 31 ottobre 2013, n.4.
Art.22 Obbligo di indossare l’uniforme
Il personale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di pian- tonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l’uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante.
Oltre l’orario di servizio è consentito l’uso dell’uniforme, previa comunicazione al Comandante o suo sostituito. L’arma corta di ordinanza verrà portata, non visibile, sotto la falda della giacca, fermo restando il porto all’interno della com- petenza territoriale assegnata con decreto di P.S.
Art.23 Uso del copricapo e dei guanti
È fatto obbligo al personale in uniforme di indossare il copricapo. È facoltativo indossarlo all’interno di spazi al chiuso. Quando non indossato il berretto va trat- tenuto con la mano sinistra impugnandolo sulla visiera, appoggiandolo lungo il fianco sinistro aderente all’uniforme.
Del copricapo sono ammesse le seguenti fogge:
berretto rigido con visiera,
berretto tipo baseball di colore blu, cuffia a calotta,
basco tipo spagnolo di colore blu.
Sui predetti copricapi deve essere ben visibile la dicitura ‘Polizia Locale’ ovvero lo stemma dell’Ente.
I guanti, di colore nero, vengo sempre indossati con l’uniforme invernale. Quando
non calzati vengono tenuti uniti nella mano sinistra.
Per i servizi di rappresentanza si rimanda al Regolamento regionale 31 ottobre 2013, n.4.
Art.24 Cura della persona e dell’uniforme
L’operatore di Polizia locale deve indossare l’uniforme con massimo riguardo e decoro. Avrà inoltre cura della sua persona, evitando di incidere negativa- mente sul prestigio dell’Amministrazione rappresentata.
È vietato variare la foggia dell’uniforme.
Sono vietati tatuaggi di qualsiasi tipo in parti visibili con l’uniforme indossata.
È vietato l’uso di orecchini, dilatatori e piercing per motivi di sicurezza.
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I capelli devono essere ben acconciati e puliti, non portati a coprire le orecchie e comunque la loro lunghezza posteriore non deve superare la base del collo. Il personale femminile, in uniforme può portare i capelli raccolti a chignon.
Barba e baffi devono essere ben curati e puliti.
La barba non può velare l’attaccatura del primo bottone della camicia.
Le basette non devono superare in lunghezza i lobi inferiori delle orecchie.
Per il personale femminile le unghie devono essere non vistosamente sporgenti per motivi di sicurezza. È concesso l’uso di smalto dai colori non vistosi. È con- cesso il trucco leggero del volto e comunque dai colori non vistosi.
È concesso indossare occhiali da sole purché di foggia classica e non di colori vistosi.
È vietato l’uso di auricolari se non durante la guida di veicoli ovvero previa au- torizzazione del Comandante.
È vietato l’uso di anelli sulle dita pollice e indice per motivi di sicurezza. È vietato fumare durante i servizi esterni.
È vietato consumare cibi e bevande a bordo di veicoli di servizio durante i servizi esterni.
Art.25 Buffetteria
È vietato utilizzare buffetteria e strumenti di autotutela non forniti dall’Ente di appartenenza. Salvo quanto disposto dal Regolamento regionale 31 ottobre 2013, n.4, è concesso l’uso di buffetteria di colore nero, da vestire sull’uni- forme di servizio operativo.
Art.26 Decorazioni ed onorificenze
Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a un nastro ovvero di placca o di fascia. Le decorazioni sono rappresentate su determinate uniformi da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l’insegna metallica o della fascia.
Il personale è autorizzato ad indossare nastrini in formato regolamentare e na- strini ridotti (questi ultimi su uniforme da gala). Sia le insegne sia i nastrini si applicano sul lato sinistro del petto, nello spazio compreso tra il risvolto del ba- vero, l’attaccatura della manica e il taschino, sopra quest’ultimo.
Il nastro cui è appesa l’insegna metallica della decorazione ha larghezza di mm 37 e lunghezza di mm 60 calcolata tra il bordo superiore e il punto di applicazione all’anello dell’insegna.
Il nastro cui sono appese le insegne metalliche di formato ridotto ha una lar- ghezza di mm 20 ed una lunghezza di mm 40 calcolata come sopra.
Il nastrino ha dimensioni di mm 37 per mm 10.
Il nastrino di formato ridotto ha dimensioni di mm 20 per mm 5.
Fasce, placche e collari hanno le dimensioni e le caratteristiche indicate dai ri- spettivi provvedimenti istitutivi ed hanno formato unico.
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Le insegne metalliche normali vanno disposte al massimo su due righe, scalate fra di loro di mm 40 di altezza.
Le insegne metalliche ridotte vanno disposte su di un’unica riga.
Se il numero delle decorazioni è rilevante, ciascuna insegna deve essere parzial- mente sovrapposta a quella che segue, in modo che comunque non sia superata la larghezza complessiva di mm 140.
Se i nastrini non sono amovibili, essi debbono risultare interamente coperti dalle decorazioni, allorché queste vengono indossate.
I nastrini vengono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di tre nastrini di formato normale, o di quattro nastrini di formato ridotto.
Le righe di nastrini successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sotto- stanti.
Delle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previsti più gradi, si
indossa soltanto l’insegna relativa al grado più elevato di cui si è insigniti. Collari, placche e fasce vengono portati in tutti i casi in cui sono prescritte le insegne metalliche normali o ridotte.
Chi è insignito di più collari indossa soltanto quello relativo alla decorazione più importante.
Le placche si applicano al lato sinistro del petto, al di sotto delle decorazioni, in ordine di importanza da sinistra a destra di chi guarda.
Le fasce si portano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro, al di sotto della
spallina e della sciarpa azzurra, se previste.
Chi è insignito di più fasce indossa soltanto quella relativa alla decorazione più importante.
Le onorificenze seguono la presente gerarchia:
a) nazionali,
b) Regione Lombardia,
c) SMOM,
d) Santa Sede,
e) OESSG,
f) sovranazionali (NATO – ONU – Europa),
g) straniere,
h) non nazionali (tra cui le commemorative C.R.I.).
È consentito indossare distintivi di brevetti di lancio e di volo in metallo.
È vietato indossare onorificenze e decorazioni rilasciate dalle Forze di polizia, dalle Forze Armate sia italiane sia estere e dal Corpo Nazionale dei VV. FF..
L’uso delle decorazioni a nastro/placca/fascia è consentito nelle festività: 7 gennaio (Festa del Tricolore),
20 gennaio (San Xxxxxxxxxx, patrono della Polizia locale), 11 febbraio (Xxxxx Xxxxxxxxxxx),
00 xxxxxx (Xxxxxxxxxxx),
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx terre di frontiera Regolamento del Corpo di Polizia Locale
1 maggio (Festa del Lavoro), 9 maggio (Giornata d'Europa),
2 giugno (Festa della Repubblica), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia),
4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale), 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite).
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Art.27 Mezzi ed apparecchiature in dotazione
Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 31 ottobre 2013, n.4. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
Art.28 Veicoli in dotazione
Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l’obbligo, se precisato nell’or- dine di servizio, della guida dei veicoli assegnati al servizio stesso. Sui veicoli di servizio è fatto divieto trasportare alcuno estraneo all’attività di istituto.
Art.29 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
L’Unione di comuni lombarda Terre di frontiera fornisce al personale addetto alla Polizia locale l’uniforme approvata dalla Regione Lombardia, i relativi ac- cessori e strumenti di autotutela acquistati con le modalità di cui all’art.10 del presente Regolamento.
Appositi spazi, da reperirsi all’interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell’inizio del turno.
Art.30 Armamento e strumenti di autotutela
Gli addetti alla Polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., pre- stano servizio portando l’arma corta d’ordinanza, pistola semiautomatica, asse- gnata individualmente con provvedimento del Presidente dell’Unione di comuni. Le modalità ed i casi di porto dell’arma, nonché l’assegnazione e la custodia della stessa e l’addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Interno n.145 del 4 marzo 1987.
Gli strumenti di difesa personale contemplati sono: spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, bastone estensibile, scudo in plexiglas, casco protettivo da ordine pubblico, gilet di protezione torace schiena spalle, protezione ginoc- chio stinco piede braccia, maschera antigas, visore notturno ad infrarossi, mar- tello di sicurezza frangi vetro con lama taglia cinture salvavita.
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MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI
Art.31 Missioni ed operazioni esterne. rappresentanza
1. L’ambito ordinario dell’attività è quello del territorio dell’ente di apparte- nenza o del territorio dell’ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio dell’Unione di comuni lombarda Terre di frontiera, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusiva- mente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel ter- ritorio dell’Unione di comuni, così come previsto dall’art.4 della Legge Quadro 65/86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per raffor- zare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo fra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne dovrà esserne data preventiva comunicazione al Prefetto.
Art.32 Servizi esterni extraistituzionali
Previa ponderata autorizzazione dell’Amministrazione potranno essere svolti ser- vizi presso altre Amministrazioni comunali o terzi richiedenti.
I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l’efficienza del servizio presso l’Ente di ap- partenenza.
Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall’art.1/60° comma della legge 662/96, nel ri- spetto dei criteri stabiliti dal regolamento dell’Unione di comuni per l’ordina- mento degli uffici e dei servizi.
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Art.33 Efficacia dei servizi di polizia
Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente l’Amministrazione dell’Unione di comuni sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia ri- spetto alle finalità generali indicate dall’art.1 del Regolamento, così da indivi- duare l’efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.
Art.34 Violazioni
Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.
Art.35 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osser- vate le norme di cui:
1. alla Legge quadro n.65/86;
2. alla Legge Regionale n.6/2015;
3. al Regolamento regionale n.4/2013
4. al D.M. n.145 del 4 marzo 1987;
5. ai regolamenti dell’Ente;
6. al contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.
Art.36 Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto dell’Unio- ne di comuni lombarda Terre di frontiera.