Spese di salvataggio Clausole campione

Spese di salvataggio. Gli ASSICURATORI coprono le spese e i costi sostenuti dall’ASSICURATO al fine di prevenire o mitigare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad un ERRORE dell’ASSICURATO, purché: La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui gli ASSICURATORI ritengano che le spese e i costi sostenuti annullino o limitino l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Spese di salvataggio. Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un Errore Professionale a condizione che:
Spese di salvataggio. Fermo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale a condizione che:
Spese di salvataggio. 1. Per spese di salvataggio s’intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
Spese di salvataggio. La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso, Assicurato, sia ritenuto responsabile, purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto. La Società non sarà comunque tenuta a risarcire l’importo superiore ad Euro 250.000,00 per sinistro/anno. Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese o “Joint-Venture", anche in forma temporanea, per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante per la parte di responsabilità imputabile all’Assicurato partecipante a tali Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese e “Joint-Venture” Qualora per detti Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese e “Joint-Venture", coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio, Raggruppamento o Associazione di Imprese e “Joint-Venture”, la presente polizza opera in primo rischio. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) – PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Spese di salvataggio. Avvenuto un sinistro l’assicurato ha l’obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione allo scopo di limitare il danno. Le spese non irragionevolmente sostenute a tale scopo sono a carico della Compagnia di Assicurazione in proporzione del 10% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo.
Spese di salvataggio. La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall’Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purchè coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto. La presente garanzia s’intende prestata, nell’ambito dei rispettivi limiti di garanzia, con il sottolimite del 10% e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 20.000,00.
Spese di salvataggio. L’assicurazione tiene indenne l’Assicurato delle spese inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l’assicurato possa essere ritenuto responsabile. La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 200.000,00 per ciascun sinistro.
Spese di salvataggio. La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).