Limiti di garanzia Clausole campione

Limiti di garanzia. Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti:
Limiti di garanzia a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l’ammon- tare complessivo dell’eventuale responsabilità che può essere assunta dall’Agenzia in base al presente Capitolo non eccederà il 150 per cento del totale dell’intero capitale sottoscritto, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa del- l’Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di ammini- strazione rivedrà periodicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall’Agenzia alla luce dell’esperienza acquisita relativamente alle richieste di inden- nizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all’ammon- tare complessivo delle eventuali responsabilità globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovrà mai in nessun caso superare il quintuplo dell’ammontare del- l’intero capitale sottoscritto dall’Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenuta appropriata.
Limiti di garanzia. Il Capitale Assicurato con tale garanzia complementare non può essere superiore alla prestazione base assicurata. Il capitale aggiuntivo complessivamente assicurato non può superare 500.000,00 euro. Di conseguenza nel caso in cui vengano sottoscritte entrambe le garanzie, sia morte da Infortunio che raddoppio per incidente da circolazione, ciascuna non potrà superare 250.000,00 euro. C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E TAR. 107L Esclusioni Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti:
Limiti di garanzia. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono, ex art. 54, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i seguenti lavoratori: dimissionari; licenziati per giusta causa; quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servi- zio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; quelli con contratto risolto nel corso o al termine del periodo di prova; quelli con contratto non trasformato in rapporto di lavoro a tem- po indeterminato in misura pari a 4 contratti (ad esempio se un’azienda ha stipulato 5 con- tratti di inserimento, per rispettare il requisito del 60%, è sufficiente stabilizzare un solo lavo- ratore).
Limiti di garanzia. 10.1. La Allplan Italia S.r.l. non garantisce che il prodotto software soddisfi le esigenze del Cliente, né assume alcuna responsabilità derivante da danni diretti o indiretti causati dall'installazione. Il Cliente è pertanto responsabile della scelta, dell'installazione e dell'utilizzazione corretta e conforme del prodotto software, nonché dei risultati ottenuti.
Limiti di garanzia. Mediante l'accettazione delle presenti condizioni, il Licenziatario dà atto che il Datore di licenza non può garantire che il Software soddisfi le esigenze del Licenziatario né che lo stesso possa essere eseguito senza interruzioni e sia privo di difetti. In caso di difetti di natura sostanziale, a scelta del Datore di licenza, sarà sostituito gratuitamente l'oggetto difettoso (es. supporto dati) preventivamente restituito al Datore di licenza oppure sarà rimborsato, interamente o in parte, l'importo pagato per il Software. Qualora, entro un termine adeguato, il Datore di licenza non fornisca un oggetto esente da difetti come previsto dalla precedente disposizione, il Licenziatario è autorizzato a esigere una riduzione del prezzo oppure a recedere dal contratto. Salvo il caso in cui non si tratti dell'acquisto di un bene di consumo, il termine di garanzia è limitato a un anno. Salvo altrimenti previsto da norme di legge vincolanti, la suddetta garanzia si intende esclusiva e annulla e sostituisce qualsiasi altra promessa o garanzia esplicita o implicita, intendendosi comprese l'idoneità per un determinato scopo e l'assenza di violazione di diritti di terzi.
Limiti di garanzia. L’Assicurazione resta operante anche durante il servizio militare di leva in tempo di pace, o durante il ser- vizio sostitutivo dello stesso. Salvo patto speciale non sono compresi nell’Assicurazione gli infortuni derivanti:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).