Specie di vendita Clausole campione

Specie di vendita. Se la vendita è a campo, le contrattazioni vengono effettuate “ a vista” con esclusione di ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi difetto o avaria riscontrati dopo che abbia avuto luogo la verifica al momento del ritiro. Resta fermo il diritto di contestazione qualora vengano riscontrati difetti imputabili al venditore, entro il termine di legge.
Specie di vendita. Le contrattazioni possono essere effettuate a “numero” con una riduzione al compratore del 6% (a mano). In alcune zone di Sezze la mano è del 4%. La norma precedente non si applica, in tutta la provincia, ai carciofini. Le contrattazioni possono essere effettuate anche a “forfait” ed hanno per oggetto l’intera produzione. Nella vendita “a forfait”, detta anche “a pianta”, tutti i rischi sono a carico del compratore. In alcune zone meridionali della Provincia, si effettuano contrattazioni a periodi, con il prezzo preventivamente fissato per periodi di consegna.
Specie di vendita. La vendita può essere fatta a campo, a Kg. o a mazzi che variano dai 650 g. a 1 Kg.
Specie di vendita. Le olive da mensa si contrattano, a volte, alcuni mesi prima del raccolto. Per le olive da olio e da mensa, la vendita può avvenire “a forfait”, nel qual caso tutti i rischi sono a carico del compratore. Di norma, però, le olive da olio vengono conferite direttamente dal produttore al frantoio, dove si provvede alla relativa molitura per conto del produttore stesso; il frantoio percepisce il proprio compenso in natura generalmente nella misura del 10% del prodotto molito o in denaro. Xxxxxxxx, i gestori del frantoio usano acquistare le olive all’atto di consegna.
Specie di vendita. La vendita può essere fatta sulla pianta oppure a peso. Se la vendita è fatta sulla pianta, la merce resta a disposizione del compratore, che si assume tutti i rischi, sin dal giorno dell'avvenuta contrattazione. Il compratore deve ultimare la raccolta in linea di massima non oltre il 30 aprile per gli aranci e non oltre il 31 agosto per i limoni, salvo diversa pattuizione in relazione alla qualità del prodotto e salvo i diversi tempi di maturazione. Nel Comune di Formia, per i limoni, viene generalmente concessa una proroga di 15 giorni su detta data, secondo l’andamento stagionale. Nel Comune di Fondi poi, vige la consuetudine che per i settembrini, il compratore deve ultimare la raccolta entro 15 giorni dopo il primo acquazzone (tempera). Se la merce è venduta a peso si fissa un numero limitato di giorni entro i quali il compratore deve raccogliere tutta la frutta acquistata. Generalmente il mediatore interviene solo nelle vendite fatte a terra o in centri di raccolta e nelle vendite di prodotti di scarto (raramente nelle vendite a forfait).
Specie di vendita. Le contrattazioni della frutta (pere, mele, frutta in genere) si fanno o sulla pianta o a terra o nel magazzino o sul mercato di consumo, x xxxxxx vagone (arrivo o partenza). Le contrattazioni “sulla pianta” sono fatte “a fiamma e fuoco” ( “a forfait”).
Specie di vendita. Le contrattazioni di cocomeri, di solito, si effettuano a peso o sul luogo di produzione. Si pratica, inoltre, la vendita “a forfait” della cocomeraia (tutti i rischi, in questo caso, rimangono a carico del compratore, che, di solito, deve aver già effettuato il pagamento in contanti, salvo diverso accordo). Per la vendita “a forfait” si tiene conto della superficie della cocomeraia e il prezzo viene stabilito ad ettaro. Da alcuni anni, circa il 30% o il 40% della produzione di cocomeri e meloni viene commercializzata attraverso cooperative e commissionarie.
Specie di vendita. La vendita può essere fatta sia “a forfait” che a peso, la merce viene consegnata in sacchi.
Specie di vendita. Il fieno può essere venduto in erba (erba da falce) e pressato. Le contrattazioni per “erba da falce” si fanno generalmente in febbraio-marzo, ma anche poco prima dell’inizio della falciatura. Le spese di falciatura, di disseccamento e, in genere, quelle di raccolta e di trasporto del prodotto, sono a carico del compratore. La vendita riguarda per lo più il primo taglio dei prati artificiali e l’unico taglio dei prati naturali asciutti. La vendita per i prati artificiali è fatta a “fiamma e fuoco” restando ogni rischio a carico del compratore. Così pure per i prati naturali asciutti quando la vendita è fatta usando l’espressione “a pascolo e falce”. In quasi tutta la Provincia, le contrattazioni di fieno si fanno, di preferenza, “in erba”. Gli acquisti e le vendite si fanno per fieno già pressato. In questi casi, avvenuta la visita e il controllo della qualità da parte del compratore, vengono stabilite le modalità per la consegna. Si stipulano contratti per la vendita di fieno a peso per determinate qualità e quantità. In questi casi, poiché non interviene la visita preventiva del compratore, il fieno si intende venduto con la clausola “sano, asciutto, mercantile di stagione”. Si usa contrattare il fieno a “xxxxx”, ossia nella cascina del venditore in campagna. In questo caso non essendo sempre possibile accertare direttamente la qualità del prodotto, il compratore viene garantito dalla suddetta clausola “sano, asciutto, mercantile di stagione”.
Specie di vendita. Le farine, le semole, i cruscami e i sottoprodotti in genere sono contrattate a peso netto, in sacco o sfusi.