Sospensioni e ripresa dei lavori Clausole campione

Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento sfavorevole od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e l’imputabilità con riferimento al verbale di consegna. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), a bis), b), b bis) e d) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l’Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere:
Sospensioni e ripresa dei lavori. (art. 107 del Codice degli appalti e concessioni)
Sospensioni e ripresa dei lavori. Nell’eventualità che in corso di esecuzione dei lavori insorgano impedimenti, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si procederà ai sensi degli artt. n. 133 del D.P.R. 554/99 e s.m. e n. 24, 25 e 26 del D.M. 145/00 e s.m.. E’ facoltà della Direzione dei Lavori imporre sospensioni dei lavori per un numero limitato di giorni e per cause specifiche senza che la Ditta. abbia niente a rivalere.
Sospensioni e ripresa dei lavori. Per le proroghe, le sospensioni e la ripresa dei lavori si fa rinvio all’art. 107 del d.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sospensioni e ripresa dei lavori. Nell’eventualità che in corso di esecuzione dei lavori insorgano impedimenti, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si procederà ai sensi degli artt. n. 158 D.P.R. 207/2010 e 159 DPR 207/2010 e art. 14 del Capitolato. E’ facoltà della Direzione dei Lavori imporre sospensioni dei lavori per un numero limitato di giorni e per cause specifiche senza che la Ditta. abbia niente a rivalere.
Sospensioni e ripresa dei lavori. 11 Art. 17 - Proroghe 12 Art. 18 - Penali 13
Sospensioni e ripresa dei lavori. Si fa riferimento all’art.107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla impresa, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale di ripresa.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).