Sospensione della copertura assicurativa Clausole campione

Sospensione della copertura assicurativa. In caso di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata per cause diverse da quelle previste all’Art. 16 – Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, la Copertura Assicurativa si intende sospesa fino al momento in cui l’Attività Assicurata verrà in tutto o in parte ripresa.
Sospensione della copertura assicurativa. 19 Tessera d’assicurato Allegato I Allegato II In generale
Sospensione della copertura assicurativa. 15 .1 Con una riduzione di premio il contraente può sospendere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione integrativa di cura medica TOP se può dimostrare che per l’assicurazione da sospendere esiste una coper­ tura altrove (contratto collettivo, assicurazione malat­ tia aziendale, assicurazione all’estero, ecc.).
Sospensione della copertura assicurativa. Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione, è tenuto a darne comunicazione all’Impresa che rilascerà un’appendice che dovrà da lui essere sottoscritta. La sospensione decorrerà da tale data. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 12 mesi ciascuna. Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto. CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE La sospensione della polizza non è consentita nei contratti ceduti. Qualora il contraente intenda riattivare il contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla sospensione, la riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro, purché il proprietario/ locatario sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre, inoltre, che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri: - emissione di una nuova polizza sostituente il contratto sospeso; - proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione; - mantenimento della medesima formula tariffaria; - applicazione della tariffa in corso all’atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso, per la determinazione del premio; - imputazione, a favore del Contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga delle scadenze né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx...
Sospensione della copertura assicurativa. Condizione non prevista dalla polizza WAKAM ALLEGATO UNO
Sospensione della copertura assicurativa. Concedibile esclusivamente per un massimo di 3 volte nel corso dell’annualità assicurativa, con costi per oneri gestionali di € 10,00 per la prima sospensione effettuata, e di € 20,00 per le sospensioni successive. Al momento della sospensione, il periodo di Copertura assicurativa in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 30 giorni; qualora tale durata sia inferiore, la sospensione del contratto non è concessa.
Sospensione della copertura assicurativa. (clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione di periodi di mancata circolazione del veicolo)
Sospensione della copertura assicurativa. In generale 1 Scopo
Sospensione della copertura assicurativa. 18 .1 Il contraente può sospendere il diritto alle prestazioni di FLEX se può dimostrare che per l’assicurazione da sospendere è disponibile una copertura altrove (contratto collettivo, assicurazione malattia aziendale, assicurazione all’estero, ecc.). In tal caso è accordata una riduzione di premio.
Sospensione della copertura assicurativa. Se pattuita la relativa condizione aggiuntiva, il Contraente ha la facoltà di sospendere la copertura R.C.A. per un massimo di 2 volte per annualità assicurativa.