Common use of Sospensione del contratto Clause in Contracts

Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori – Natanti/, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Sospensione del contratto. E’ ammessa (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione della garanzia decorre dalla data di cui all’art. 8 “Sospensione in corso effetto dell’appendice di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verdesospensione. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve può essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, richiesta solo congiuntamente per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, dalla polizza. Il contratto si estingue e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non godutogoduto è acquisito da Linear se, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dopo 18 mesi dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzioneil contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, demolizioneper cessazione della circolazione, esportazione definitiva furto, rapina o alienazione appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del veicolo assicurato avvenuta dopo contratto Non è possibile chiedere la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessasospensione: - se, la parte rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di premiodurata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civilerapina o appropriazione indebita, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno poiché il contratto si risolve come da successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 1.13 ”Risoluzione del Codice Civile)contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. (art- qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto1.7.2 “Sospensione della rata”.

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Samples: www.linear.it, www.linear.it, www.sacebi.com

Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Qualora il Contraente che intenda desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società a Linear restituendo il certificato certificato, il contrassegno e il contrassegno, nonché l’eventuale la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidettispedizione risultante dal timbro postale. Al momento Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear. In tale ipotesi, qualora vi sia una documentata vendita o cessazione della circolazione, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN. La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza intermedia esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il volte nel periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanziadurata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo potrà avvenire sullo stesso veicolo o per in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l’emissione di proprietà; un nuovo contratto in quest’ultima ipotesi sostituzione di quello sospeso mantenendo la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi30 giorni). Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui Non è consentita la sospensione abbia avuto per i contratti di durata inferiore all’anno, per quelli relativi a due mesiciclomotori e motocicli, la nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contrattoVincolataria.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Auto Rischi Diversi, Contratto Di Responsabilità Civile Motocicli E Ciclomotori

Sospensione del contratto. E’ ammessa Se il Contraente chiede la sospensione della garanzia di cui all’artdel contratto deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 8 10.23 Sospensione in corso di contrattoComunicazioni”. Il La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo che intenda sospendere può essere: • richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o • scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’. • dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la garanzia stessa data; • dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in corso di una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa. Se il contratto è tenuto a darne comunicazione prevede il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla Società restituendo successiva rata. Se il certificato contratto prevede un frazionamento semestrale e il contrassegnoContraente ha pagato la prima rata con carta di credito, nonché l’eventuale Carta Verdeper evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di Furto del Veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione Compagnia rimborsa il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio Premio pagato e non goduto relativo al solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della . È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

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Samples: assets.ctfassets.net, www.zurich-connect.it

Sospensione del contratto. E’ ammessa Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Consorzio. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Consorzio procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Consorzio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Le interruzioni/sospensioni della fornitura per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. In ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di dell'esecuzione del contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidettiverrà disposta per il tempo strettamente necessario. Al momento Cessate le cause della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesisospensione, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione RUP dispone la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso ripresa dell'esecuzione indicando il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzianuovo termine contrattuale. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraentesospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per lo stesso veicolo ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per altro veicolo esigenze sopravvenute di proprietà; in quest’ultima ipotesi finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla venditasospensione, distruzioneo le sospensioni, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata durino per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto come sopra prorogato senza indennità; se la stazione appaltante si imputaoppone, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo l'esecutore ha diritto alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensionesospensione oltre i termini suddetti. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contrattoNessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.

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Samples: Contratto Di Appalto Condizionato (Schema), www.cipsassari.it

Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Qualora il Contraente che intenda desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società a Linear restituendo il certificato certificato, il contrassegno e il contrassegno, nonché l’eventuale la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidettispedizione risultante dal timbro postale. Al momento Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear. In tale ipotesi, qualora vi sia una documentata vendita o cessazione della circolazione, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN. La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza inter- media esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il volte nel periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanziadurata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo potrà avvenire sullo stesso veicolo o per in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso pro- prietario, con l’emissione di proprietà; un nuovo contratto in quest’ultima ipotesi sostituzione di quello sospeso mantenendo la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi30 giorni). Sul premio relativo al periodo Non è consentita la sospensione per i contratti di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputadurata inferiore all’anno, per quelli relativi a ciclomotori e motocicli, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia macchine agricole nonché per i contratti vincolati a seguito di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contrattoVincolataria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Civile Autoveicoli Terrestri

Sospensione del contratto. E’ ammessa Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione della garanzia decorre dalla data di cui all’art. 8 “Sospensione in corso effetto dell’appendice di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verdesospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha decorrenza dalla data richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non del contratto è inferiore a due mesi30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. Qualora la durata sia inferiore a due mesi1.12 “Risoluzione del contratto per furto, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanziarapina o appropriazione indebita del veicolo”. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo può avvenire sullo stesso veicolo o per assicurato al momento della sospensione oppure su un altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi dello stesso proprietario. In questi casi viene: - emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso - mantenuta la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito - prorogata la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto sia durata inferiore meno di 30 giorni Successivamente alla sospensione, la riattivazione di polizza richiesta dal contraente sullo stesso veicolo o la richiesta di risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita comportano il pagamento di 19,75€ a due mesititolo di costi di gestione, oltre all’imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN. Sul premio relativo La riattivazione di polizza richiesta dal contraente contemporaneamente al periodo cambio del veicolo, comporta il pagamento di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all’imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN, oltre ai costi di gestione per la sostituzione del veicolo ai sensi dell’art.1.8 “Sostituzione del contratto”. È possibile chiedere la sospensione del contratto come sopra prorogato si imputaper un massimo di due volte nella durata del contratto. Non è possibile sospendere i contratti che durano meno di un anno e quelli che sono vincolati da leasing o finanziamento, a favore del Contraente, meno che il premio pagato e contraente non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento fornisca l’autorizzazione della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contrattosocietà vincolataria.

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Samples: static.cercassicurazioni.it

Sospensione del contratto. E’ ammessa (Valida solo in assenza del pagamento del premio in 12 rate) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. tua polizza” La sospensione ha decorrenza decorre dalla data di restituzione dei documenti anzidettieffetto dell’appendice di sospensione. Al momento Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della sospensione polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non del contratto è inferiore a due mesi30 giorni 11 Art. Qualora la durata 103 del Nuovo codice della strada, come modificato dal D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22. - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 “Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo” - qualora sia inferiore a due mesipresente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanziarata”. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo può avvenire sullo stesso veicolo o per assicurato al momento della sospensione oppure su un altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi dello stesso proprietario. In questi casi viene: - emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso - mantenuta la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito - prorogata la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto sia durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo meno di 30 giorni Salvo quando diversamente specificato, ogni riattivazione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta il pagamento di 19,75€ al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello SSN, a titolo di costi di gestione. Non è possibile sospendere i contratti che durano meno di un anno e quelli che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che il contraente non fornisca l’autorizzazione della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contrattosocietà vincolataria.

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Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a deve darne formale comunicazione alla Società Società, restituendo il certificato e il contrassegnocertificato, nonché l’eventuale Carta Verdeeventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde. La sospensione ha decorrenza inizio dalla data di restituzione consegna dei documenti anzidettipredetti documenti. Al Il contratto relativo al rischio per la responsabilità civile in corso al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve dovrà avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate ad un giorno; dal momento dell’inizio del periodo di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane copertura viene sospeso il periodo di osservazione e riprende sospensione che inizierà a decorrere dal di nuovo al momento della di riattivazione della garanzia. La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto avviene contratto, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, stesso è applicata la Tariffa tariffa mantenendo in vigore in quel momento, quella sul contratto sospeso e la scadenza è prorogata èprorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesimesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensioneresponsabilità civile. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesimesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

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Sospensione del contratto. E’ ammessa La sospensione del servizio è disciplinata con riferimento all’art.107 del Codice che prevede che: -qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) può disporre la sospensione della garanzia dell’esecuzione del contratto, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, nonché lo stato di avanzamento dello stesso, il servizio o la parte di servizio la cui all’art. 8 “Sospensione esecuzione rimane interrotta e le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa il servizio o parte del servizio possa essere continuato e ultimato senza eccessivi oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta svolgimento al momento della sospensione. Nel caso in cui Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore; - la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesipuò, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di sospensionetempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal Contraente al momento prolungamento della sospensionesospensione oltre i termini suddetti. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi; - la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;

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Sospensione del contratto. E’ ammessa Se il Contraente chiede la sospensione della garanzia di cui all’artdel contratto deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 8 8.20 Sospensione in corso di contrattoComunicazioni”. Il La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo che intenda sospendere può essere: • richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, • scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’. • dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla • dalle ore 24 del giorno d’invio, se la garanzia richiesta viene inviata alla Compagnia in corso una data successiva a La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione. Se il contratto è tenuto a darne comunicazione prevede il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla Società restituendo successiva rata. Se il certificato contratto prevede un frazionamento semestrale e il contrassegnoContraente ha pagato la prima rata con carta di credito, nonché l’eventuale Carta Verdeper evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. In caso contrario, la Compagnia procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione Compagnia rimborsa il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio Premio pagato e non goduto relativo al solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione. • in caso di Furto del Veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve; • in coincidenza con la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva data di scadenza annua o alienazione di rata del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

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Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Qualora il Contraente che intenda desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società a Linear restituendo il certificato certificato, il contrassegno e il contrassegno, nonché l’eventuale la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidettispedizione risultante dal timbro postale. Al momento Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear. In tale ipotesi, qualora vi sia una documentata vendita o cessazione della circolazione, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN. La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza intermedia esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il volte nel periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanziadurata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo potrà avvenire sullo stesso veicolo o per in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l’emissione di proprietà; un nuovo contratto in quest’ultima ipotesi sostituzione di quello sospeso mantenendo la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi30 giorni). Sul premio relativo al periodo Non è consentita la sospensione per i contratti di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputadurata inferiore all’anno, per quelli relativi a favore del Contraenteciclomotori e motocicli, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Edizione 12/2010 Pagina 2 di 27 Fascicolo Informativo - Contratto di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.Civile Autoveicoli - Offerta Sapiens

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