Common use of Somministrazione di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato in forza nell’anno precedente. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo inde- terminato indeterminato in forza nell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. determinato E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista prevista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà parità di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati, la durata degli stessi e il numero di la qualifica dei lavoratori interessati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro è consentita in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 in materia. È consentita l’utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo determinato) indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del presente CCNLlavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata. Possono essere utilizzati Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato in forza nell’anno precedente. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a spetta un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei quelle cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatricedell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione. L'Azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. il numero, le qualifiche dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a pari- tà tempo determinato nonché la durata. Xxx ricorrano motivate ragioni di mansioni svolteurgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. In occasione dell’attivazione Inoltre, una volta l’anno l’azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente e all’Osservatorio Nazionale di cui all'art. 50, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato e conclusi, la durata degli stessi, il numero di e la qualifica dei lavoratori interessati. Nota a verbale Salvo diversi accordi di 2° livello (aziendale e/o territoriale) la percentuale massima comprensiva dei tempi determinati di cui ai precedente artt. 8 e 9 non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori lavo- ratori nella misura massima dell’8 per cento del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori lavora- tori a tempo inde- terminato indeterminato in forza nell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. determinato E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista prevista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ade- guata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione ec- cezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatriceutiliz- zatrice, a pari- tà parità di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie il numero dei contratti di ricorso al contratto di somministrazione somministra- zione a tempo determinato stipulati, la durata degli stessi e il numero di la qualifica dei lavoratori interessatiinte- ressati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa può essere concluso, nel rispetto della legge e del limite quantitativo di cui al successivo art. 26, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. La Struttura comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300/l970. Le Strutture ed i somministratori (per quanto di competenza) sono tenute - nei riguardi dei lavoratori somministrati - ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.8l/2008, in tutti particolare per quanto concerne i casi rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) dalla legge n.300/l970 e possono partecipare alle assemblee del presente CCNLpersonale dipendente. Possono essere utilizzati Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media non può eccedere il l5% del numero dei lavoratori a tempo inde- terminato indeterminato in forza nell’anno precedentepresso l'utilizzatore al l° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali Nel caso di ricorso inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessatiindeterminato.

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Samples: www.frgeditore.it

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) previste dalla normativa vigente, e fatto salvo il rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 12 del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato non potrà superare il 12% annuo dell’organico in forza nell’anno precedentenell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali 22. Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di ricorso al contratto contratti di somministrazione a tempo determinatodeterminato per 4 lavoratori. E’ sempre possibile Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte6 lavoratori. In occasione dell’attivazione dell’instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda l’Azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali territorialmente aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa può essere concluso, nel rispetto della legge e del limite quantitativo di cui al successivo art. 26, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. La Struttura comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970. Le Strutture ed i somministratori (per quanto di competenza) sono tenuti - nei riguardi dei lavoratori somministrati - ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in tutti particolare per quanto concerne i casi rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impiegati. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) dalla L. n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del presente CCNLpersonale dipendente. Possono essere utilizzati Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media non può eccedere il 15% del numero dei lavoratori a tempo inde- terminato indeterminato in forza nell’anno precedentepresso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali Nel caso di ricorso inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessatiindeterminato.

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Samples: www.frgeditore.it

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro è consentita in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del d. lgs n. 81/2015 in materia. E' consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo determinato) indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del presente CCNLlavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata. Possono essere utilizzati Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato in forza nell’anno precedente. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a spetta un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatricedell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione. L'Azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a pari- tà tempo determinato nonché la durata. Xxx ricorrano motivate ragioni di mansioni svolteurgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. In occasione dell’attivazione Inoltre, una volta l’anno l’azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente e all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 50, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato e conclusi, la durata degli stessi, il numero di e la qualifica dei lavoratori interessati. Salvo diversi accordi di 2° livello (aziendale e/o territoriale) la percentuale massima comprensiva dei tempi determinati di cui ai precedenti artt. 8 e 9 non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.

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Samples: www.ilrossetti.it