Common use of Somministrazione di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così cos� come introdotto dagli arttart. 20 e segg. del D.LgsDel D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresadell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore". Il contratto di somministrazione a tempo determinato può pu� essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, 368 e può pu� essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa ogni qualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività attivit� dell'impresa stessa. In particolare, ferma fermo restando la libera utilizzabilità dell’istituto utilizzabilit� dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può pu� essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attivitàattivit�, e comunque nei seguenti casi: - punte -punte di intensa attività attivit� alle quali non si può pu� fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per -per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per -per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità specificit� necessitano di professionalità professionalit� e specializzazione differenti e più pi� articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione -per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità professionalit� a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli arttpuò essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:  per particolari punte di attività;  per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;  per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con una delle Agenzie per meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione.. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e per gli effetti del D.Lgsdai diversi livelli di contratta-zione. 6 settembre 2001Annualmente, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:  che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;  nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;  per la sostituzione di lavoratori in sciopero;  da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente. Le parti concordano che, in ogni ente opera ed istituto che applica il presente C.C.N.L., l’utilizzo di personale in somministrazione e con contratti di lavoro a termine può essere stipulato(art. 23 del presente C.C.N.L.), anche per aumenti temporanei non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di attivitàapprendistato, e comunque nei seguenti casi: - punte in forza nell’ente al 1° gennaio dell’anno di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.assunzione

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E