Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associataCodice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Per quanto riguarda l’utilizzo del Portale, si fa presente che: - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l’impresa mandataria o designata tale per RTI o impresa designata per Consorzio costituendo; - in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del Codice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo. Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associatai soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), secondo le disposizioni b), c), d), e) ed f). Ai sensi dell’art. 45 24 co. 5 del Codice, nel rispetto indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di quanto stabilito dalla norma medesima offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico. Le società di ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di professionisti e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidi cui agli art. Le imprese2, ivi compresi i consorzi 3 e 5 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (G.U. n. 26 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24 commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei devono, ammesse a procedura inoltre, prevedere la presenza di concordato preventivo con continuità aziendale un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (GU n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016. Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 186 bis 48 del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012D.lgs. 50/2016, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti Raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri costituiti dai soggetti di cui all’art. 4546 comma 1 lett. e) i requisiti di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture, comma 2, lettere e), f) e g) del Codicedevono essere posseduti dai partecipanti al RT. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni Ai sensi dell’art. 45 48 co. 7 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o un consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale Il medesimo divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista sussiste per i raggruppamenti temporanei liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di imprese in quanto compatibileliberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. In particolare:Il soggetto aggiudicatario dovrà essere una Commissione di collaudo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. E’ vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare. La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Nel caso di rete consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lett. f2, lettere b) e c) del Codice, rispettano la disciplina prevista le consorziate designate dal consorzio per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio gara senza che ciò costituisca subappalto; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciLa partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri Stati membripossesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associatabase al D. Lgs. n. 209/2005, secondo le disposizioni dell’artin conformità agli artt. 45 del Codice45, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché nonché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliprevisti dal presente disciplinare e relativi allegati. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere partecipare alle condizioni e con le modalità previste nel citato articoloagli artt. 23, anche riunite in raggruppamento temporaneo 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di impresedocumentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché non rivestano la qualità sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei libertà di imprese vale anche per gli altri soggetti stabilimento o in regime di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codicelibera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, fermo restando – in forma associata si applicano deroga al medesimo art. 1911 C.C.- la responsabilità solidale di tutte le disposizioni di cui agli arttImprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. 47 e 48 Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del Codice e dagli articoli 9213.03.2013, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti la volontà di partecipare alla gara ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in più corso di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguoesecuzione del Contratto, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi salve le eccezioni ammesse dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:vigente disciplina.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codicee, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 per i soggetti incaricati della progettazione, dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le impreseI soggetti a cui sono affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso, ivi compresi i consorzi oltre che dei requisiti generali, dei requisiti di cui all’artal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016. 45Qualora i progettisti partecipino alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, comma 2, costituiti dai soggetti di cui alle lettere bda a) e ca d) dell’art. 46 del Codice, ammesse a procedura devono prevedere la presenza di concordato preventivo con continuità aziendale almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, cinque anni all’esercizio della professione secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codicenorme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliquale progettista. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associataCodice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Conseguentemente, l’operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, inoltre, indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara gara, in forma singola o associata, secondo le nel rispetto delle disposizioni dell’artdi cui all’art. 45 del Codice, gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla dal presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidisciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92Codice, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più quanto compatibili. Ciascun concorrente, sia in forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un raggruppamento temporaneo Ente, Cassa o consorzio ordinario Società di concorrenti o aggregazione mutuo soccorso (di imprese aderenti seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che: - abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro; - sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al contratto decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009; - sia abilitata a norma di rete (nel prosieguolegge, aggregazione anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di imprese pertinenza degli Assistiti e ad assumere, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario. La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di rete)cui all’art. È vietato al concorrente che partecipa 80 del Codice. L’individuazione della Cassa, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara gara. Non è ammesso il riparto in raggruppamento o consorzio ordinario coassicurazione di concorrenti, di partecipare anche in forma individualecui all’art. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata1911 del codice civile. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi procedura i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 4546 c. 1 del Codice lett. a), comma 2b), lettere c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e g) i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del Codice14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara possono presentare offerta, per la medesima stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in forma singola oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o associataper provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. I consorzi stabili di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Nel caso di rete consorzi di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2 lett. 1, lettera f) del Codice, rispettano le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la disciplina prevista per qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i raggruppamenti temporanei soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di imprese in quanto compatibile. In particolare:progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codicess.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e dagli articoli 92lettera e), 93 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e 94 deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del D.P.R. 207/2010 raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È vietato fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione concorrenti, ovvero di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di partecipare quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in forma individualefase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economicieconomici di cui all’art. 3, anche stabiliti in altri Stati membri, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le impreseSono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, ivi compresi i consorzi costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale alle condizioni di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidisciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 D.Lgs. n. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di reteretisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice possono D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lett. f2, lettere b) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:e

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o costituendi, nel rispetto coassicurazione, riassicurazione nonché di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del Codice d.lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 92s.m.i., 93 ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto. I requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e 94 da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del D.P.R. 207/2010 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. È vietato fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguotemporaneo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa individuale qualora abbiano partecipato alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche medesima in forma individualeaggregata, come previsto dall’art. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta48, per la medesima gara, in forma singola o associatacomma 7 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso impresa purché non rivesta la qualità di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Xxxxxxx invitati a partecipare alla presente gara procedura di affidamento almeno n.15 soggetti individuati mediante selezione automatica dall’elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento di opere e lavori pubblici, mediante procedure in forma singola o associataeconomia e negoziate, secondo le disposizioni dell’art. 45 istituito presso la Direzione Generale della Centrale di Committenza (in applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del Codice05/08/2014), nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliindicati nella lettera d’invito e nel presente disciplinare. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) sono quelli definiti dall’articolo 45 del Codice. Gli Data l’obbligatorietà di utilizzo della piattaforma elettronica SardegnaCAT, attraverso la quale sarà svolta la procedura telematica, nel caso in cui i soggetti selezionati non siano iscritti nella stessa, riceveranno una comunicazione con i termini di iscrizione. Alla scadenza di tale termine sarà pubblicata la gara nella piattaforma e resa visibile a tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono selezionati dall’elenco e iscritti nel CAT. Non sarà possibile partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliprocedura senza effettuare l’iscrizione alla piattaforma Sardegna CAT. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 È ( nel prosieguo Regolamento) parti vigenti. Ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettere alle lett. b) e c) dell’art 45 comma 2 del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (rete di cui all’art. 45imprese, comma 2 lett. frete di professionisti o rete mista) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo II Danni - Malattia”, ai sensi del D.Lgs. 209/05. In particolare: - le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 209/05. - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto come di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codiceseguito specificato. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciLa partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche stabiliti Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in altri Stati membriregime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; I predetti soggetti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni disposizione dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia. In particolare è ammessa la partecipazione di Xxxx, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, comma 2 lett. a) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i, che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti dall’anno 2015 all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito nel Capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi; I suddetti operatori economici, che possono presentarsi in forma singola o associata secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidal successivo paragrafo 6. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma co. 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co.2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilecompatibile ((cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. i soggetti di cui all’art 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima D.Lgs 50/2016 e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi iscritti all’albo per le agenzia per il lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 4 del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del CodiceD.Lgs 276/2003. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli È ammessa la presentazione di offerte degli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purché siano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di idoneità morale di cui all’art. 4580 dello stesso Xxxxxx e dei requisiti prescritti nei successivi articoli. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, comma 2costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura nonché gli operatori economici di concordato preventivo con continuità aziendale Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 49 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolialle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che l'elencazione di cui alle predette norme non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico cosi come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr. Determina ANAC n. 7 del 21.10.2010). Ai soggetti costituiti in forma associata (consorzi e raggruppamenti temporanei) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato D. Lgs. 50/2016. In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione concorrenti, ovvero di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell’art. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 48 comma 7 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono ), (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio A questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:particolare (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013):

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliD.Lgs. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 D.Lgs. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Della Gestione Del Servizio Di Asilo Nido “Il Nido in Fiore” Sito in Strada Bucet 18 Rosta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92Codice. In particolare: - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; - ai sensi dell’art. È vietato 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale. È vietato al individuale a pena di esclusione del concorrente che partecipa alla gara in medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art. I 48 co. 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all'art. 45, comma co. 2, lettere lett. b) e c) del Codice possono Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l'art. 353 c.p.; - ai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del codice penaleCodice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 48, co. 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di rete un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. fb) e c) del Codice, rispettano le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione; qualora la disciplina prevista consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice; in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per i raggruppamenti temporanei la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 l’impresa in quanto compatibileconcordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete”. Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell’art. 11, co. 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, intervenga l’omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all’art. 110 co. 5 sia intervenuta la relativa determinazione dell’ANAC. In particolare:caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura di gara domanda di concordato a noma dell’art. 161, co. 6, del R.D. b+n. 267/1942 e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall’art. 48 co. 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento deicontratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economicieconomici di cui all’art. 3, anche comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigentenei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei possessodei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di reteaggregazionedi retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, gara in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lett. lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: www.provincia.sp.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice Codice. La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui ai sopra unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.2 e dagli articoli 92G.1.3. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, 93 ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e 94 assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere dimostrato da tutti gli operatori economici per i quali l’importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’artin possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. 45 del Codicen. 209/2005, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, purché nonché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliprevisti dal presente disciplinare e relativi allegati. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo I soggetti con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite sede in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliparagrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: www.salute.gov.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi procedura i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 4546, comma 2c. 1, lettere lett. a), b), c), d), d)bis, e), f) del Codice che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016, dal DM 77/2021 e g) i soggetti di cui all’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del Codice14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in forma singola oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o associataper provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. I consorzi stabili di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Nel caso di rete consorzi di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2 lett. 1, lettera f) del Codice, rispettano le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei qualità di mandataria e sempre che le altre imprese in quanto compatibileaderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In particolare:Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell’art. 42 del Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara S198

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi procedura i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 4546 c. 1 del Codice lett. a), comma 2b), lettere c), d), d)bis, e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e g) all’ingegneria (delib. n. 973 del Codice14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara possono presentare offerta, per la medesima stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in forma singola oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o associataper provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. I consorzi stabili di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice possono sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto Nel caso di rete consorzi di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2 lett. 1, lettera f) del Codice, rispettano le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la disciplina prevista per qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i raggruppamenti temporanei soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di imprese in quanto compatibile. In particolare:progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

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Samples: Disciplinare Di Gara 2 S201 2

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. D.Lgs n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 D.Lgs n. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguoprosieguo anche, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, 45 comma 2, 2 lettere b) e c) del Codice possono D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. f) del CodiceD.Lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Bando Di Gara – Procedura Aperta Per L’affidamento Dell'appalto Dei Lavori Di Realizzazione Della Nuova Scuola Dell’infanzia Presso Il Complesso Immobiliare Ex “Villa Paglia” in Comune Di Alzano Lombardo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92Codice. In particolare, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti è ammessa la partecipazione: - di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario raggruppamenti temporanei di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di reteR.T.I.). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individualecui all’art. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di imprese cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di reteConsorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di partecipare anche consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in forma individuale. Le imprese retiste modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associatainferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara