Salario di anzianità Clausole campione

Salario di anzianità. Il salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato alla data del 31/12/2005, non rivalutabile e non riassorbibile.
Salario di anzianità. Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riportano in tabella gli importi del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.
Salario di anzianità. A far data dal 1.1.2016 viene istituito il “salario di anzianità” quale ele- mento fisso della retribuzione. Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.2018 e nell’arco della vigen- za del presente contratto abbia maturato almeno due anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per tredici mensilità di euro 27,00 (ventisette/00). Le Parti, nei successivi rinnovi contrattuali, definiranno ulteriori im- plementazioni del presente istituto.
Salario di anzianità. A partire dalla firma del presente Contratto, viene unificato quanto precedentemente maturato per scatti d’anzianità, premio di fedeltà, accelerazione di carriera nonché ratei maturati fino al 31/12/93 e corrisposti dall’aprile ‘94 in un unico elemento denominato SALARIO DI ANZIANITA’. Tale salario corrisponde alla tabella seguente (Tab. 1) e si riferisce all’orario pieno contrattuale, per cui deve essere riproporzionata in caso di orario ridotto. Ai lavoratori che godono di un salario di anzianità più alto di quello corrispondente alla tabella seguente sarà riconosciuta la differenza come superminimo ad personam fisso, non riassorbibile. Alla stessa tabella saranno adeguate quelle anzianità che, di fatto, risultassero inferiori. Ai dipendenti inquadrati al 6° livello sarà corrisposto il salario di anzianità del 5° livello con l’aggiunta di una indennità di funzione di Lit. 30.000 mensili per 13 mensilità annue, a partire dal 1° settembre 1996. Dall’1/1/1993 2° / / / / / Dall’1/1/1992 3° 15.000 17.000 20.000 25.000 28.000 Dall’1/1/1991 4° 25.000 27.000 30.000 35.000 40.000 Dall’1/1/1990 5° 30.000 35.000 40.000 50.000 55.000 Dall’1/1/1989 6° 45.000 48.000 50.000 60.000 70.000 Dall’1/1/1988 7° 50.000 55.000 60.000 72.000 78.000 Dall’1/1/1987 8° 60.000 68.000 70.000 85.000 88.000 Dall’1/1/1986 9° 70.000 80.000 85.000 90.000 98.000 Dall’1/1/1985 10° 80.000 85.000 95.000 100.000 105.000 Dall’1/1/1984 11° 90.000 98.000 102.000 110.000 115.000 Dall’1/1/1983 12° 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 Dall’1/1/1982 13° 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 Dall’1/1/1981 14° 115.000 120.000 130.000 135.000 140.000 Dall’1/1/1980 15° 130.000 135.000 140.000 150.000 155.000 Dall’1/1/1979 16° 140.000 150.000 155.000 160.000 170.000 Dall’1/1/1978 17° 150.000 160.000 165.000 170.000 180.000 Dall’1/1/1977 18° 160.000 165.000 175.000 180.000 190.000 Dall’1/1/1976 19° 170.000 175.000 185.000 190.000 200.000 Dall’1/1/1975 20° 175.000 185.000 190.000 200.000 210.000 Dall’1/1/1974 21° 180.000 195.000 200.000 210.000 220.000 Dall’1/1/1973 22° 185.000 200.000 210.000 220.000 235.000 Dall’1/1/1972 23° 195.000 210.000 220.000 230.000 250.000 Dall’1/1/1971 24° 200.000 215.000 230.000 240.000 265.000 Dall’1/1/1970 25° 205.000 220.000 240.000 250.000 280.000 Dall’1/1/1969 26° 210.000 225.000 250.000 260.000 295.000 Dall’1/1/1968 27° 215.000 230.000 260.000 270.000 305.000 Dall’1/1/1967 28° 220.000 235.000 270.000 280.000 320.000 Dall’1/1/1966 29° 225.000 240.000 275.000 290.000 335...
Salario di anzianità. Il salario di anzianità già maturato viene congelato.
Salario di anzianità. In considerazione di quanto previsto dall'art.22 del CCNL 1994/97, il salario di anzianità è comprensivo di quanto unificato e precedentemente maturato, scatti di anzianità, premio fedeltà, accelerazione di carriera, ratei maturati fino al 31/12/93 e corrisposti dall'aprile 94, nonché degli importi di cui alla tabella del citato art.22 corrisposti dall'1/1/96 e di cui alla tabella dell’art. 23 del CCNL 1998-2001. Al salario di anzianità, così come al precedente comma, saranno aggiunti mensilmente, a partire dall' ed in un'unica soluzione i seguenti importi lordi, come da successiva tabella, riproporzionati secondo l'orario di lavoro settimanale individuale. Liv. 1°,, 2°,, 3°, Liv. 4°,, 5°,, 6° Al personale assunto dall'1.1.91 al 31.12.97 50.000 60.000 Al personale assunto dall'1.1.76 al 31.12.90 60.000 70.000 Al personale assunto dall'1.1.61 al 31.12.75 70.000 80.000 Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.