Rumore Clausole campione

Rumore. In relazione alla valutazione dei rischi si evidenzia che sono presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione. In particolare: • nei locali dove si esegue la pulizia dello strumentario endoscopico/chirurgico, in relazione all’uso di getti di aria compressa (centrale di sterilizzazione, lavaggio di strumenti di endoscopia digestiva e toracica); • nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l’uso di attrezzature fisse o portatili; • all’interno delle Centrali termiche; • durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza); • negli ambienti del Centro Stampa.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Rumore. La rumorosità esterna dell’autoveicolo (dB)(A) deve essere inferiore al limite di legge.
Rumore. Fonte del rischio interferente:
Rumore. Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo • I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08 • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia • L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; • La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella: Classi di Rischio Misure di Prevenzione
Rumore. ◻ Rispettare i limiti acustici differenziali e assoluti e perseguire i valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale, soprattutto verso gli usi sensibili. Tali valori dovranno essere raggiunti in primo luogo miti- gando alla sorgente il rumore e, nell’impossibilità tecnica o economica, prioritariamente attraverso modella- zioni del terreno opportunamente inserite dal punto di vista ambientale – paesaggistico.
Rumore. L’inquinamento acustico originato da autoveicoli è legato principalmente alla presenza di traffico veicolare e di mezzi pesanti in un ambito altamente urbanizzato, con presenza di insediamenti produttivi ed un sistema stradale che rende inevitabile l’attraversamento del centro abitato. In particolare, allo stato di fatto, le aree di contatto tra il traffico veicolare (su strade provinciali) e la residenza si riscontrano nel centro urbano di Cairate e di Fagnano Olona, interessando solo marginalmente Castelseprio. Fermo restando quanto detto in merito alle competenze della pianificazione comunale (Piani urbani del traffico, controlli sulle emissioni sonore, piano di risanamento acustico), la costruzione della nuova infrastruttura consentirà la riduzione del traffico di attraversamento di Cairate e di Fagnano Olona, diminuendo, di conseguenza, l’inquinamento acustico originato da autoveicoli nella zona urbanizzata, ed in particolare l’impatto acustico rispetto a ricettori sensibili (scuole, asili, parchi pubblici). Il nuovo collegamento genera d’altro canto, come per le missioni atmosferiche, una nuova fonte di rumore nella piana del Tenore, dove è prevista la nuova infrastruttura. In questo contesto il tratto di attraversamento di Castelseprio non presenta particolare criticità trattandosi di aree ricadenti in classe IV (aree di intensa attività umana), caratterizzate dal rumore generato dai mezzi agricoli. Il comune di Cairate pur non essendo dotato di classificazione acustica del territorio presenta una situazione analoga a quella delle aree agricole della piana a Castelseprio per le aree agricole interessate (secondo il D.P.C.M. 01.03.1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” le aree rurali interessate da intensa attività che impegnano macchine operatrici rientrano in “aree di tipo misto” classe IV). Diversa è la situazione in zona Fornaci a Fagnano Olona: qui l’impatto acustico nei pressi del nucleo abitato di località Fornaci (classe III aree di tipo misto) sarà peggiorativo, così come per il nucleo abitato di più recente formazione posto più ad est, attualmente posto in parte in classe II, area destinata ad uso prevalentemente residenziale ed in parte in classe III che attualmente risulta servita esclusivamente da viabilità locale. Anche in prossimità della seconda rotonda a Peveranza e della terza rotonda che interseca la SP12 la nuova infrastruttura intercetta zone a edificazione rada, attualment...
Rumore. Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi (L.r. n.13 del 2001) che possano influire sulle emissioni sonore sarà effettuata una campagna di rilevamento acustico da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Analogamente dovrà essere effettuata una campagna di misura nel caso venga approvata nuova zonizzazione acustica del territorio Comunale che preveda modifiche delle classi di appartenenza delle aree limitrofe all’azienda con presenza di recettori sensibili, in particolare nel periodo di riferimento notturno. Le campagne di rilievi acustici dovranno rispettare le seguenti indicazioni: a. gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni; considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, specifiche campagne di rilevamento dovranno essere concordate tra azienda, autorità competente (Comune ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01) ed ARPA; b. la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame; c. in presenza di potenziali ricettori sensibili le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. La relazione descrittiva dell’indagine fonometrica dovrà riportare i dati delle campagne di misura, comprensivi di elaborati grafici, ed i dati riportati nella tabella seguente: Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione) Categoria di limite da verificare diurno e notturno (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale) Classe acustica di appartenenza del recettore Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento) Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
Rumore. E.3.1 Valori limite