Rumore Clausole campione

Rumore. In relazione alla valutazione dei rischi si evidenzia che sono presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione. In particolare: • nei locali dove si esegue la pulizia dello strumentario endoscopico/chirurgico, in relazione all’uso di getti di aria compressa (centrale di sterilizzazione, lavaggio di strumenti di endoscopia digestiva e toracica); • nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l’uso di attrezzature fisse o portatili; • all’interno delle Centrali termiche; • durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza); • negli ambienti del Centro Stampa.
Rumore. E.3.1 Valori limite E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Rumore. In relazione all’impatto acustico del traffico indotto e al clima acustico di previsione in corrispondenza dei ricettori attuali e futuri, è stata prodotta una preliminare valutazione previsionale di impatto acustico di cui si riportano le conclusioni, rimandando alla relazione allegata al RA per i dettagli. Le simulazioni effettuate hanno evidenziato che, a livello previsionale, lungo la viabilità esistente lungo i percorsi di ingresso e uscita, si verificano variazioni variabili, nella maggior parte dei casi, tra 1,5 e 5 dB(A) ed è pertanto da attendersi un aumento dei livelli acustici lungo le Vie Bonfadini (in particolare per la tratta est verso il nuovo svincolo), Via Zama, Via Xxxxxxxx e Via Mecenate. Non si prevedono variazioni significative per l’asilo di Via Savinio, per quello di Xxx Xxxxxxxx, per la scuola di Via Manzù e per quella di via Sordello, mentre si prevedono incrementi, fino a 5 dB(A) per la scuola di Largo Guerrieri Gonzaga all’angolo con Via Bonfadini. Per quanto riguarda i ricettori residenziali, quelli prospicenti la viabilità di accesso al comparto potranno essere interessati da aumenti dell’ordine dei 3 dB(A) in media, senza che questo comporti salti di classe. Per quanto riguarda i nuovi ricettori, a livello previsionale non sembra, in generale, costituire un problema la rumorosità proveniente dalla tangenziale est che è schermata dai blocchi che comprendono l’Arena ed Esselunga, ad eccezione che per i ricettori posti ad est del blocco residenze parco, per i quali i contributi della tangenziale est risultano essere prevalenti rispetto alla viabilità locale soprattutto per il periodo notturno. Il clima acustico di previsione è compatibile, per il periodo diurno, con la classificazione acustica attuale (in parte classe III e in parte Classe IV) ed è compatibile con una classificazione in Classe III per le residenze Crescent e per le residenze fronte parco, e con una classificazione in Classe IV per le residenze della zona mista posta a nord. Per il periodo notturno, si verificano, a livello previsionale, dei superamenti dei limiti di classe attuale per le residenze che si affacciano sulla viabilità di comparto. I superamenti sono modesti per le residenze del blocco Crescent e per quelle che fronteggiano il parco, mentre sono più significative per quelle poste nella zona nord. I due nuovi edifici scolastici sono compatibili con i livelli di Classe II. Per i motivi sopra esposti si ritiene opportuno considerare e progettare, nelle s...
Rumore. La rumorosità esterna dell’autoveicolo (dB)(A) deve essere inferiore al limite di legge.
Rumore. Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo • I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08 • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia • L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; • La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella: Classi di Rischio Misure di Prevenzione
Rumore. Fonte del rischio interferente:
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
Rumore. Le apparecchiature sono collocate all’aperto e al chiuso, e generalmente non richiedono la presenza stabile di opera- tori per il loro funzionamento. Le misure eseguite in impianti outdoor hanno dimostrato un livello di rumorosità generalmente superiore in maniera non significativa a quello degli ambienti circostanti. Macchine e/o parti di esse, specie se installate al chiuso o in sotterraneo, producono rumore di forte intensità quali compressori, soffianti, organi di trasmissione del moto di coclee e media rumorosità quali apparecchiature di disi- dratazione dei fanghi (filtropresse, nastropresse, centrifughe). In tali ambienti non è generalmente prevedibile la presenza di operatori per più del tempo necessario a verifiche di routine o piccole operazioni di rabbocco o manutenzione.
Rumore. Sono previste, data l'ubicazione del cantiere in pieno Centro Urbano, attività lavorative nelle quali si prevede di superare i limiti di rumorosità verso l'esterno del cantiere fissati dal DPCM 1/3/91 e successive modifiche. Sarà cura dell'impresa appaltatrice richiedere agli Uffici competenti, la necessaria Deroga alle attività rumorose temporanee, prima dell'inizio delle attività rumorose. In termini di riduzione del rischio di esposizione al rumore, oltre a tutte le procedure a carico di ciascuna impresa nei confronti dei propri lavoratori (Documento di Valutazione del Rischio Rumore), dovranno essere attuate le misure che gli organi competenti (Comune di Firenze Direzione Ambiente, ARPAT, ASL) potranno prescrivere in sede di rilascio dell’autorizzazione in deroga nei casi di superamento dei limiti acustici.