Common use of Risoluzione della convenzione Clause in Contracts

Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione; - l’affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive. La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale Di via Boscherona E Relativa Gestione Dei Servizi

Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 80 del D. lgsD.lgs. 163/200650/2016; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel programma gestionale offerto in garacorso dell’anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - ritardo nell’inizio dell’attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto di 45 gg. dalla presente convenzionedata di consegna degli impianti in concessione d’uso; - l’affidamento affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive. La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

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Samples: www.comune.monza.it

Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di risoluzione mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave inadempimento della Cooperativa sociale; - applicazione di 5 (cinque) penalità, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma delle penali abbia superato il 10% dell’importo netto del contratto; - mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia; - concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio; - fallimento della Cooperativa, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione; - mancato versamento della cauzione di cui all’artal successivo art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/200616; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto dalla presente convenzione; - l’affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte all'art. 7 della presente convenzione; - gravi mancata assunzione in organico del direttore del servizio o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzionedi un coordinatore preposto al controllo del servizio; - impiego da parte della cooperativa di personale non dipendente, ovvero inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata prestazione applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e presentazione integrativi locali o mancato rispetto delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previstinorme di sicurezza per i lavoratori; - mancato o rispetto degli obblighi contrattuali di cui al relativo Capitolato Speciale d’appalto; - mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute al ritardato pagamento del canone corrispettivo da parte del Comune per oltre sei mesi dalla scadenza di concessione per più di due rate consecutivecui all’art. 6) senza giustificato motivo. La revoca risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni della concessione Cooperativa nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio di pulizia ad altra ditta, con le modalità indicate all’art. 110 del d.lgs. 18/074/2016 n. 50 e s.m.i.. L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite in violazione della normativa sulla tracciabilità del flussi finanziari, così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. È causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della Convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, c.c., a mezzo raccomandata A.R. o PEC. È causa di risoluzione della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).Convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. ART. 16

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa Elettronica

Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’artall´art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’artdall´art. 38 80 del D. lgsD.lgs. 163/200650/2016 e s.m.i.; - mancata realizzazione entro i termini previsti dal presente capitolato delle opere di manutenzione straordinaria previsti all´art. 8, a seguito di diffida ad adempiere entro un congruo termine definito d´intesa tra il Servizio Sport e l´Ufficio tecnico competente; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel programma gestionale offerto in garacorso dell´anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - ritardo nell´inizio dell´attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto di 45 gg. dalla presente convenzionedata di consegna degli impianti in concessione d´uso; - l’affidamento affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazionedell´Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previstiprevisti e loro reintegro; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive; - diversa destinazione della struttura, non autorizzata dall´Amministrazione Comunale (art. La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo 2); - mancata osservanza dell´obbligo del concessionario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioniart. 29).

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Samples: www.comune.monza.it

Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, può risolvere di cui all’artdiritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile1456 Codice Civile, sarà motivo previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale,  accertamento della non veridicità del contenuto delle clausole dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006gara di cui alle premesse; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di utenza reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto dalla presente convenzionedi cui all’articolo “Cauzione definitiva” ; - l’affidamento a terzi dei servizi senza  cessione del contratto o subappalto non autorizzati”;  nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;  qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi prosecuzione in tutto o in parte parte;  qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente convenzionefornitura; - gravi porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata prestazione e presentazione della fornitura residui in favore delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della convenzione l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive. La revoca confronti della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni)ditta inadempiente.

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