Common use of Risoluzione della convenzione Clause in Contracts

Risoluzione della convenzione. Si fa rinvio limitatamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o disservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica. Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:

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Samples: Accordo Di Collaborazione Per La Definizione E La Gestione Dei Servizi Di Minima Accoglienza A

Risoluzione della convenzione. Si fa rinvio limitatamente agli arttFatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 108 Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 109 delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del D.Lgscontratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi. L’Amministrazione si riservaEgli formula, altresì, la facoltà contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di risolvere fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la convenzionestazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa diffida ad adempierecontestazione dell’infrazione, trattenendo potrà disporre la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o disservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica. Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:Convenzione.

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Risoluzione della convenzione. Si fa rinvio limitatamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi L’Ente affidante può recedere di appalto diritto dal contratto quando l’affidatario si renda colpevole di servizi. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà frode e/o di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzionee delle condizioni stipulate. E’ convenuto altresì che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: • Contravvenzioni sostanziali ai patti contrattuali rilevate e contestate o delle disposizioni relative al servizio; • nel Contegno abituale scorretto da parte della Cooperativa affidataria o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio; • Apertura di una procedura fallimentare a carico della Cooperativa affidataria; • Messa in liquidazione o cessione della società concessionaria; • Inosservanza del divieto di subappalto sancito dall’art. 3; • Inadempienza dei contratti di lavoro; • riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto; • In occasione della terza irregolarità contestata ex art. 12, fatto salvo comunque il pagamento delle penali; • Per motivi di pubblico interesse; • In caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento frode nell’adempimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’artobblighi contrattuali. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o disservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica. Costituisce È causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L.la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, con riferimentofatta salva la volontà da parte dell’ENTE, in particolaresulla base di provvedimento motivato, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al serviziodi fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza. In tutti i casi di risoluzionerisoluzione sopra previsti, l’Ente attuatore l’infrazione dovrà essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa affidataria, con assegnazione di un termine non avrà nulla inferiore a pretendere da questa Pubblica Amministrazione 10 (dieci) giorni per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento la presentazione di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:eventuali controdeduzioni.

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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Saronno E La Cooperativa Sociale

Risoluzione della convenzione. Si fa rinvio limitatamente agli arttFatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico se si verificano una o più delle seguenti condizioni. 108 l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e 109 avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgspresente codice. 50/2016 Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e ss.mm.ii.delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizidel servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. L’Amministrazione si riservaEgli formula, altresì, la facoltà contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di risolvere fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la convenzionestazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa diffida ad adempierecontestazione dell’infrazione, trattenendo potrà disporre la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o disservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica. Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:Convenzione.

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Risoluzione della convenzione. Si fa rinvio limitatamente agli arttFatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 108 Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 109 delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del D.Lgscontratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi. L’Amministrazione si riservaEgli formula, altresì, la facoltà contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di risolvere fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la convenzionestazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa diffida ad adempierecontestazione dell’infrazione, trattenendo potrà disporre la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente); • utilizzazione le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione; • mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; • mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; • utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; • nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio; • non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione; • gravi inadempimenti e/o disservizi; • mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore; • mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica. Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:Convenzione.

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