Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo Clausole campione

Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. L’Impresa restituisce la parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto e rapina, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. Ai sensi dell’articolo 122 comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada” ai sensi dell’art. 283 del Codice. Il Contraente / Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.
Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. In caso di furto totale del veicolo il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Il Contraente è tenuto a pagare il premio o la rata di premio scaduto, relativo al periodo o frazione di periodo in corso al momento del furto; ma la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione. L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Per le inclusioni di veicoli la garanzia prende effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telegramma ovvero dal telex o dal telefax con cui viene inoltrata la relativa richiesta alla Società, o del diverso termine di decorrenza successiva indicato nell’anzidetta richiesta, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l’effetto dell’assicurazione ove ciò sia consentito. Per le esclusioni di veicoli la garanzia cessa dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telegramma ovvero dal telex o dal telefax con cui viene inoltrata la relativa richiesta alla Società o della diversa data successiva indicata nell’anzidetta richiesta o, in ogni caso, dalle ore 24 della data di restituzione alla Società dei relativi certificato e contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 ...
Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. Ai sensi dell’art. 122, comma 3° della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, esclusi quelli corrisposti per le garanzie Furto e rapina e Auto Xxxxx Xxxxxxxxx, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità. A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione in corso di contratto di cui all’art. 60.
Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. I danni causati dalla circolazione del vicolo dal quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime di strada ai sensi dell’art. 283 del D. Lgs. 209/2005. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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