Rischio guerra. La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: www.unisannio.it, Contratto Di Assicurazione, www.comune.inveruno.mi.it
Rischio guerra. La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Rischio guerra. La A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni Infortuni derivanti dallo da stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente Da Infortunio Ed Invalidità Permanente Da Malattia, www.fimp.pro
Rischio guerra. La A parziale deroga del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo da stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: www.zurich.it
Rischio guerra. La A parziale deroga del capitolo "Delimitazioni", la garanzia assicurativa prestata all’estero all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo da stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici 14 giorni dall’inizio dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Del Gruppo Zurich in Italia
Rischio guerra. La A parziale deroga del capitolo "DELIMITAZIONI", la garanzia assicurativa prestata all’estero all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo da stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici 14 giorni dall’inizio dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Del Gruppo Zurich in Italia