Rischio di sostenibilità Clausole campione

Rischio di sostenibilità. È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e per l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della stessa Banca (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/). Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprez- zamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’ope- razione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati cartolarizzati quali, warrant, covered warrant e certificates. Per ciò che riguarda invece i derivati regolamentati non cartolarizzati e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.
Rischio di sostenibilità. Quando si parla di rischio di sostenibilità, ci si riferi- sce a un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.
Rischio di sostenibilità. Sulla base della politica di investimento, HOPE – che rientra nei prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 – presenta un focus ESG.
Rischio di sostenibilità. Il rischio di sostenibilità è definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 come il verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance possa provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ed esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l’efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l’utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.
Rischio di sostenibilità. Ai sensi dell’Art. 2 Par. 22 del Regolamento 2019/2088/UE (c.d. Sustainable Finance Disclosure Regolation o SFDR) indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento. La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari: ⮚ Titoli rappresentativi di capitale di rischio Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l’azione. Essa rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società e il detentore diventa socio della società che ha emesso il titolo. Possono essere emesse diverse categorie di azioni. Il socio partecipa, alla pari degli altri soci della medesima categoria, al rischio economico dell’azienda. La remunerazione dell’azione è in via generale collegata all’andamento economico dell’emittente ed è in genere subordinata alla decisione dell’assemblea dei soci relativamente alla distribuzione (totale e/o parziale) degli utili realizzati. In caso di fallimento della società, il detentore delle azioni sarà remunerato solo dopo che saranno soddisfatte tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse. Le azioni possono essere nominative o al portatore (es: le azioni di risparmio). ✓ Azioni ordinarie Xxxxxx che non attribuisce ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società. Lo Statuto sociale può prevedere la emissione di azioni di diverse categorie, definendone i diritti ed il contenuto, fermo restando che tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono identici diritti. ✓ Azioni di risparmio Azione priva del diritto di voto che gode di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie, definiti nello Statuto sociale. ✓ Azioni privilegiate Azione che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione). ✓ Diritti di opzione Strumento che consente agli azionisti di una società di sottoscrivere azioni, titoli convertibili in azioni di n...
Rischio di sostenibilità. Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance, il cui verificarsi potrebbe avere un significativo effetto negativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. I rischi di sostenibilità non sono considerati come un tipo di rischio distinto, al contrario trovano espressione all’interno delle categorie di rischio esistenti (rischi principali o altri rischi aggiuntivi elencati del fondo d'investimento), perché influenzano le tipologie di rischio esistenti a cui il fondo d'investimento è potenzialmente esposto. La società di gestione ha individuato i seguenti rischi di sostenibilità rilevanti: • Rischi ambientali, ad esempio in relazione alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, all'adattamento al cambiamento climatico e alla transizione verso un'economia a basse emissioni, alla protezione della biodiversità, alla gestione delle risorse e alle emissioni di rifiuti e altri inquinanti. • Rischi sociali, compresi quelli relativi alle condizioni di lavoro e di sicurezza e al rispetto degli standard lavorativi riconosciuti, al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza della produzione. • Rischi di governance, compresi quelli relativi all’obbligo di diligenza degli organi direttivi a ziendali, alle misure anticorruzione e al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. I rischi di sostenibilità non sono inclusi nelle decisioni di investimento, ma vengono presi in considerazione negli indicatori chiave del sistema interno di limiti ed eventualmente nelle analisi di scenario. A tal fine la Società di gestione si avvale di dati di fornitori di dati esterni. I dati utilizzati potrebbero essere incompleti, imprecisi o temporaneamente non disponibili. Per quanto concerne la valutazione dei rischi di sostenibilità sul rendimento del fondo d'investimento, sussiste la possibilità che in talune fasi di mercato un investimento sostenibile possa generare una curva di rendimento diversa o un rendimento inferiore rispetto ad altri prodotti finanziari che nella selezione degli asset non tengono conto dei criteri di sostenibilità e dei rischi di sostenibilità. La considerazione dei rischi di sostenibilità nell’ambito di un approccio di sostenibilità può portare a non investire più in determinati titoli, benché essi possano avere, attualmente e successivamente, un effetto positivo sul rendimento complessivo. La Società di gestione ritiene tuttavia che tenere conto dei rischi di sostenibilità poss...
Rischio di sostenibilità. Si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. In determinate condizioni, come ad esempio nel caso di investimenti in settori ad alto rischio ambientale e/o sociale, il rischio di sostenibilità (dovuto per esempio a cause legate a violazioni di normative specifiche) può incidere direttamente sul valore degli investimenti causando una potenziale riduzione del valore. Al fine di governare e presidiare i rischi di sostenibilità, nonché perseguire rendimenti di lungo termine, la SGR ha adottato specifiche politiche di integrazione di tali rischi nell’ambito dei propri processi decisionali relativi agli investimenti. La SGR esclude dal perimetro di investimento gli emittenti operanti in settori ‘non socialmente responsabili’: il Fondo infatti non può essere direttamente investito in strumenti finanziari emessi da società coinvolte in attività che possono comportare rischi ambientali e sociali significativi. Il Fondo - pur non promuovendo caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR e pur non perseguendo un obiettivo di sostenibilità ai sensi dell’articolo 9 del medesimo Regolamento - integra in ogni caso i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento anche in conformità all’articolo 6 del Regolamento SFDR. Ulteriori informazioni sull’integrazione del rischio di sostenibilità sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx. Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla SGR esprime un alto livello di rischiosità dell’investimento nel Fondo. La SGR non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il patrimonio del Fondo. L’investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel presente Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l’investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d’investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, la SGR reputa che l’investimento nel Fondo sia adatto per investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un periodo di tempo coerente c...
Rischio di sostenibilità. Ai sensi dell’Art. 2 Par. 22 del Regolamento 2019/2088/UE (c.d. Sustainable Finance Disclosure Regolation o SFDR) indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.