Rischio di Invalidità Totale e Permanente Clausole campione

Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Fatte salve le cause di esclusione di cui all’ Art.13 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, in misura pari o superiore al 50%. Nel caso in cui l’iscritto attivo si trovi già in condizioni di invalidità, la riduzione permanente della sua capacità lavorativa sarà sempre commisurata al 50%, ma tale 50% sarà applicato alla sola parte rimanente non invalidante, con esclusione pertanto delle invalidità preesistenti o comunque manifeste. A titolo esemplificativo: nel caso di invalidità in ingresso del 25%, la prestazione è dovuta al raggiungimento di un’invalidità pari al 62,5%. La Compagnia garantisce, nel caso sia stata accertata l’Invalidità Totale e Permanente, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione all’Assicurato stesso. Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Compagnia. Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, la garanzia si estingue relativamente al predetto Assicurato e nulla è più dovuto per il caso di morte di quest’ultimo.
Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Il rischio di Invalidità Totale e Permanente è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni e le limitazioni previste dal successivo punto 3.1 e dagli Articoli 4 e 5 delle presenti Condizioni di Assi- curazione. Si intende divenuto Invalido Totale e Permanente (nel seguito ITP) l’Assicurato in attività lavorativa, che non abbia raggiunto l’età di 65 anni e che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, successivamente alla data di effetto della Polizza, esclusa ogni preesistenza, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente la capacità all’esercizio di qualsiasi professione o mestiere o attività remunerativa, a condizione che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%. Indipendentemente da quanto sopra, l’Assicurato sarà considerato ITP se nell’opinione della Società, dopo consi- derazione di soddisfacente evidenza medica, ha sofferto di: - perdita totale e irrecuperabile della vista di entrambi gli occhi; o - paralisi completa e permanente di entrambe le mani o entrambi i piedi o effettivo distacco di due o più arti al o sopra il polso o la caviglia; o - perdita totale e irrecuperabile della vista di un occhio e o (i) paralisi completa e permanente di una mano o di un piede o (ii) effettivo distacco di un arto al o sopra il polso o la caviglia.
Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Fatte salve le cause di esclusione di cui all’Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, in misura pari o superiore al 66%. Non sono coperti i casi di Invalidità Totale e Permanente la cui data di decorrenza indicata nel documento di attestazione / verbale di accertamento non rientra nel Periodo di assicurazione o, comunque, nel periodo di validità dell’Assicurazione. Nei soli casi di rischi provenienti da altri assicuratori e solo a seguito dell’analisi dei documenti atti a verificare il processo di liquidazione del sinistro del precedente assicuratore, in deroga a quanto indicato al precedente paragrafo, per garantire la continuità della copertura, la Compagnia: • prenderà in carico i casi di Invalidità Totale e Permanente la cui data di decorrenza, indicata nel verbale di accertamento dell’invalidità sia antecedente l’inizio del Periodo di assicurazione ma la cui data di definizione, indicata nel verbale, ricada nel Periodo di assicurazione, salvo che tali casistiche non siano già state liquidate dall’assicuratore precedente; • escluderà i casi di Invalidità Totale e Permanente la cui data di decorrenza indicata nel verbale ricada nel Periodo di assicurazione e la cui data di definizione, indicata nel verbale, sia successiva al termine del Periodo di assicurazione.
Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta infermità o sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi (invalidità superiore al 66%). Il riconoscimento dell'invalidità totale e permanente non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con la Contraente.
Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Fatte salve le cause di esclusione di cui al successivo art.4.6, si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità superiore al 66%).
Rischio di Invalidità Totale e Permanente. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta infermità o difetto fisico o mentale, abbia visto ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo del normale e sempreché tale evento, abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con la Contraente o eventuale Azienda associata, convenzionata o ad essa iscritta. Rimane inteso che non sono liquidabili le invalidità totali permanenti per le quali l’Ente Previdenziale obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato (INPDAI, INPS, ecc.) non abbia riconosciuto o negato il diritto alla pensione di invalidità o all’assegno di inabilità, mediante accertamento autonomo, abbia quantificato inferiori al 66%.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.